Art. 6 — Determinazione del costo di costruzione

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((Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione)). Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e' determinato in relazione al costo degli interventi stessi cosi' come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 289/1985

    Questione inammissibile
    13 novembre 1985

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6, 15, 17, 18 e 27 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 da un lato, in quanto, essendo principio consolidato in giurisprudenza che l'interruzione dell'opera abusiva fa cessare la permanenza, le norme denunciate non sono applicabili al caso di specie, e dall'altro, perché il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.

    Art. 1 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 3 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 4 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 6 Norme per la edificabilita' dei suoli

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1977 al 1 gennaio 1994. 88 parole tolte, 106 parole aggiunte.

Il costo di costruzione di cui tolto: al precedente articolo 3 aggiunto: all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici e' determinato tolto: annualmente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sulla base del costo dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 8, terzo comma, del decreto- legge 6 settembre 1965 aggiunto: periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. tolto: 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179. Con lo stesso provvedimento sono identificate aggiunto: 457. Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche tolto: tipologiche superiori a quelle considerate tolto: dalla citata legge per aggiunto: nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. aggiunto: Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 aggiunto: per cento al 20 per cento, tolto: quota che viene determinata tolto: dalla regione aggiunto: dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione tolto: e ubicazione. Nella prima applicazione della presente legge il decreto di cui al primo e secondo comma deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima aggiunto: ed ubicazione. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e' determinato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art6 · fonte del testo

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