Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1997 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al

risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle

cose trasportate), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995

dal pretore di Forlì nel procedimento civile instaurato dalla ditta

Charly Max contro la s.p.a. Faxion Italy iscritta al n. 866 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Faxion Italy;

Udito nella udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Udito l'avv. Gustavo Romanelli per la s.p.a. Faxion Italy;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità per i

danni conseguenti alla perdita di merci trasportate per conto terzi,

promosso dalla ditta Charly Max contro la Faxion Italy s.p.a., il

pretore di Forlì, con ordinanza del 7 dicembre 1995, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

22 agosto 1985, n. 450, nella sua originaria formulazione ("Per i

trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a

forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore,

salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al

vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o

avariato"), nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della

responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria

delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave;

che, ad avviso del giudice rimettente, le stesse argomentazioni

svolte nella sentenza di questa Corte n. 420 del 1991, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua del primo

comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, "devono valere stante

l'identità della ratio che le sottende, anche per l'ipotesi dei

trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a

forcella previsti dal secondo comma dell'art. 1 della l. n. 450/1985,

applicabile alla fattispecie de qua";

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la s.p.a.

Faxion Italy chiedendo che la questione sollevata dal pretore di

Forlì sia dichiarata inammissibile per difetto di motivazione tanto

sulla rilevanza quanto sulla non manifesta infondatezza, o comunque

infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, in ordine all'oggetto

del giudizio a quo, si limita a riferire che "con atto di citazione

ritualmente notificato, la ditta Charly Max ... ha convenuto in

giudizio

.. la ditta Faxion Italy s.p.a. ... chiedendone la condanna al

pagamento della somma di L. 2.508.900, pari al valore di un collo di

merci affidato da essa attrice alla convenuta in data 13 giugno 1991

per il trasporto e mai giunto a destinazione";

che, in ordine alla normativa applicabile per la definizione del

giudizio a quo, il giudice rimettente si limita ad affermare che la

fattispecie, "per il principio della successione delle leggi nel

tempo, è disciplinata dall'art. 1 legge 22 agosto 1985 n. 450 nella

sua originaria formulazione vigente all'epoca in cui si è realizzato

il fatto produttivo del danno di cui è causa";

che tale affermazione del pretore rimettente, in ordine alla

disciplina applicabile alla fattispecie concreta, non risulta

suffragata da alcuna indicazione in merito alla riconducibilità del

rapporto alla disciplina dei trasporti esenti dall'obbligo delle

tariffe a forcella; all'iscrizione del vettore all'Albo nazionale

degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; all'eventuale

esistenza del patto scritto antecedente alla consegna delle merci al

vettore di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del

1985; alla configurabilità di una colpa grave, o del dolo, a carico

del vettore convenuto; al peso lordo della merce affidata al vettore,

che la disposizione impugnata assume a parametro per la

determinazione del limite legale;

che quindi l'ordinanza di rimessione, nella sua apoditticità, si

appalesa del tutto priva di motivazione sul punto della rilevanza;

che quanto precede rende superfluo ogni ulteriore esame in ordine

alla sufficienza della motivazione sul punto della non manifesta

infondatezza della questione sollevata, affidata nell'ordinanza di

rimessione al mero rinvio alla sentenza n. 420 del 1991, la quale

aveva peraltro ad oggetto il primo comma dell'art. 1 della legge n.

450 del 1985, recante una diversa disciplina che questa Corte ha già

avuto occasione di ritenere non assimilabile a quella introdotta dal

secondo comma (sentenza n. 64 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal

vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nel

testo vigente anteriormente alla modifica introdotta con d.-l. 29

marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 27

maggio 1993, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41

della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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