Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento avverso l'art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Dirigente generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001 (Obbligo formativo nell'ambito della programmazione regionale fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento), con il ricorso indicato in epigrafe. Cos…
Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 5 Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria · Art. 68 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621 (Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune), convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso di cui in epigrafe, con riferimen…
Art. 5 Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevate: a) in riferimento agli artt. 3, 5, 81, quarto comma, della Costituzione, al titolo VI dello statuto approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n.…
Art. 8 Interventi urgenti in materia di finanza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 81 cost.
Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trent…
Art. 21 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 1 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 41 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese · Art. 43 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della intera legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma;…
Art. 8 Legge quadro sulle aree protette · Art. 5 Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria · Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 6 Statuto speciale per la Sardegna
Riuniti i giudizi: a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legg…
Art. 5 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo · Art. 3 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali
Riuniti i giudizi; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma, della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose), nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno c…
Art. 2 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 6 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 1 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 5 Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria
Riuniti i giudizi: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 ("Misure urgenti per il finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988, e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa al 1990"), convertito, con modificazioni, nella legge…
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.
Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20, lett. b), c), d), e) del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 ("Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie"), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, sollevata, con il ricorso indicato…
Art. 40 Testo unico costituzionali · Art. 119 cost. · Art. 81 cost. · Art. 27 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1989 al 1 gennaio 2010. 118 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-11-30;386~art5 · fonte del testo
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