Corte costituzionale

Sentenza n. 366/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre

1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) promossi con ricorsi

della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Sardegna contro

il Presidente del Consiglio dei ministri, notificati rispettivamente

l'11 e il 13 gennaio 1992, entrambi depositati in cancelleria il 16

successivo ed iscritti rispettivamente ai nn. 6 e 7 del registro

ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1992 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Bolzano e per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Pier

Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale nei confronti della intera legge 6 dicembre 1991, n.

394 (Legge quadro sulle aree protette) per violazione dell'art. 8,

nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; dell'art. 9, nn.

8, 9 e 11; dell'art. 14, secondo e terzo comma; dell'art. 16, primo

comma; dell'art. 18, secondo comma; e degli artt. 68 e 107 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,

n. 670), e delle norme di attuazione contenute nei dd.PP.RR. 20

gennaio 1973, n. 115; 1 novembre 1973, n. 689; 22 marzo 1974, n. 279;

22 marzo 1974, n. 381; 22 marzo 1975, n. 475; 31 luglio 1978, n.

1017; 22 marzo 1981, n. 228 e 19 novembre 1987, n. 526, nonché per

violazione dell'autonomia finanziaria di cui al titolo VI dello

Statuto, come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

A giudizio della ricorrente, l'intera legge, prevedendo che anche

nel proprio territorio possano essere istituite, gestite e tutelate

da parte dello Stato "aree naturali protette", contrasterebbe con

l'impianto dell'autonomia differenziata ad essa garantita dalle

disposizioni statutarie e dalle norme di attuazione sopra indicate.

La stessa ricorrente contesta, in riferimento ai medesimi

parametri costituzionali, anche specifiche disposizioni contenute

nella legge impugnata. Innanzitutto, censura l'art. 1, quinto comma,

il quale prevede che "nella tutela e nella gestione delle aree

naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano

forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616 e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.

142". Questa disposizione sarebbe illegittima perché: a) introduce

forme di intesa e di cooperazione non previste da norme statutarie o

da norme di attuazione; b) riferisce alla Provincia autonoma

l'applicabilità dell'art. 81 del d.P.R. n. 616, mentre il d.P.R. n.

526 del 1987 ha esteso alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano solo alcune disposizioni del

d.P.R. n. 616 escludendo le altre; c) estende alla Provincia autonoma

l'art. 27 della legge n. 142 del 1990, il quale detta norme su

accordi di programma per l'attuazione di opere ed interventi, mentre

l'art. 1, secondo comma, della stessa legge prevede che le

disposizioni in essa contenute siano applicabili alla Provincia

autonoma solo se compatibili con le norme statutarie e con quelle di

attuazione.

Oggetto di censura sono, poi, il sesto e settimo comma dell'art. 2

della legge n. 394 del 1991, i quali prevedono che la

"classificazione" delle aree naturali protette di rilievo nazionale

ed internazionale, oltreché la "classificazione" e l'"istituzione"

dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, qualora

rientrino nel territorio delle Province autonome di Trento e di

Bolzano (e delle regioni a statuto speciale), siano effettuate

d'intesa con queste ultime. Secondo la ricorrente, si tratterebbe di

una previsione illegittima, in quanto la competenza esclusiva

spettante in materia (art. 8, nn. 16 e 6, dello Statuto) alla

Provincia verrebbe arbitrariamente sostituita con l'"intesa", in

violazione, tra l'altro, di quanto disposto dall'art. 3 del d.P.R. n.

279 del 1974 e, consequenzialmente, in contrasto con l'art. 107 dello

Statuto speciale, che disciplina la modificazione delle norme di

attuazione.

L'autonomia costituzionalmente garantita alla stessa Provincia in

materia di parchi, nonché, limitatamente alle previsioni relative al

finanziamento dei parchi esistenti, l'autonomia finanziaria,

risulterebbero lese, sempreché si ritenesse che siano applicabili

anche alle aree protette ubicate nel territorio della Provincia

autonoma di Bolzano, dagli artt. 3, 4 (lett. a, b, c, d,) e 5, della

legge n. 394 del 1991, i quali prevedono l'istituzione del Comitato

per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree

naturali protette ed affidano a tali organi il compito di

classificare e di individuare le aree naturali protette, di adottare

i programmi e i criteri di gestione, attribuendo, peraltro, anche

poteri di attivazione al Ministro dell'ambiente e poteri sostitutivi

al Consiglio dei ministri.

Anche l'art. 6 lederebbe le competenze provinciali in materia di

parchi, innanzitutto, perché attribuisce al Comitato per le aree

naturali protette e alla Consulta tecnica il potere di esame delle

proposte di istituzione di un'area protetta e delle relative misure

di salvaguardia, senza che, tra l'altro, in tali organismi sia

assicurata una adeguata presenza della provincia stessa; in secondo

luogo, perché affida al Ministro dell'ambiente il potere di

concedere eventuali deroghe e di adottare provvedimenti sanzionatori.

Infine, il comma 3 dello stesso articolo sarebbe illegittimo perché

detta prescrizioni in materia di urbanistica, di piani regolatori, di

tutela del paesaggio e di opere idrauliche, materie tutte attribuite

alla competenza esclusiva della ricorrente.

Secondo la Provincia autonoma di Bolzano, anche l'art. 7 sarebbe

illegittimo, per due motivi: innanzitutto, perché, in violazione di

quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974,

individuerebbe misure di incentivazione per specifici interventi

nell'ambito del parco nazionale, le quali sono, fra l'altro,

contrastanti con le disposizioni vigenti nella Provincia, anche con

riferimento al Parco nazionale dello Stelvio; in secondo luogo,

perché disciplinerebbe il finanziamento ai comuni e alle province

per interventi, impianti ed opere entro i confini del parco, anche se

tali attività rientrano nelle competenze provinciali di tipo

esclusivo, omettendo di attribuire direttamente alla Provincia

autonoma i relativi finanziamenti, così come è invece richiesto

dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Una censura complessiva investe, poi, gli artt. 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14 e 17, i quali attribuiscono allo Stato l'istituzione e la

delimitazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali

nel territorio provinciale, previa intesa con la Provincia nel caso

in cui parco e riserva interessino il territorio di questa stessa.

Secondo la ricorrente, infatti, queste disposizioni sarebbero lesive

delle proprie attribuzioni in materia di parchi, quali risultanti

dalle citate disposizioni statutarie e dalle relative norme di

attuazione.

Gli stessi artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e l'art. 15 sono

impugnati anche perché l'ordinamento gestionale ivi previsto si

discosterebbe sensibilmente dalla organizzazione prescelta in ambito

provinciale (legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7). In particolare,

la ricorrente censura la previsione della istituzione di un Ente

parco (ente gestore), con personalità di diritto pubblico,

sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente; la previsione

in dettaglio delle attività consentite o vietate nel parco o nella

riserva naturale; la previsione della liquidazione dei diritti

esclusivi di caccia e degli usi civici; l'attribuzione al Ministro

dell'ambiente del potere di approvare il regolamento del parco e di

dettare i contenuti dei piani del parco e della riserva naturale,

anche con poteri sostitutivi; l'attribuzione all'Ente parco della

competenza ad organizzare corsi di formazione per le guardie del

parco e a rilasciare il relativo titolo professionale.

Una ultima censura è dalla Provincia ricorrente mossa all'art.

15, il quale, nel disciplinare le modalità ed i contributi relativi

all'espropriazione e all'indennizzo dei vincoli derivanti dal piano

del parco nazionale, prevedendo anche interventi del Ministro

dell'ambiente, lederebbe la competenza esclusiva attribuita alla

Provincia dall'art. 8, n. 21, dello Statuto speciale.

Lesivi dell'autonomia finanziaria provinciale sarebbero, poi,

secondo la ricorrente, sia l'art. 16, il quale prevede che i

contributi ordinari e straordinari dello Stato siano devoluti

direttamente all'Ente parco, anziché alla Provincia, sia l'art. 38,

il quale non attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano i

finanziamenti statali e le forme di contribuzione e di indennizzo

previsti dalla legge impugnata.

Oggetto di censura è anche l'art. 21, il quale attribuisce al

Ministro dell'ambiente il potere di vigilanza sulla gestione delle

aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale comprese

nel territorio provinciale, potere che deve esercitarsi attraverso il

Corpo forestale dello Stato. Secondo la ricorrente, in base all'art.

8, n. 16, dello Statuto, il quale individua tra le materie di

competenza esclusiva "l'apicoltura e i parchi per la protezione della

flora e della fauna", non sarebbe possibile distinguere le aree

protette in base al loro preteso rilievo nazionale o internazionale.

In particolare, poi, la sorveglianza dovrebbe essere affidata a

personale provinciale, la formazione professionale del quale spetta

esclusivamente alla Provincia.

Una censura complessiva è dalla Provincia autonoma di Bolzano

rivolta agli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, e cioè all'intero

titolo III della legge n. 394 del 1991, concernente le aree naturali

protette regionali. La stessa ricorrente specifica, peraltro, di

proporre tale censura solo in via condizionata alla ritenuta

applicabilità delle disposizioni impugnate nel proprio territorio,

pur se tale applicabilità dovrebbe essere esclusa, a rigore, in

considerazione dei limiti previsti dal secondo comma dell'art. 22 e

della clausola di salvezza delle competenze provinciali contenuta

nello stesso articolo.

Un'ulteriore censura concerne l'art. 29, il quale, attribuendo il

potere sanzionatorio a tutela dell'ambiente naturale al legale

rappresentante dell'ente gestore del Parco, anziché alla Provincia,

lederebbe le competenze di quest'ultima. Per ragioni analoghe sarebbe

illegittimo l'art. 30, secondo comma, il quale sembra precludere alla

Provincia il potere di determinare l'importo delle sanzioni in

materia.

Oggetto di impugnazione è anche l'art. 34, primo comma, il quale,

secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo, in quanto sottrarrebbe

alla Provincia il potere di concordare con lo Stato estero

interessato forme integrate di protezione e criteri di gestione di

aree protette confinanti, prevedendo in luogo di tale potere una

"intesa" con lo Stato.

La Provincia autonoma di Bolzano impugna, infine, l'art. 35, il

quale pretenderebbe di applicarsi al Parco Nazionale dello Stelvio,

prevedendo l'adeguamento della disciplina posta dal d.P.R. n. 279 del

1974 ai principi posti dalla legge impugnata, senza, peraltro,

identificare e specificare i principi. Tale articolo si porrebbe in

contrasto con l'art. 107 dello Statuto, che stabilisce la disciplina

per l'approvazione e le modificazioni delle norme di attuazione dello

Statuto speciale.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate

dalla Provincia autonoma di Bolzano siano dichiarate non fondate.

L'Avvocatura dello Stato osserva, innanzitutto, con riferimento

alle censure concernenti l'art. 2, sesto e settimo comma, che, non

potendosi escludere affatto, in via di principio, che nel territorio

della Provincia autonoma di Bolzano possano essere individuate aree

caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici la cui

conservazione risponda ad un interesse di rango nazionale o

internazionale, le previsioni contenute nelle disposizioni impugnate,

secondo cui alla classificazione delle aree e alla istituzione dei

parchi nazionali si procede di intesa con la Provincia autonoma di

Bolzano, sarebbero più che idonee a salvaguardare l'autonomia di

quest'ultima. L'intesa, infatti, richiede il concorso determinante

dei soggetti interessati. Pertanto, essa appare adeguata, non

potendosi rimettere in via esclusiva alla Provincia l'iniziativa di

soddisfare un interesse naturalistico di rilievo nazionale o

internazionale.

In riferimento, poi, ai profili attinenti al già esistente Parco

nazionale dello Stelvio, l'Avvocatura dello Stato ricorda che,

poiché l'esistenza dei parchi nazionali risponde ad un interesse

della intera collettività (v. sent. n. 1031 del 1988), si

giustificherebbe per ciò stesso il potere attribuito al Ministro

dell'ambiente di emanare le direttive necessarie al raggiungimento

degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica

perseguiti dal parco nazionale (v. sent. n. 210 del 1987).

Quanto alle censure concernenti gli artt. 3, 4 e 5, l'Avvocatura

dello Stato osserva che le prerogative della Provincia autonoma sono

salvaguardate dalla previsione dell'intesa, mentre, per quanto

riguarda le competenze programmatorie e gestionali delle aree

protette nazionali, varrebbero le osservazioni contenute nella citata

decisione n. 210 del 1987 di questa Corte.

In ordine alle censure relative all'art. 6, l'Avvocatura dello

Stato osserva che le stesse muovono da una considerazione delle

competenze provinciali in materia di urbanistica non condivisibile

alla luce della giurisprudenza costituzionale, la quale ha escluso

che tale competenza possa dar luogo ad una riserva assoluta di

disposizione circa l'uso del territorio e l'attività edilizia.

Riguardo alle numerose censure concernenti gli artt. da 8 a 17 e

da 22 a 29, relative agli aspetti gestionali dei parchi nazionali,

l'Avvocatura dello Stato precisa che le disposizioni impugnate si

uniformano ai principi dell'unitarietà del parco nazionale e della

vigilanza dell'autorità statale a garanzia del raggiungimento delle

finalità di tutela naturalistica di rilevanza nazionale o

internazionale. D'altra parte, continua la resistente, dal momento

che la legge-quadro prevede che l'istituzione dell'Ente parco avvenga

con legge, non può escludersi la possibilità che la conformazione

dell'Ente e le sue funzioni, già prefigurate dalla legge-quadro,

siano di volta in volta adattate dalle leggi speciali alle esigenze

proprie del singolo parco nazionale, anche con riferimento allo status particolare della regione o della provincia interessata.

L'Avvocatura dello Stato rileva, poi, la manifesta infondatezza

sia dell'impugnazione concernente l'art. 34, terzo comma, dal momento

che la Provincia rivendica poteri in campo internazionale

correttamente attribuiti al Ministro degli affari esteri, sia di

quella relativa all'art. 38, considerato che la copertura finanziaria

dallo stesso prevista attiene a spese di funzionamento di organi

centrali e di gestione di parchi nazionali, in relazione ai quali è

inconferente il richiamo all'art. 5 della legge n. 386 del 1990.

Infine, l'Avvocatura dello Stato contesta la fondatezza della

censura relativa all'art. 35, primo comma, dal momento che

quest'ultimo prevede la revisione delle disposizioni concernenti il

Parco Nazionale dello Stelvio nel rispetto dei principi e delle procedure di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974.

3. - La Regione autonoma della Sardegna, con ricorso regolarmente

notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6, terzo comma, 18, primo comma, 22,

quinto comma, e 32, terzo comma, della legge n. 394 del 1991,

ritenendo tali disposizioni lesive delle competenze ad essa

attribuite dagli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale (legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), come attuati dal d.P.R. 19

giugno 1979, n. 348.

In particolare, l'art. 6, terzo comma, nell'estendere anche ai

centri edificati, sia pure per gravi motivi di salvaguardia

ambientale e con provvedimento motivato, il divieto di eseguire nuove

costruzioni e di trasformare quelle esistenti, e nell'introdurre

divieti vari in ordine alla utilizzazione del territorio, lederebbe

le competenze che l'art. 3 dello Statuto assegna alla Regione

autonoma della Sardegna in materia di urbanistica. Né, ad avviso

della ricorrente, la disposizione in esame potrebbe essere

qualificata principio generale dell'ordinamento o norma fondamentale

di riforma economico-sociale, dal momento che, in considerazione

della sua specificità, non sussisterebbero i requisiti che, in base

alla giurisprudenza di questa Corte, consentono di qualificarla nei

modi indicati.

Anche l'art. 18, primo comma, della legge n. 394 del 1991, il

quale affida al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro

della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro,

l'istituzione delle aree protette marine, sarebbe illegittimo,

perché, in contrasto anche con quanto stabilito dall'art. 1, quinto

comma, della stessa legge, non prevede alcuna forma di intesa con la

Regione autonoma della Sardegna.

Inoltre, l'art. 22, quinto comma, il quale vieta l'istituzione, da

parte della Regione, di aree protette nel territorio di un parco

nazionale o di una riserva naturale statale, sarebbe illegittimo, in

quanto irrazionalmente impedirebbe di approntare per aree di

rilevante interesse naturalistico una tutela rafforzata.

Infine, l'art. 32, terzo comma, sarebbe illegittimo, perché,

nell'escludere che nelle aree contigue a quelle protette la Regione

possa consentire a soggetti diversi da quelli residenti nei comuni

dell'area protetta e dell'area contigua di cacciare, invaderebbe le

competenze esclusive attribuite alla Regione autonoma della Sardegna

in materia di caccia. Anche per questa disposizione, del resto,

mancherebbero, ad avviso della ricorrente, i requisiti che consentono

allo Stato di introdurre limiti alla competenza legislativa primaria.

4. - Si è costituito anche in questo giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che tutte le questioni siano

dichiarate non fondate.

Dopo aver ribadito, in ordine alle censure relative all'art. 6, le

argomentazioni già svolte in merito al ricorso proposto dalla

Provincia autonoma di Bolzano, l'Avvocatura dello Stato osserva che

la disposizione di cui all'art. 18 non ha affatto innovato la

normativa contenuta nell'art. 2, nono comma, della legge n. 349 del

1986. Inoltre, il principio affermato da questa Corte in riferimento

al Parco marino del Golfo di Orosei "non è espressione di un dettato

costituzionalmente vincolante in via generale".

Riguardo all'art. 22, quinto comma, l'Avvocatura dello Stato

sottolinea come il divieto di duplicazione di interventi pubblici sul

medesimo territorio corrisponda ad un criterio di buon andamento.

Per quanto concerne, infine, le censure relative all'art. 32,

secondo comma, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver rilevato che il

primo comma dello stesso art. 32, il quale prevede la istituzione

delle aree contigue ai parchi e alle riserve naturali, non è stato

impugnato, osserva che la limitazione della caccia in dette aree è

pienamente giustificabile in base alla stessa logica sottostante alla

legge-quadro sulla caccia.

5. - In prossimità dell'udienza, entrambe le ricorrenti hanno

depositato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento dei

ricorsi.

La Provincia autonoma di Bolzano, in risposta alle difese

dell'Avvocatura dello Stato, sottolinea come nelle decisioni di

questa Corte si sia precisato che "il trasferimento alle regioni

della competenza in materia di protezione della natura riguarda anche

i parchi nazionali e le riserve naturali appartenenti allo Stato" e

che la futura legge quadro in materia di parchi avrebbe dovuto

contenere norme di principio, dirette a prevedere un nucleo minimo di

poteri spettanti allo Stato e alle "autorità" del parco o della

riserva, al fine di lasciare il resto della disciplina alle

competenze provinciali. La legge impugnata, viceversa, contiene

indicazioni estremamente puntuali e dettagliate, incompatibili con la

competenza primaria attribuita alla Provincia ricorrente in materia

di parchi e di protezione della natura.

Anche la Regione autonoma della Sardegna replica puntualmente alle

deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, osservando, innanzitutto, con

riferimento all'art. 6, terzo comma, che se è vero che la competenza

regionale in materia urbanistica deve coordinarsi con le esigenze di

tutela ambientale (esigenze, peraltro, affidate anche alla cura della

regione), è altrettanto vero che le modalità del coordinamento

dovranno essere previste dalla regione stessa, salva la possibilità

per lo Stato di porre rimedio, con propri atti, all'eventuale inerzia

regionale. La disposizione impugnata, al contrario, con prescrizione

puntuale e dettagliata, prevede un generale divieto a fini di

salvaguardia, attribuendo al Ministro dell'ambiente il potere di

derogare allo stesso ed escludendo, così, qualsiasi forma di

coordinamento.

Quanto all'art. 18, primo comma, la Regione autonoma della

Sardegna sottolinea che l'esigenza di una intesa con lo Stato si

collega all'attuazione del principio costituzionale di cooperazione

ed è riconosciuta dalla stessa legge-quadro per le aree protette.

Non si spiegherebbe, quindi, il perché della mancata previsione

dell'intesa per la istituzione delle aree marine protette.

Con riferimento alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato in

ordine all'art. 22, quinto comma, la Regione autonoma della Sardegna

precisa che la normativa regionale relativa a zone ricomprese in un

parco nazionale o in una riserva naturale statale dovrebbe dare

luogo, non già ad una duplicazione di interventi, ma

all'approntamentodi misure integrative e complementari di protezione

della natura. L'esclusione di un qualsiasi intervento regionale per

le zone comprese nei parchi nazionali sarebbe perciò irrazionale e

illegittima.

Da ultimo, la Regione autonoma della Sardegna precisa di non

contestare che nelle aree contigue a quella protetta debba essere

previsto per la caccia un regime di maggior rigore, ma rivendica alla

propria competenza la individuazione delle modalità di tale regime. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di

Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei

confronti dell'intera legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro

sulle aree protette), e, in ogni caso, nei confronti degli artt. 1,

quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 3, 4, primo comma, lettere a,

b, c, d, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, primo e

secondo comma, 29, 30, secondo comma, 34, primo comma, 35 e 38,

nonché, in via condizionata alla loro applicabilità nel proprio

territorio, degli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della stessa

legge, deducendo il loro contrasto con l'art. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14,

15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e 29; con l'art. 9, nn. 8, 9 e 11; con

l'art. 14, secondo e terzo comma; con l'art. 16, primo comma; con

l'art. 18, secondo comma, e con gli artt. 68 e 107 dello Statuto

speciale per la Regione del Trentino- Alto Adige (d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670) e relative norme di attuazione, nonché con l'autonomia

finanziaria garantita alla stessa Provincia autonoma dal titolo VI

del predetto Statuto speciale, come attuato dall'art. 5 della legge

30 novembre 1989, n. 386. Con il distinto ricorso indicato in

epigrafe, la Regione autonoma della Sardegna ha sollevato questioni

di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 6, terzo

comma, 18, primo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma, della

anzidetta legge n. 394 del 1991, deducendone il contrasto con gli

artt. 3 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 38), nell'attuazione ad essi data

dal d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (art. 58). Poiché i predetti

ricorsi prospettano questioni di legittimità costituzionale

identiche o connesse, è opportuno riunire i relativi giudizi perché

siano decisi con un'unica sentenza.

2. - Va, innanzitutto,

dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano nei

confronti dell'intera legge n. 394 del 1991, sotto il profilo di una

generale incompatibilità di quest'ultima con la disciplina adottata

nella stessa materia dalla ricorrente nell'esercizio della sua

competenza legislativa di tipo esclusivo. Questa Corte ha

costantemente affermato che, al fine di procedere al vaglio in limine

litis della sussistenza in concreto dell'interesse a ricorrere in

relazione alle singole disposizioni impugnate e al fine di

determinare inequivocabilmente il contenuto della questione

sottoposta al giudizio di costituzionalità, sussiste a carico della

parte ricorrente l'onere di motivare in relazione a ognuna delle

disposizioni contestate (v., ad esempio, sentt. nn. 517 del 1987,

483, 960 e 212 del 1991). Poiché, nel caso, la Provincia autonoma di

Bolzano ha prospettato una generica censura nei confronti della

totalità delle disposizioni contenute nella legge e poiché tra le

disposizioni impugnate colpite da contestazioni adeguatamente motivate e le restanti statuizioni della legge non sussiste un legame

logico tale da poter estendere le motivazioni addotte nei confronti

delle prime alle altre disposizioni, si deve concludere che, in

relazione all'intera legge, sussiste una carenza di motivazione, che

rende inammissibile la corrispondente censura.

3. - Non fondata è

la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Provincia

autonoma di Bolzano nei confronti dell'art. 1, quinto comma, della

legge impugnata, il quale stabilisce che "nella tutela e nella

gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli

enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi

dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della

legge 8 giugno 1990, n. 142". Nel lamentare la violazione dei

parametri costituzionali indicati nel precedente punto n. 1 della

motivazione in diritto, la ricorrente osserva, in particolare, che la

disposizione impugnata sarebbe illegittima sotto un triplice profilo:

a) perché prescriverebbe forme di cooperazione e d'intesa non

previste dalle norme statutarie e da quelle di attuazione; b) perché

renderebbe applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano l'art. 81

del d.P.R. n. 616 del 1977, mentre le norme di attuazione contenute

nel d.P.R. n. 526 del 1987 hanno esteso alla suddetta Provincia

soltanto alcune delle disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977; c)

perché estenderebbe in toto e incondizionatamente alla stessa

Provincia l'art. 27 della legge n. 142 del 1990, mentre l'art. 1,

secondo comma, di quest'ultima legge, ne condiziona l'applicabilità

nel territorio della Provincia alla compatibilità con le norme

statutarie e con quelle di attuazione. Le violazioni dei parametri

ora indicati devono essere escluse, poiché, come risulta anche

dall'inserimento della disposizione impugnata nel titolo dei

"principi generali", l'art. 1, quinto comma, contiene una

enunciazione di ampia portata, volta a ispirare la complessiva

intelaiatura della legge sulle aree protette, senza pretendere di

avere una applicazione diretta e immediata in specifici ambiti di

competenza provinciale. In altri termini, la disposizione impugnata

esprime un principio generale che ha svolgimenti puntuali in altre

disposizioni della stessa legge, svolgimenti in relazione ai quali

soltanto si può porre la questione della eventuale interferenza con

le competenze che le norme statutarie e quelle di attuazione

riservano alla Provincia autonoma di Bolzano. Ed è sotto questi più

particolari profili che dovrà verificarsi se le intese e le forme di

collaborazione di volta in volta stabilite dalla legge sulle aree

protette siano o meno rispondenti alle esigenze di leale cooperazione

sottese alla ripartizione di competenze fissata dallo Statuto

speciale a favore della Provincia di Bolzano e dalle relative norme

di attuazione. Come disposizione puramente espressiva di un

principio generale, l'art. 1, quinto comma, non è contrario ai

parametri costituzionali invocati, poiché quel principio è

tutt'altro che irragionevolmente posto in relazione alle funzioni

afferenti alla "protezione della natura". È, infatti, un consolidato

orientamento di questa Corte che lo svolgimento delle predette

funzioni avviene in ambiti oggettivi caratterizzati da un complesso

intreccio di competenze concorrenti dello Stato, delle regioni (o

delle province autonome) e degli enti locali, in ragione del quale si

impongono fra i predetti soggetti adeguate forme di collaborazione in

ossequio al generale principio di leale cooperazione (v., ad esempio,

sentt. nn. 1029 del 1988, 337 del 1989).

4. - Non fondate sono le

censure che la Provincia autonoma di Bolzano muove all'art. 2, sesto

e settimo comma, della legge impugnata, il quale stabilisce che la

classificazione delle aree naturali protette di rilievo

internazionale e nazionale, nonché la classificazione e

l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali,

sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a

statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

d'intesa con le stesse. La ricorrente ritiene che le disposizioni

ora indicate siano lesive dei parametri costituzionali ricordati nel

punto n. 1 di questa motivazione sotto un duplice profilo: per un

verso, infatti, le predette disposizioni sottrarrebbero alla

Provincia autonoma di Bolzano le attribuzioni di classificazione e di

istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali,

che, a suo giudizio, le spetterebbero ogni volta che quelle aree

protette siano situate all'interno del proprio territorio; per altro

verso, le disposizioni ora considerate si porrebbero in contrasto con

le norme di attuazione contenute nell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo

1974, n. 279, relative alla protezione del Parco nazionale dello

Stelvio, di modo che tenderebbero a innovare rispetto a tali norme

senza adottare la speciale procedura prevista dall'art. 107 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Sotto il primo dei

profili indicati, occorre sottolineare che la censura prospettata

muove dalla implicita premessa che la competenza di individuazione

delle aree protette di rilievo nazionale o internazionale, nonché

quelle relative alla loro classificazione e all'istituzione su di

esse di parchi nazionali o di riserve naturali statali, siano di

spettanza provinciale allorché le predette aree ricadano nel

territorio della Provincia stessa. Questa premessa non può essere

condivisa, poiché, come questa Corte ha più volte affermato, pur in

assenza della legge-quadro sulle aree protette richiesta dall'art.

83, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, le attività ora

elencate rientrano nella competenza del soggetto che deve valutare

l'interesse naturalistico che si intende perseguire con la

costituzione del parco o della riserva naturale (v. spec. sent. n.

1029 del 1988). Sicché, ove l'interesse considerato sia non

irragionevolmente ritenuto d'importanza nazionale o internazionale,

le competenze relative all'individuazione delle aree, alla loro

classificazione e all'istituzione su di esse di parchi nazionali o di

riserve naturali statali spettano allo Stato, qualunque sia

l'ubicazione dell'area da proteggere. Sulla base di tali principi

non si può fondatamente dubitare della legittimità costituzionale

di una disposizione, come quella impugnata, che riconosce la

titolarità allo Stato delle attribuzioni in contestazione,

vincolandone l'esercizio, qualora le aree considerate rientrino nel

territorio delle regioni a statuto speciale o delle province

autonome, a un'intesa con la regione o la provincia interessata.

Questa previsione, infatti, si collega direttamente al principio di

leale cooperazione, menzionato nel punto precedente della

motivazione, che impone allo Stato, o reciprocamente alla regione (o

alla provincia autonoma), di esercitare le proprie competenze in tema

di protezione della natura attraverso le forme di collaborazione

adeguate al tipo di intreccio esistente tra la competenza svolta e

quelle di altri soggetti ad autonomia costituzionalmente garantita. E

non v'è dubbio che l'intesa sia la forma di cooperazione

ragionevolmente adeguata rispetto all'ipotesi di competenze statali

interferenti con competenze, anche di tipo esclusivo, spettanti a

enti dotati di autonomia speciale. Sotto l'ulteriore profilo della

pretesa violazione delle procedure d'intesa previste dalle norme di

attuazione relative al Parco nazionale dello Stelvio, contenute

nell'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974, le disposizioni impugnate non

sono affatto lesive dei parametri costituzionali invocati. L'art. 2,

sesto comma, infatti, precisa in modo esplicito che l'intesa

richiesta per la classificazione delle aree protette di rilievo

nazionale o internazionale deve essere effettuata "secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti di

autonomia". La stessa interpretazione non può non valere anche per

l'art. 2, settimo comma, il quale, pur se non menziona affatto le

procedure previste dalle norme di attuazione, non può non

presupporne l'applicazione, poiché, come questa Corte ha

costantemente affermato (v. ad esempio, sentt. nn. 517 del 1987, 37 e

49 del 1991), il silenzio della legge, in mancanza di una chiara e

univoca volontà diretta a modificare le norme di attuazione,

dev'essere interpretato nel senso di comportare in ogni caso

l'applicazione delle stesse. E non si può dubitare che nella

fattispecie sia del tutto assente un'espressa volontà di modifica

delle procedure previste nelle ricordate norme di attuazione, tanto

più che l'art. 35, primo comma, della legge impugnata, contiene un

generale rinvio, ai fini dell'adeguamento agli scopi della legge

stessa, "a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279". 35, primo comma, appena

citato. Secondo la ricorrente, tale disposizione, nello stabilire

che all'adeguamento ai principi posti dalla legge n. 394 del 1991 si

provvede, per quanto riguarda il Parco nazionale dello Stelvio, sulla

base del disposto contenuto nell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.

279, violerebbe i parametri costituzionali indicati nel precedente

punto 1 della motivazione, sia perché non specificherebbe i principi

generali cui occorrerebbe adeguarsi con le procedure d'intesa indicate, sia perché l'ancoramento di queste ultime procedure all'opera

di adeguamento ai principi generali contenuti nella legge impugnata

comporterebbe in ogni caso una modifica dell'anzidetto art. 3 senza

l'osservanza delle regole stabilite dall'art. 107 dello Statuto di

autonomia. Questi assunti, tuttavia, non possono essere condivisi,

poiché, contrariamente a quanto suppone la ricorrente, la

disposizione impugnata ha il solo scopo di far salve le procedure

d'intesa contenute nell'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974 e di

inserirle, senza apportarvi modifica alcuna, nel quadro della

disciplina, tendenzialmente uniforme, stabilita dalla legge impugnata

riguardo alle aree protette che presentino caratteristiche

naturalistiche tali da far ritenere sussistente un interesse

nazionale alla loro tutela. In particolare, poi, deve escludersi che

l'ancoramento delle intese all'adeguamento dei principi fissati dalla

legge sulle aree protette costituisca un vincolo illegittimo nei

confronti dell'autonomia provinciale. Innanzitutto, perché i

principi da tener presenti dovranno essere individuati in via

interpretativa in base alle materie specificamente interessate e alla

natura delle competenze relative a ciascuna delle materie considerate. In secondo luogo, perché l'intesa, come tale, non può essere

ipoteticamente collocata in uno spazio ideale vuoto di fini, ma deve

necessariamente effettuarsi al servizio dei fini pubblici superiori

che le competenze statali e quelle provinciali sono concorrentemente

tenute a perseguire: e non si può negare che tali fini siano

desumibili, secondo la necessaria modulazione imposta dalla

diversità della natura delle competenze incise, dalla legge che ha

inteso fissare una disciplina organica e programmata delle aree

naturalistiche protette.

6. - Non fondata è la censura che la

Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato nei confronti dell'art. 3

della legge n. 394 del 1991, nella parte in cui, istituendo il

Comitato per le aree naturali protette (primo comma) e la Consulta

tecnica per le aree naturali protette (settimo comma), disciplina la

composizione dei predetti organi in modo tale da non prevedere

affatto la partecipazione di un rappresentante regionale o

provinciale (Consulta) ovvero in modo da non garantire che tra i

rappresentanti regionali o provinciali possa esservi un delegato

della Provincia autonoma di Bolzano (Comitato). Il Comitato per le

aree naturali protette è un organo misto, composto da rappresentanti

statali e regionali (o provinciali), che ha principalmente il compito

di individuare e di classificare le aree naturali da tutelare e di

adottare il programma triennale per le aree naturali protette.

Nell'ambito di tale competenza, l'art. 4 della legge gli attribuisce

il compito di "specifica(re) i territori che formano oggetto del

sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale,

nazionale e regionale, quali individuate nelle vigenti disposizioni

di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione

dei confini". Interpretando siffatta disposizione in correlazione con

altre disposizioni della legge che fanno riferimento a competenze

contigue, va precisato che la norma considerata attribuisce al

predetto Comitato il compito di determinare, in via di massima sulla

base dell'individuazione di aree effettuata dalle vigenti leggi

statali o regionali (o provinciali), l'insieme dei territori

sottoposti al sistema di tutela naturalistica previsto dalla stessa

legge, stabilendo in via generale il riparto fra le aree di interesse

nazionale (o internazionale) e quelle di interesse regionale (o

provinciale). Valutata in relazione a tali attribuzioni, la

composizione del Comitato per le aree naturali protette risulta

essere il frutto di una scelta discrezionale del legislatore

tutt'altro che irragionevole e adeguata al livello di compenetrazione

delle due competenze, statale e provinciale (v. sent. n. 85 del

1990). L'art. 3, primo comma, infatti, prevede che il predetto

Comitato sia costituito dal Ministro dell'ambiente, che lo presiede,

dal Ministro dell'agricoltura e foreste, dal Ministro della marina

mercantile, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal

Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro della ricerca scientifica

e tecnologica (o da sottosegretari delegati), nonché da sei

presidenti di regioni o province autonome (o da assessori delegati),

designati per un triennio dalla Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano. Lo stesso articolo, al medesimo comma, stabilisce, inoltre,

che alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i

presidenti (o gli assessori delegati) delle regioni (o delle province

autonome) nel cui territorio ricadono le aree protette, sempreché

tali enti non facciano già parte della rappresentanza regionale

designata dalla Conferenza. Questo tipo di composizione paritetica

del Comitato e di rappresentanza degli interessi regionali (o

provinciali) è ragionevolmente commisurato alla qualità delle

competenze assegnate allo stesso Comitato, nel senso che non è certo

arbitrario che un organo, nel quale si compiono valutazioni di

interesse per l'intera collettività e si determinano globalmente le

articolazioni territoriali delle aree sottoposte tanto alla tutela di

rilievo nazionale (o internazionale) quanto a quella di rilievo

regionale (o provinciale), abbia una composizione "mista" che

riflette adeguatamente sia l'esigenza della cooperazione paritaria

fra lo Stato e le regioni, sia l'istanza di rappresentanza degli

interessi propria dell'ente regionale (o provinciale) nel cui

territorio rientra l'area protetta. Per quel che concerne le censure

relative alla composizione della Consulta tecnica per le aree

naturali protette, la mancata previsione della partecipazione di

rappresentanti delle regioni o delle province autonome non è affatto

irragionevole, ove si consideri che, a norma dell'art. 3, ottavo

comma, tale organo è chiamato a esprimere pareri di natura tecnico-scientifica, diretti a costituire un elemento di conoscenza

specialistica rispetto alle scelte attribuite alla competenza del

Comitato precedentemente indicato. Pertanto, la delimitazione della

composizione della Consulta a "esperti particolarmente qualificati

per l'attività e per gli studi realizzati in materia di

conservazione della natura" designati da associazioni e da enti di

alto prestigio scientifico predeterminati dalla legge medesima, è

collegata, in modo tutt'altro che arbitrario, alla natura delle

funzioni conferite all'organo ora considerato.

7. - Non fondate sono

anche le altre censure che la Provincia autonoma di Bolzano ha

sollevato nei confronti degli artt. 3 e 4 della legge impugnata. Non

può considerarsi lesiva delle competenze statutariamente assegnate

alla ricorrente la previsione che il Comitato di cui all'art. 3 debba

predisporre un programma triennale per le aree naturali protette,

diretto a stabilire a livello nazionale la ripartizione delle aree

sottoposte a tutela statale o regionale (o provinciale) e delle relative disponibilità finanziarie, nonché gli indirizzi e i criteri ai

quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni (o le province

autonome) e gli organismi di gestione nell'ambito delle rispettive

competenze. Per le ragioni esposte nel punto precedente della

motivazione, l'affidamento di tali poteri programmatori a un "organo

misto" a composizione paritetica, posto al vertice di una

amministrazione di settore, non è di per sé lesivo dell'autonomia

costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome,

ferma restando la possibilità di verificare la legittimità dei

singoli interventi posti in atto nell'ambito di tali ampi poteri di

pianificazione. Per quanto riguarda la censura relativa all'art. 4,

primo comma, lettera a), la lesività delle competenza

costituzionalmente garantite alla ricorrente va esclusa per la

considerazione che la specificazione delle aree naturali protette di

rilievo regionale (o provinciale), ivi prevista accanto ad indentico

potere sulle aree di rilievo nazionale o internazionale, deve

avvenire, ai sensi della stessa disposizione di legge impugnata,

sulla base dell'individuazione già effettuata dalle leggi regionali

(o provinciali). Né può ritenersi lesivo delle medesime competenze

provinciali l'ulteriore potere programmatorio del Comitato di cui

all'art. 3, concernente l'indicazione del termine per l'istituzione

di nuove aree naturali protette o per l'apliamento e la modifica di

quelle esistenti, accompagnata dall'individuazione della

delimitazione di massima delle aree stesse. Atteso che, come s'è

appena precisato, l'individuazione dell'area protetta di rilievo

regionale (o provinciale) compete alla regione (o alla provincia

autonoma) interessata, la delimitazione di massima delle aree

medesime cui si riferisce l'art. 4, primo comma, lettera b), non può

consistere che in una conferma della delimitazione effettuata in via

provvisoria dalla regione (o dalla provincia) interessata o in una

ridelineazione dei limiti stessi in caso di interferenza con confini

di aree protette di rilievo nazionale o internazionale. Non si può

negare, tuttavia, che un potere del genere sia legittimamente

ricompreso nell'ambito di una competenza pianificatoria quale quella

attribuita all'"organo misto" costituito dal Comitato, così come lo

sono i termini per l'istituzione di nuove aree, o per l'ampliamento o

la modifica di quelle esistenti, i quali appaiono giustificati anche

in relazione alle scadenze collegate alla distribuzione delle

disponibilità finanziarie.

8. - Non fondate sono, poi, le questioni

di legittimità costituzionale relative all'art. 4, primo comma,

lettere c) e d), il quale include fra gli oggetti del programma

triennale adottato dal Comitato sia il riparto delle disponibilità

finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario sia

la previsione di contributi in conto capitale relativamente alle

attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con

proprie risorse e relativamente ai progetti delle regioni riguardanti

l'istituzione di dette aree. Le disposizioni censurate, le quali si

limitano peraltro a prevedere il riparto di somme senza nulla

disporre in ordine alla loro concreta attribuzione, non si pongono

affatto in contrasto con le norme di coordinamento finanziario

stabilite dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386. Queste

ultime, infatti, dispongono semplicemente che i finanziamenti

previsti da leggi statali perché siano ripartiti fra le regioni

vanno assegnati alle province autonome e affluiscono al bilancio

delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali,

nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti

consuntivi delle rispettive province.

9. - Non fondata è la censura

relativa all'art. 5, il quale attribuisce al Consiglio dei ministri

un potere sostitutivo nel caso in cui dovessero verificarsi ritardi

tali da pregiudicare l'attuazione del programma triennale previsto

nel precedente art. 4. Non si può non rilevare che il procedimento

per l'attività di sostituzione stabilito dalla disposizione

impugnata risponde pienamente ai requisiti di validità più volte

enunciati da questa Corte (v. sentt. nn. 177 del 1988, 85 del 1990,

37, 38 e 49 del 1991), sicché va in ogni caso esclusa la violazione,

sotto tale profilo, delle competenze statutariamente assegnate alla

Provincia autonoma di Bolzano. Né, del resto, può negarsi che

sussista un rilevante interesse statale sotteso alla programmazione

degli interventi per la protezione della natura, che legittima, di

fronte a eventuali carenze verificabili sia nella predisposione del

programma sia in fase di esecuzione dello stesso, l'attribuzione al

Consiglio dei ministri di un potere sostitutivo come quello previsto

dalla disposizione impugnata.

10. - Non fondata è la questione di

legittimità costituzionale che la Provincia autonoma di Bolzano ha

sollevato nei confronti dell'art. 6. Contrariamente a quanto suppone

la ricorrente, la disposizione impugnata non disciplina la proposta

di istituzione delle aree protette, ma prevede, più specificamente,

un procedimento per situazioni nelle quali particolari necessità

impongano di provvedere urgentemente in ordine alla individuazione di

aree protette e alla predisposizione di idonee misure di

salvaguardia. Tale potere di urgenza è conferito dalla disposizione

impugnata tanto al Ministro dell'ambiente quanto alle regioni (e alle

province autonome) "secondo le rispettive competenze", con l'espressa

riserva che sia la proposta di istituzione sia le relative misure di

salvaguardia devono essere esaminate dal "Comitato per le aree

natuali protette" nel corso della prima seduta successiva alla

pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa e

nell'ambito del potere programmatorio precedentemente descritto. La

precisazione, chiaramente espressa dalla disposizione impugnata,

relativa al rispetto delle distinte competenze esclude qualsiasi

lesione delle attribuzioni costituzionalmente assegnate alla

ricorrente e induce a delimitare agli ambiti di competenza statale il

potere del Ministro dell'ambiente. Questa interpretazione è, del

resto, confermata dall'art. 23 della legge impugnata, per il quale il

potere di disporre le misure di salvaguardia nelle aree di interesse

regionale spetta al legislatore regionale. Per gli stessi motivi va

rigettata anche la più specifica censura che tanto la Provincia

autonoma di Bolzano quanto la Regione autonoma della Sardegna hanno

sollevato nei confronti dell'art. 6, terzo comma, primo periodo. In

tale disposizione è stabilito che "sono vietati, fuori dei centri

edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e,

per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento

motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove

costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi

mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da

quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del

territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e

sulle finalità istitutive dell'area protetta". Nella medesima

disposizione è conferito al Ministro dell'ambiente il potere di

consentire deroghe alle misure stesse con provvedimento motivato e

sentita la Consulta prevista dall'art.3, settimo comma, della legge

n. 394 del 1991. In virtù di siffatte norme non possono

considerarsi violate le competenze di tipo esclusivo possedute dalle

ricorrenti in materia urbanistica, non soltanto perché i poteri

considerati restano confinati nell'ambito delle attribuzioni statali

in tema di protezione della natura, ma soprattutto perché, in base

all'art. 6, primo comma, resta salva l'applicazione dell'art. 7 della

legge 3 marzo 1987, n. 59. Ciò significa che il Ministro

dell'ambiente è abilitato ad adottare le opportune misure di

salvaguardia nelle aree protette di rilievo nazionale o

internazionale e le eventuali deroghe (v. art. 6, terzo comma,

secondo periodo) "sentite le regioni e gli enti locali interessati".

11. - Manifestamente infondata è la questione di legittimità

costituzionale sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano nei

confronti dell'at. 7, che, sotto la rubrica "misure di

incentivazione", individua interventi per i quali le province e i

comuni, il cui territorio è compreso in tutto o in parte in un parco

nazionale o regionale, possono beneficiare della concessione di

finanziamenti statali e regionali, stabilendo altresì un ordine di

priorità tra gli stessi. Non può affatto condividersi la

prospettazione della ricorrente, secondo la quale, ove dovesse

ritenersi applicabile anche al Parco nazionale dello Stelvio, tale

disposizione lederebbe le competenze statutariamente assegnate ad

essa, definite in via di attuazione dall'art. 3 del d.P.R. n. 279 del

1974, nonché l'autonomia finanziaria, quale risulta dall'art. 5

della legge n. 386 del 1989, che impone di convogliare alla Provincia

tutti i finanziamenti erogati dallo Stato relativi a competenze

provinciali. L'art. 7, infatti, oltre a non prevedere affatto

l'erogazione di finanziamenti a favore delle province e dei comuni e

a porsi, pertanto, al di fuori dell'ambito di operatività del citato

art. 5, dev'essere interpretato in correlazione con l'art. 35, primo

comma, della stessa legge, il quale prevede che l'adeguamento della

disciplina del Parco nazionale dello Stelvio ai principi stabiliti

con la nuova legge sulle aree protette deve avvenire attraverso la

procedura di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974.

12. - Non

fondate sono le questioni di legittimità costituzionale che la

Provincia autonoma di Bolzano ha cumulativamente sollevato nei

confronti di un complesso di articoli della legge n. 394 del 1991:

l'art. 8 (aree naturali protette nazionali), l'art. 9 (ente parco),

l'art. 10 (la comunità del parco), l'art. 11 (il regolamento del

parco), l'art. 12 (il piano del parco), l'art. 13 (il regime di

interventi, impianti ed opere nel territorio del parco), l'art. 14

(iniziative per la promozione economica e sociale), l'art. 15

(acquisti, espropriazioni e indennizzi) e l'art. 17 (le riserve

naturali statali). Va, innanzitutto, escluso che gli oggetti

regolati dalle disposizioni impugnate ricadano, in base allo Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle competenze

provinciali, nei cui confronti lo Stato potrebbe esercitare soltanto

un potere di intesa. Prima dell'adozione della legge n. 394 del 1991,

la ripartizione delle attribuzioni fra Stato e regioni (e province

autonome) nelle materie regolate dagli articoli impugnati era

definita dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, esteso alla

Provincia autonoma di Bolzano dalle norme di attuazione contenute nel

d.P.R. n. 526 del 1987. Come ha precisato questa Corte (v. sent. n.

1029 del 1988), quella ripartizione - anche se presupponeva la

riserva allo Stato di alcuni momenti decisivi della vita di un parco

nazionale o di una riserva naturale statale, entro lo schema della

funzione di indirizzo e coordinamento, - riconosceva alle regioni e

alle province autonome ampi poteri di intervento nelle stesse

materie, come conseguenza del trasferimento alle regioni medesime

della "protezione della natura". Tuttavia, poiché le disposizioni

impugnate sono dirette a sostituire la precedente ripartizione di

competenze effettuata, in via provvisoria, dall'art. 83 del d.P.R. n.

616 del 1977, ne consegue che la Provincia non può invocare come

misura dell'invalidità delle nuove norme di legge proprio quelle,

contenute nel predetto art. 83, che le disposizioni impugnate

intendono sostituire. A ciò non costituisce ostacolo la circostanza

che la disciplina stabilita dall'art. 83 è stata recepita dalle

norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 526 del 1987, il quale,

al fine di adeguare le autonomie speciali alle più ampie funzioni

trasferite alle regioni a statuto ordinario dal d.P.R. n. 616 del

1977, ha esteso generalmente l'applicabilità di quest'ultimo alle

Province ricorrenti. Infatti, l'abrogazione di norme contenute nel

decreto da ultimo citato determina il venir meno di parte

dell'oggetto del rinvio operato con le norme di attuazione contenute

nel d.P.R. n. 526 del 1987. La ricorrente, pertanto, non può

sollevare dubbi di costituzionalità in ordine alla nuova disciplina

legislativa sotto il profilo della lesione delle competenze ad essa

attribuite dal d.P.R. n. 526 del 1987, facendo valere come parametro

di legittimità disposizioni non più in vigore e, anzi, sostituite

in via definitiva dalle norme impugnate. Non può non sottolinearsi,

peraltro, come la disciplina impugnata sia ispirata a principi

affermati da questa Corte in sede di interpretazione dell'art. 83 del

d.P.R. n. 616 del 1977 (v., spec., sent. n. 1029 del 1988) e come,

pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, non possa, di per

sé, essere ritenuta lesiva delle competenze statutariamente

attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano. In conseguenza di

tali affermazioni, vengono meno le altre censure sollevate dalla

Provincia autonoma di Bolzano nei confronti delle medesime

disposizioni, pur ad ammettere - e ciò non è generalmente

dimostrato dalla ricorrente - che sussistano puntuali contrasti tra

le norme adottate in materia di protezione della natura dalla

Provincia e quelle impugnate. Ciò vale, in particolare,

relativamente alle censure specificamente mosse all'art. 15, nonché

relativamente a quelle concernenti l'art. 14, quinto comma, il quale

non riguarda la materia della formazione professionale rientrante

nelle competenze provinciali, dal momento che non si riferisce a

titoli abilitanti all'esercizio di professioni, ma attiene ad

attività del tutto interne al funzionamento dei parchi e alle

finalità proprie di questi ultimi, attività che, come tali, non

hanno alcuna rilevanza sul mercato delle professioni.

13. - Non

fondata è la più particolare censura rivolta dalla Provincia

autonoma di Bolzano all'art. 15, nelle parti concernenti

l'attribuzione al Ministro dell'ambiente dei poteri relativi

all'espropriazione e all'indennizzo per i vincoli derivanti

dall'istituzionedel parco nazionale e per i danni provocati dalla

fauna selvatica. Contrariamente a quanto presuppone la ricorrente,

le disposizioni impugnate non sono riferibili alle norme statutarie

che attribuiscono alla Provincia competenza esclusiva in materia di

espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere di pubblica

utilità d'interesse provinciale. Esse, infatti, attribuiscono al

Ministro dell'ambiente un potere inerente a una materia, la

disciplina dei parchi nazionali, che, come si deduce anche dall'art.

26 della stessa legge, rientra nella competenza statale. Ciò non

esclude, in ogni caso, che, ove le attribuzioni contestate diano

luogo a interferenze con le competenze provinciali, si deve

considerare necessario, a pena d'invalidità, il ricorso ad adeguate

forme di cooperazione fra lo Stato e la Provincia ricorrente.

14. -

Non fondata è, altresì, la censura che la Provincia autonoma di

Bolzano ha sollevato avverso l'art. 16, il quale stabilisce che

costituiscono entrate dell'ente-parco da destinare al conseguimento

dei fini istitutivi anche "i contributi ordinari e straordinari dello

Stato". Non v'è spazio nella disposizione impugnata per una lettura

della stessa contrastante con i principi dell'autonomia finanziaria

delle province autonome, come attuati dall'art. 5 della legge n. 386

del 1989, dal momento che, contrariamente a quel che suppone la

ricorrente, i contributi ivi considerati non fanno parte di

finanziamenti destinati ad esser ripartiti tra le regioni a statuto

ordinario. Sulla base del tenore letterale della disposizione

impugnata e della sua collocazione nell'ambito della legge, i

predetti contributi afferiscono al finanziamento di un ente, quale il

parco, che è un'istituzione giuridica strumentale rispetto

all'esercizio di competenze statali vertenti su aree protette di

interesse nazionale o internazionale.

15. - Non fondata, nei sensi

di cui in motivazione, è la questione di legittimità costituzionale

sollevata dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti

dell'art. 18, primo comma, nella parte in cui non prevede alcuna

forma d'intesa con la Regione stessa in relazione alla istituzione

delle aree protette marine quando queste ultime siano situate nel

territorio della ricorrente. L'istituzione delle aree marine

protette disciplinata dall'art. 18, primo comma, non si pone in

contrasto con gli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna,

come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, poiché

la disposizione impugnata, dovendosi interpretare in collegamento con

l'art. 2, sesto e settimo comma, della stessa legge, esige l'intesa

con la Regione autonoma della Sardegna ogni qual volta le aree

protette classificate come di rilievo nazionale (o internazionale) o

erette a parco marino di interesse nazionale (o internazionale)

ovvero a riserva marina statale rientrino nel territorio della

regione stessa. Interpretato in tal senso, l'art. 18, primo comma,

non si discosta dalle leggi che in precedenza regolavano la stessa

materia le cui questioni di legittimità costituzionale sono state da

questa Corte dichiarate non fondate (v. sentt. nn. 1031 del 1988 e

125 del 1990).

16. - Non fondata è la questione di legittimità

costituzionale prospettata dalla Provincia autonoma di Bolzano nei

confronti dell'art. 21 della legge n. 394 del 1991, il quale, al

primo comma, attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di

vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo

nazionale e internazionale, anche se comprese nel territorio della

Provincia stessa, e, al secondo comma, stabilisce che la sorveglianza

sulle predette aree sia esercitata dal Corpo forestale dello Stato.

L'attribuzione al Ministro dell'ambiente del compito di vigilanza

sulla gestione o, più precisamente, sugli organi di gestione delle

aree naturali protette di rilievo nazionale o internazionale, è del

tutto parallela all'attribuzione alle regioni (e alle province

autonome), operata dall'art. 27 della stessa legge, dell'analogo

compito di vigilanza e di sorveglianza in relazione alle aree

naturali protette di rilievo regionale (o provinciale). Tale

ripartizione di competenze, peraltro in armonia con precedenti

affermazioni di questa Corte, corrisponde ai principi costituzionali

esistenti in materia. Analoghi motivi inducono a respingere anche le

censure relative all'art. 21, secondo comma, che in ordine alle aree

naturali protette di rilievo nazionale o internazionale ne

attribuisce la sorveglianza al Corpo forestale dello Stato. Anche

questa disposizione dev'esser letta in connessione con l'art. 27,

secondo comma, della stessa legge, che, in relazione alle aree

protette di rilievo regionale, rimette alla definizione di apposite

convenzioni fra le regioni interessate e il Corpo forestale dello

Stato l'affidamento a quest'ultimo dei compiti di sorveglianza. 17.

- Non fondata è la questione di legittimità che la Provincia

autonoma di Bolzano ha prospettato nei confronti dell'art. 21,

secondo comma, nella parte in cui attribuisce all'ente-parco compiti

di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

La disposizione impugnata non lede la competenza esclusiva che la

ricorrente detiene in materia di formazione professionale, dal

momento che essa si riferisce ad attività relative a dipendenti

statali, cioè a membri del Corpo forestale dello Stato, e pertanto

concerne, alla luce dell'art. 40 del d.P.R. n. 616 del 1977, una

materia riservata allo Stato. Ciò comporta, fra l'altro, che la

formazione professionale di cui parla la norma impugnata non può

essere riferita ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato aventi

sede nella Provincia di Bolzano, a causa del trasferimento alle

attribuzioni della predetta Provincia delle relative competenze (v.

artt 8, n. 21, dello Statuto, 1 e 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.

279).

18. - Non fondate sono le questioni di legittimità

costituzionale che la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato nei

confronti degli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, ricompresi nel

titolo III (Aree naturali protette regionali), sempreché si ritenga

che le disposizioni impugnate debbano essere applicate alla Provincia

stessa quali principi fondamentali della materia. Il dubbio

sollevato dalla ricorrente è sicuramente escluso dall'art. 22,

secondo comma, che fa salve le competenze delle Province autonome di

Trento e di Bolzano, oltreché quelle delle regioni a statuto

speciale, precisando che devono intendersi come norme di riforma

economico-sociale e, in quanto tali, applicabili anche alle materie

di competenza esclusiva, soltanto i principi relativi alla

partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione

delle aree protette, nonché quelli relativi alla pubblicità degli

atti concernenti l'istituzione dell'area protetta e la definizione

del piano del parco. Al di là del rilievo, formulato più volte da

questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 85 del 1990 e 349 del 1991),

secondo il quale non è certo sufficiente, né necessaria,

l'autoqualificazione delle norme come principi di riforma economico-sociale, resta il fatto che la precisazione operata dalla

disposizione impugnata in funzione selettiva manifesta chiaramente la

volontà del legislatore di non considerare le norme ricomprese nel

titolo III come applicabili alle Province autonome in qualità di

principi fondamentali della materia.

19. - Non fondata è la

questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione

autonoma della Sardegna avverso l'art. 22, quinto comma, nella parte

in cui, vietando di istituire aree protette regionali nel territorio

di un parco nazionale o di una riserva naturale statale, preclude una

tutela regionale integrativa rispetto a quella statale. Non può

minimamente dubitarsi della ragionevolezza di una norma, come quella

impugnata, che, in relazione a una medesima area naturale tutelata

come parco nazionale o riserva statale, esclude che possano essere

introdotte forme di protezione (parco, riserva) di carattere

regionale. La non irragionevolezza di una tale disciplina va

chiaramente dedotta dai principi ispiratori della legge impugnata e,

in particolare, dall'art. 2, sesto e settimo comma, il quale regola

nelle forme della cooperazione il concorso delle regioni a statuto

speciale rispetto alla classificazione delle aree naturali protette e

di rilievo nazionale e rispetto alla istituzione in esse di parchi o

di riserve statali. Ciò non toglie, in ogni caso, che, come questa

Corte ha già affermato (v. sentt. nn. 1029 e 1031 del 1988), nel

disciplinare le materie di propria attribuzione interferenti con la

gestione del parco o della riserva statale, la regione possa

altrimenti adottare, nel rispetto delle competenze dello Stato, norme

volte a rafforzare la tutela della natura perseguita con

l'istituzione da parte dello Stato delle sopraindicate aree protette.

20. - Non fondata è la questione di legittimità costituzionale che

la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto verso l'art. 29, il

quale attribuisce poteri sanzionatori a tutela dell'ambiente naturale

al legale rappresentante dell'organo di gestione dell'area naturale

protetta. In base ai criteri fissati nella ripartizione delle

competenze fra Stato e regioni (o province autonome), ritenuti più

volte non incostituzionali da questa Corte (v. sentt. nn. 1034 del

1988, 350 e 365 del 1991, 123 del 1992), non si può dubitare che, in

relazione alle aree protette di rilievo nazionale o internazionale, i

poteri sanzionatori relativi a prescrizioni del piano del parco, del

regolamento del parco e dei singoli provvedimenti di nulla-osta,

siano riservati allo Stato come poteri accessori rispetto

all'esercizio di proprie competenze. Nella parte in cui si

riferiscono alle aree protette di rilievo regionale (o provinciale),

le disposizioni impugnate, poiché riguardano l'organizzazione di

enti non sottoposti ai poteri di regolazione statale, non possono

avere altro che efficacia dispositiva, nel senso che sono applicabili

in relazione alle predette aree fino a tanto che la regione o la

provincia autonoma non adottino una disciplina nell'esercizio di

proprie competenze. Identica pronunzia va resa anche in relazione

alla censura che la stessa Provincia autonoma di Bolzano ha proposto

in ordine all'art. 30, secondo comma, il quale concerne le sanzioni

amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni emanate dagli organi di gestione delle aree protette, in ordine alle

quali il potere di irrogarle, nel rispetto delle procedure stabilite

dalla legge n. 689 del 1981, è attribuito al legale rappresentante

dell'ente di gestione delle aree naturali protette.

21. - Non

fondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata

dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dell'art. 32,

terzo comma, il quale dispone che "all'interno delle aree contigue le

regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia in deroga al

terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968,

soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli

residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area

contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15

della medesima legge". Premesso che l'art. 15 della legge n. 968 del

1977, in deroga al quale dovrebbe operare la disciplina impugnata, è

stato abrogato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, non può

ritenersi lesa la competenza esclusiva della Regione autonoma della

Sardegna in materia di caccia da una disposizione, come quella sopra

riferita, che vincola le regioni a una disciplina che limiti

l'attività venatoria, nella forma della caccia controllata, alle

aree contigue e ai soli residenti dei comuni situati nell'area

naturale protetta e nelle aree contigue. Il divieto della caccia

nella zona protetta e la limitazione della stessa nelle zone contigue

ineriscono alle finalità essenziali della protezione della natura e,

in particolare, a quelle attinenti ai parchi e alle riserve naturali.

Sicché il vincolo che ne deriva nei confronti delle competenze

esclusive delle regioni a statuto speciale non dipende da una

determinata qualificazione della norma che ne esplicita la

consistenza, ma dalla stessa previsione costituzionale della tutela

della natura attraverso lo strumento delle aree naturali protette.

Questa è, del resto, la ragione per la quale vincoli del genere sono

stati sempre presenti nella legislazione relativa alle aree protette

e alla disciplina della caccia.

22. - Non fondata è la questione di

legittimità costituzionale proposta dalla Provincia autonoma di

Bolzano in relazione all'art. 34, nono comma, che attribuisce al

Ministro degli affari esteri il potere di concordare con altri Stati,

sentite le regioni e le province autonome interessate, forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazione di

accesso in relazione ad aree naturali protette i cui territori siano

confinanti o adiacenti ad aree d'interesse naturalistico situate in

territori stranieri. È, infatti, principio inerente alla

ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni (o

province autonome) la riserva allo Stato dei rapporti internazionali,

in relazione ai quali le regioni o le province autonome interessate

possono intervenire soltanto con attività consultive o di proposta,

come è appunto nel caso di specie (v. sentt. nn. 179 del 1987 e 564

del 1988).

23. - Va, infine, rigettata la questione di legittimità

costituzionale che la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato nei

confronti dell'art. 38, poiché, contrariamente a quanto suppone la

ricorrente, la norma impugnata non dispone la ripartizione dei

finanziamenti previsti a favore delle regioni, ma ha ad oggetto la

copertura finanziaria degli oneri connessi all'applicazione di altre

disposizioni della legge medesima. Sicché, non ricorrendo il

presupposto cui è subordinata l'operatività dell'art. 5 della legge

n. 386 del 1989, non può riconoscersi nella norma impugnata alcuna

violazione dell'autonomia finanziaria sotto il profilo del contrasto

con il citato art. 5.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale della intera legge 6 dicembre 1991,

n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sollevata, con il ricorso

indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in

riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e

29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 18,

secondo comma; 68 e 107, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di

attuazione, nonché all'intero titolo VI del medesimo Statuto, come

attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, quinto comma, 2, sesto e settimo comma, 3, 4, primo

comma, lett. a) e b), 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21,

primo e secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, secondo

comma, 34, nono comma, e 35, primo comma, della legge 6 novembre

1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla

Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 5,

6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 29; 9, nn. 8, 9 e 11; 14, secondo e

terzo comma; 16, primo comma; 18, secondo comma; 68 e 107, del d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto

Adige) e relative norme di attuazione.

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 4, primo comma, lett. c) e d), 16 e 38 della legge 6

novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso indicato in

epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento al

titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come attuato dall'art. 5

della legge 30 novembre 1989, n. 386;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 della legge n. 6 novembre 1991, n. 394,

sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia

autonoma di Bolzano, in riferimento al titolo VI del d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670, come attuato dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989,

n. 386;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma,

della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevata, con il ricorso

indicato in epigrafe, dalla Regione autonoma della Sardegna in

riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n.

348;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 6, terzo comma, 22, quinto comma, e 32, terzo comma,

della legge 6 novembre 1991, n. 394, sollevate, con il ricorso

indicato in epigrafe, dalla Regione autonoma della Sardegna in

riferimento agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 3, come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n.

348.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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