Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 100/2008

    Questione inammissibile
    11 aprile 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2 dell'art. 6 della legge regional…

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 6 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 1 Norme per la edificabilita' dei suoli

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 289/1985

    Questione inammissibile
    13 novembre 1985

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6, 15, 17, 18 e 27 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 da un lato, in quanto, essendo principio consolidato in giurisprudenza che l'interruzione dell'opera abusiva fa cessare la permanenza, le norme denunciate non sono applicabili al caso di specie, e dall'altro, perché il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.

    Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 2002. 214 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e' determinato in relazione al costo degli interventi stessi cosi' come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art6 · fonte del testo

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