Art. 34 — Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore

I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonche' con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione.

Testo vigente dal 16 ottobre 1942

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 23/1978

    Illegittimità dichiarata
    20 marzo 1978

    La ricostruzione interpretativa della normativa vigente consente di affermare che l'iniziale divario esistente fra il programma di fabbricazione e il piano regolatore generale e` stato ampiamente, se non completamente, superato, ponendosi il primo quale strumento di sistemazione urbanistica tipico e normale, diretto, se pure in modo meno elaborato e penetrante del secondo e con procedure formative diverse, all'individuazione delle aree da destinare a certe specie di opere e alla determinazione dei corrispondenti vincoli preordinati all'esproprio. La mancata previsione, per i soggetti interessati alla pianificazione del territorio comunale, di adeguate forme di partecipazione alla formazione del programma di fabbricazione - diversamente da quanto e` legislativamente previsto per il piano regolatore generale, alla formazione del quale puo` concorrere l'apporto collaborativo dei privati cui e` consentito di presentare le proprie cosservazioni - non implica di per se` sola una illegittima disparita` di trattamento nonche` un'impari garanzia della proprieta` fondiaria, perche` il principio del giusto procedimento in forza del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le loro ragioni nel corso della procedura formativa dell'atto, prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti, non cpuo` considerarsi costituzionalizzato; in particolare il legislatore statale - che piu` volte ha derogato al cennato principio - non e` (a differenza del legislatore regionale) vincolato al rispetto dei principi generali dell'ordinamento quando questi non si identifichino con norme o principi della Costituzione. Pur convenendosi sulla opportunita` di una revisione della attuale disciplina degli strumenti urbanistici, caratterizzata da frammentarieta` e disorganicita`, anche con riferimento alle competenze regionali nella materia e alla correlativa necessita` di una legge cornice, le molteplici esigenze riformatrici non si convertono nei denunciati vizi di legittimita` costituzionale, (non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli articoli 34 della l. 17 agosto 1942 n. 1150, 8, 12 e 17 della l. 6 agosto 1967 n. 765, 1 della l. 30 novembre 1973 n. 756 in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost.). - cfr.: Sent. n. 13/1962

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 117 cost. · Art. 34 Legge urbanistica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art34 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari