Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al

risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle

cose trasportate), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1992

dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Ditta

Masi Gianna e la Executive Trasporti Genova della B.M. Trasporti,

iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di responsabilità per i danni

conseguenti alla perdita (per furto commesso da ignoti) di merci

trasportate per conto terzi, promosso dalla Ditta Gianna Masi contro

la Executive Trasporti Genova della B.M. Trasporti, il Tribunale di

Genova, con ordinanza del 16 aprile 1992, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

22 agosto 1985, n. 450, a norma del quale, "per i trasporti di merci

su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare

del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto

scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire

12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato".

Il dubbio di costituzionalità è avanzato in riferimento al

principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., sul riflesso che

la disposizione denunciata "non prevede alcun meccanismo di

aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del

risarcimento". Il giudice remittente reputa trasferibile alla

fattispecie in esame, ai fini della valutazione di ragionevolezza del

bilanciamento degli interessi in gioco operato dalla legge, il

medesimo criterio applicato alla regola del comma precedente dalla

sentenza di questa Corte n. 420 del 1991. Considerato in diritto

1. - Dal Tribunale di Genova è impugnato, in riferimento all'art.

3 Cost., l'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450,

"nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del

massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento".

2. - La questione non è fondata.

Contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo, la norma di cui

al primo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, dichiarata

costituzionalmente illegittima in parte qua dalla sentenza n. 420 del

1991, non è "di identica portata" rispetto alla norma del secondo

comma. Per i trasporti soggetti all'obbligo delle tariffe a forcella

il limite legale del risarcimento (pari al massimale previsto

dall'art. 13, n. 4, della legge n. 298 del 1974) è assolutamente

inderogabile; per i trasporti non soggetti, invece, il massimale di

12.000 lire per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato è

derogabile dalle parti in senso più favorevole all'utente, alle

condizioni di forma e di tempo indicate nel secondo comma.

La natura dispositiva del limite avvicina la norma denunciata al

modello dell'art. 423 cod.nav.: in entrambi i casi la legge fa salva

la determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni risarcibili,

in sostituzione dell'indennizzo legale. Perciò vale anche nel nostro

caso l'argomento con cui la sentenza n. 401 del 1987 ha dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma

del codice della navigazione. Benché non assistito da un meccanismo

di aggiornamento periodico alle variazioni del potere di acquisto

della moneta, il limite di responsabilità previsto dall'art. 1,

secondo comma, della legge n. 450 del 1985 non appare contrastante

col principio dell'art. 3 Cost. in quanto la sua operatività è in

funzione di un atto di autonomia rimesso al libero gioco della

domanda e dell'offerta del servizio. Il mittente è libero di

scegliere tra risarcimento svincolato dal limite legale (con

corrispondente maggiorazione del prezzo del trasporto) e risarcimento

contenuto nel limite (con corrispondente contenimento del

corrispettivo).

3. - Non si può argomentare in contrario dall'art. 19 della legge

13 maggio 1983, n. 213, che include il trasporto di merci nella

previsione di aggiornamento periodico (con decreto del Presidente

della Repubblica) dei limiti legali di responsabilità del vettore

aereo, nonostante che l'art. 952 cod.nav. ne consenta la deroga

mediante dichiarazione di valore analogamente all'art. 423. Una norma

di questo tipo sarebbe indubbiamente opportuna e conforme a una linea

evolutiva dell'ordinamento anche per il trasporto marittimo e

terrestre, come già avvertiva la citata sentenza n. 401 del 1987, ma

non può dirsi una condizione sine qua non di legittimità, rispetto

all'art. 3 Cost., del limite legale di responsabilità risarcitoria

del vettore. Il mancato intervento del legislatore, che comunque

comporterebbe un congruo aumento del prezzo del servizio, può sempre

essere supplito dall'autonomia privata mediante patti di deroga al

massimale legale.

Né varrebbe obiettare che intese restrittive della concorrenza

tra i vettori potrebbero in concreto sottrarre ai mittenti la

possibilità di ottenere una clausola di aumento del danno

risarcibile. A parte il rilievo che contro una simile eventualità

sono dati i rimedi previsti dalla legislazione di tutela del mercato,

va replicato che da essa non può derivare un motivo di censura di

costituzionalità della norma impugnata, la quale presuppone un

mercato dei servizi di trasporto correttamente concorrenziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme

relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o

avaria delle cose trasportate), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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