Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/11/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6,

15, 17, 18 e 27 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme sulla

edificabilità dei suoli) e artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942,

n. 1150 (legge urbanistica) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo

1977 dal Pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di Martina

Pasquale, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1977, e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1977;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di persona

tratta a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 31 e 41,

lett. b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - per aver iniziato la

costruzione di un'abitazione senza aver preventivamente ottenuto la

licenza edilizia - il Pretore di Nardò, con ordinanza emessa il 14

marzo 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 18 e 27 (rectius 21) della legge 28 gennaio 1977, n.

10 (Norme sulla edificabilità dei suoli), "in quanto non prevedono una

adeguata disciplina transitoria" (in ordine al reato, permanente, di

costruzione senza licenza o concessione) "per le costruzioni iniziate

prima dell'entrata in vigore della stessa legge e proseguite ed

ultimate successivamente, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e

3 della Costituzione italiana";

b) degli artt. 3, 4 e 6 della stessa legge, "in quanto la

'concessione' comporta la corresponsione di un contributo commisurato

al costo di costruzione, in relazione agli artt. 53 e 42, secondo e

terzo comma, della Costituzione italiana";

c) degli artt. 1, 15 e 17 della medesima legge e 31 e 41 della

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), "in relazione agli

artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, e 9, secondo comma, della

Costituzione italiana, per mancanza di precisazione e differenziazione,

penalmente rilevante, circa l'attività comportante trasformazione

urbanistica ed edilizia";

che dichiarato presupposto della prima delle questioni sollevate

sarebbe, stante l'asserita natura permanente del reato contestato,

l'incertezza, derivante dalla mancanza di una disciplina transitoria,

sulle norme penali applicabili all'imputato di una costruzione senza

licenza iniziata sotto il vigore della legge urbanistica n. 1150 del

1942 ed ancora in corso di realizzazione (o non ultimata), al momento

dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977;

Considerato che, non emergendo dagli atti processuali elementi di

sorta dai quali possa evincersi che l'imputato continuò la costruzione

sotto la vigenza della nuova legge e risultando, invece, che

l'attività costruttiva non fu proseguita dopo l'ordine di sospensione

emesso dal Sindaco di Copertino il 27 marzo 1973, appare insussistente

lo stesso presupposto da cui muove il giudice a quo;

che la questione sub a) è manifestamente inammissibile per

assoluto difetto di rilevanza in quanto: a) essendo principio

giurisprudenziale consolidato che l'interruzione dell'opera difforme o

priva di licenza (o concessione) fa cessare la permanenza, le

disposizioni denunciate non sono suscettibili di applicazione nel caso

di specie; b) l'individuazione della legge applicabile in caso di

successione di leggi penali durante la permanenza del reato è comunque

problema ermeneutico, che deve essere risolto dal giudice ordinario pur

in ipotetico difetto di esplicite previsioni normative, la cui semplice

carenza nella legge sopravvenuta non è in sé sicuramente idonea a dar

luogo ad alcuna ipotesi di contrasto con precetti costituzionali;

che la questione indicata sub b), concernendo disposizioni della

stessa legge n. 10 del 1977, è a sua volta manifestamente

inammissibile per la medesima ragione;

che va dichiarata la manifesta inammissibilità anche della

questione riportata sub c) per assoluto difetto di motivazione sulla

rilevanza, non avendo il Pretore di Nardò in alcun passo della propria

ordinanza affermato di dubitare che la realizzazione senza licenza di

una casa d'abitazione priva solo, come nella specie, di intonaco ed

infissi, integri il reato di cui agli artt. 31 e 41, lett. b), della

legge 17 agosto 1942, n. 1150, per rispondere del quale soltanto

l'imputato era stato tratto a giudizio;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale sollevate dal Pretore di Nardò con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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