Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del ricorso proposto dal Pretore

di Larino con ordinanza del 2 ottobre 1981, per conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della lettera del

Prefetto di Campobasso n. 4196 del 16 marzo 1981, relativa al contrasto

circa l'applicazione di sanzioni penali per infrazioni in materia

edilizia ed iscritto al n. 25 reg. A. R. del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con decreto del 19 giugno 1980 il Pretore di Larino

dichiarava non doversi promuovere l'azione penale contro Pisano Angelo,

denunciato per la mancata osservanza dell'ordine di demolizione -

emesso dal Sindaco di Ururi - di una costruzione abusiva di proprietà

dello stesso Pisano. Il giudice rilevava che il fatto non era previsto

dalla legge come reato ed inviava gli atti alla Prefettura di

Campobasso per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa

prevista dall'art. 106 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico della

legge comunale e provinciale);

che con nota 16 marzo 1981 il Prefetto rinviava gli atti al

Pretore, osservando che il fatto doveva ritenersi punibile ai sensi

dell'art. 17 lett. a) l. 28 gennaio 1977 n. 10;

che il Pretore, "visti gli artt. 51 n. 1 e 53, primo comma, cod.

proc. pen.", con atto dell'8 aprile 1981 sollevava conflitto davanti

alla Corte di cassazione, la quale, con sentenza del 7 agosto

successivo, ne dichiarava la giuridica inesistenza, non trattandosi di

contrasto tra giudici penali;

che con atto del 2 ottobre 1981 il Pretore denunziava a questa

Corte il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Considerato che, a norma dell'att. 37 l. n. 87 del 1953, la Corte

è chiamata in questa fase a decidere sull'ammissibilità dei ricorsi:

a verificare cioè se il conflitto è sorto "tra organi competenti a

dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono" e

se esso concerne "la sfera di attribuzioni determinata per i vari

poteri da norme costituzionali";

che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione

(attiva) del ricorrente Pretore, in quanto i singoli organi

giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena

indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere

parti nei giudizi relativi a conflitti di attribuzione (cfr. ord. nn.

228 e 229 del 1975: sent. n. 231 del 1975; ord. nn. 49 e 87 del 1977;

ord. n. 123 del 1979; ord. n. 132 del 1981);

che, invece, non sussiste la legittimazione passiva del Prefetto,

nei confronti del quale è stato instaurato il giudizio, perché il

potere esecutivo non costituisce un potere "diffuso", come quello

giudiziario, ma il suo organo di "vertice", a cui occorre nella specie

fare riferimento in base al cit. art. 37 l. n. 87 del 1953, è

costituito dall'intero Governo; e ciò per effetto dell'unità di

indirizzo politico ed amministrativo proclamata dall'art. 95, primo

comma, Cost. nonché in relazione alle potestà specifiche ad esso

spettanti, come quella concernente l'annullamento di tutti gli atti

amministrativi ex art. 6 del citato t.u. legge comunale e provinciale;

che tale rilievo assorbe il profilo oggettivo, pure attinente

all'ammissibilità, e perciò la Corte è dispensata dall'esaminare se

il denunciato contrasto tra il Pretore e il Prefetto riguarda

effettivamente la sfera di attribuzioni determinata per i due poteri da

norme costituzionali, o non, invece, la mera qualificazione giuridica

di un illecito (penale o amministrativo), la quale, come tale, non è

idonea a formare materia di conflitto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal

Pretore di Larino con il provvedimento indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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