Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1986

Altra decisione · depositata il 24/03/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 l.

28 gennaio 1977 n. 10 (norme sull'edificabilità dei suoli) promosso

con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Mataresi Fiorella, iscritta al n. 894

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34 dell'anno 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Mataresi Fiorella, imputata del reato di cui all'art. 17 lett. b l. 28

gennaio 1977 n. 10, il Tribunale di Livorno con ordinanza del 14

novembre 1980 sollevava questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 4 st. 1., per contrasto con gli artt. 41, 42 e 43 Cost.;

che, secondo il Tribunale, le disposizioni di legge impugnate

prescrivevano la concessione edilizia per l'esecuzione di opere di

modifica da eseguire all'interno delle abitazioni, anche prive di

interesse storico ed artistico ed anche quando le opere stesse non

comportassero apprezzabili trasformazioni di struttura degli edifici;

che ciò - sempre ad avviso del collegio rimettente - sembrava

comportare una compressione del diritto di proprietà privata sui detti

immobili, non giustificata dalle previsioni degli artt. 41, 42 e 43

Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo

che la questione fosse dichiarata non fondata.

Considerato che nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la

legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26, modificato dall'art. 3

bis d.l. 23 aprile 1985 n. 146 conv. in l. 21 giugno 1985 n. 298, detta

una nuova disciplina delle opere interne alle costruzioni, disponendo

fra l'altro che esse non siano soggette "né a concessione né ad

autorizzazione";

che pertanto è necessario che il giudice a quo proceda all'esame

della questione alla stregua della citata nuova disposizione di legge,

onde valutare se persista la rilevanza della questione stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno onde

proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio

in corso davanti a lui, secondo il sopravvenuto art. 26 l. 28 febbraio

1985 n. 47, modificato dall'art. 3 bis d.l. 23 aprile 1985 n. 146 conv.

in l. 21 giugno 1985 n. 298.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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