L'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e degli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non puo' essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202.

Testo vigente dal 28 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-22;450~art2 · fonte del testo

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