Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 92/1982

    Parametro
    12 maggio 1982

    Le norme impugnate che, consentendo la possibilita` di imporre, mediante strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa ad aree di proprieta` privata, senza la previsione di indennizzo ne` di un termine di durata non prorogabile dei vincoli stessi, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 47 e 97 Cost., in quanto risulterebbe ostacolata una attivita` economica di utilita` sociale, quale la costruzione di alloggi, nonche` compromesso l'acquisto di alloggi da parte di cittadini meno abbienti, con conseguente disparita` di trattamento tra proprietari di aree, secondo il mero arbitrio degli organi della pubblica amministrazione, non rilevano ai fini della definizione del giudizio a quo, promosso dai ricorrenti per contestare la validita` del vincolo a verde pubblico imposto (senza indennizzo ne` limitazione temporale d'efficacia) su aree di loro proprieta` con il programma di fabbricazione adottato dal Comune. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionali, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria in riferimento agli artt. 3, 41, 42, comma primo e secondo, 47, nonche` 97 Cost., con ordinanza del 7 novembre 1978.

    Art. 97 cost. · Art. 7 Legge urbanistica · Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 1 Norme per la edificabilita' dei suoli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1977 al 1 gennaio 2002. 89 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 e' corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune. La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 e' determinata all'atto del rilascio della concessione ed e' corrisposta in corso d'opera con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.

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urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art11 · fonte del testo

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