Corte costituzionale

Sentenza n. 427/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/11/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale di vari articoli

della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo

sviluppo delle piccole imprese) promossi con ricorsi della Provincia

autonoma di Bolzano, della Regione Lombardia e della Provincia

autonoma di Trento, notificati l'8 novembre 1991, depositati in

cancelleria il primo il 13 gli altri due il 16 novembre 1991 ed

iscritti ai nn. 49, 50 e 51 del registro ricorsi 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avv.ti Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di

Bolzano e Valerio Onida per la Regione Lombardia e la Provincia

autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con distinti ricorsi le Province autonome di Trento e di

Bolzano e la Regione Lombardia hanno impugnato molte norme della

legge 5 ottobre 1991 n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo

sviluppo delle piccole imprese), lamentando la violazione di diversi

parametri statutari e costituzionali.

2.1. - La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia

chiedono entrambe la dichiarazione di illegittimità costituzionale

degli artt. 1, commi 2 e 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, comma 1, lett. a), 41 e

43, comma 1, in riferimento, la prima ricorrente, all'art. 8, nn. 9,

18 e 20, all'art. 9, nn. 3 e 8, all'art. 15, all'art. 16 e al titolo

VI dello Statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), all'art. 5 delle

norme di attuazione approvate con d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017, e

all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989 n. 386, e, la

seconda ricorrente, agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e in

relazione agli artt. 56,63,65,84,109,110 e 126 del d.P.R. 24 luglio

1977 n. 616 e all'art. 3 della legge 14 giugno 1990 n. 158.

2.2. - La Provincia autonoma di Bolzano censura norme in parte

coincidenti e in parte diverse rispetto a quelle oggetto dei due

altri ricorsi indicati in precedenza (e precisamente gli "artt. da 1

a 24, da 27 a 34, 36 e 43" della stessa legge), ritenendole in

contrasto con l'art. 8, nn. 9 e 20, con l'art. 9, nn. 3 e 8, con

l'art. 15, con l'art. 16, comma 1, dello Statuto, nonché con le

norme di attuazione recate dai decreti del Presidente della

Repubblica 22 marzo 1974 n. 278, 31 luglio 1978 n. 1017, 24 marzo

1981 n. 228 e 19 novembre 1987 n. 526, in relazione anche all'art. 65

del d.P.R. n. 616 del 1977, ed infine con i principi dell'autonomia

finanziaria provinciale stabiliti dal titolo VI dello Statuto

(oltreché dall'art. 15) e dall'art. 5, comma 1, della legge 30

novembre 1989 n. 386.

3. - In particolare la Provincia di Trento nel suo ricorso

sostiene che tutti i tipi di contributi previsti dalle norme

impugnate configurano interventi finanziari diretti dello Stato che,

nella parte in cui contemplano come beneficiarie imprese artigiane

nonché piccole imprese operanti nei settori di competenza

provinciale (industria, commercio, turismo, trasporti), consorzi e

società consortili tra piccole imprese e consorzi di garanzia

collettiva fidi, interferiscono con le competenze della Provincia e

ne ledono l'autonomia, dal momento che si tratta di interventi

capillari concessi in via ordinaria, senza alcun riferimento a

programmi straordinari o a specifiche esigenze unitarie, e per di

più di interventi che non sono aggiuntivi (nella maggioranza dei

casi) e la cui gestione è riservata allo Stato, mentre alla

Provincia sarebbe riconosciuto un ruolo meramente istruttorio e

sarebbe altresì previsto un potere sostitutivo dello Stato, in caso

di ritardo negli adempimenti devoluti agli organi provinciali, non

conforme ai criteri sanciti dalla giurisprudenza costituzionale.

Le norme violerebbero altresì i principi statutari (art. 15 dello

Statuto e art. 5 del D.P.R. n. 1017 del 1978) ai sensi dei quali sono

assegnate alle province, sentite le stesse quanto al loro ammontare,

quote degli stanziamenti statali per l'attuazione di leggi che

prevedono interventi per l'incremento della produzione industriale, e

le somme così assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e le

province. Nella specie, viceversa, lo Stato eroga direttamente i

fondi ovvero li assegna controllandone l'erogazione, senza alcuna

intesa con la Provincia autonoma.

Né può sostenersi che si versi in ipotesi di interventi

riconducibili a "norme generali sulla programmazione" (art. 15 dello

Statuto) - che legittimerebbero un "diverso sistema di finanziamento"

- perché le misure previste dalle norme impugnate si esauriscono in

una serie di agevolazioni, con procedure che non coinvolgono gli

organi di programmazione ma restano "nell'esclusivo dominio del

Ministero dell'industria e, talvolta, del Ministero del tesoro",

operando una sottrazione di competenze provinciali in tema di

incremento della produzione industriale. Per quanto attiene alla

materia dell'artigianato, poi, l'art. 41 della legge, che autorizza

la Cassa per il credito alle imprese artigiane (e cioè un soggetto

pubblico facente capo allo Stato) ad effettuare una serie di

interventi, ulteriori rispetto agli attuali scopi statutari (d.m. 31

agosto 1966 e successive modificazioni), di carattere agevolativo a

favore delle singole imprese, violerebbe l'autonomia della Provincia

cui spetta provvedere in tema di agevolazioni nello specifico

settore.

L'art. 36, inoltre, dettando norme in materia di "distretti

industriali" - da individuarsi (sulla base di indirizzi e parametri

di riferimento stabiliti dal Ministro dell'industria) dalle regioni e

provincie autonome, quali aree per le quali è consentito il

finanziamento in sede locale di progetti innovativi concernenti più

imprese - sarebbe lesivo delle competenze provinciali, posto che si

verte in tema di programmazione territoriale e di sviluppo delle

piccole imprese e dell'artigianato e cioè in materie spettanti alla

Provincia autonoma che vedrebbe la sua competenza condizionata a

determinazioni discrezionali del Ministro. La previsione contenuta

nell'art. 39, relativa alla istituzione presso il Ministero

dell'industria, di un "servizio centrale per la piccola industria e

l'artigianato", sarebbe anch'essa illegittima in quanto rivelatrice

di un intento accentratore volto a riassorbire nell'ambito delle

competenze governative settori riservati alla Provincia autonoma, ed

inoltre la stessa norma, rappresentando ostacolo e limite

all'esplicarsi delle attribuzioni provinciali in materia, porrebbe le

premesse per illegittimi interventi diretti dello Stato in settori

che non gli competono. L'art. 43, infine, disponendo che gli oneri

derivanti dalle previste agevolazioni gravano sul fondo speciale

rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge

17 febbraio 1982, n. 46, sarebbe lesivo dell'autonomia finanziaria

della Provincia, dal momento che gli artt. 15 dello Statuto e 5 delle

norme di attuazione (d.P.R. n. 1017 del 1978) impongono

l'assegnazione alle province autonome di quote di finanziamenti

secondo una determinata procedura (intesa) nella specie non

rispettata, e l'art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989

ribadisce che i finanziamenti recati da qualunque legge statale in

cui sia previsto il riparto in favore delle regioni (come nei casi

previsti dagli artt. 21, comma 4, e 27, comma 9, della legge

impugnata) sono assegnati alle province autonome per essere

utilizzati secondo normative provinciali nell'ambito del

corrispondente settore, senza nessun altro specifico vincolo di

destinazione e certamente senza i controlli dell'autorità centrale,

che sono invece nella specie previsti.

4. - Considerazioni in parte analoghe sono svolte nel ricorso

della Provincia autonoma di Bolzano, la quale in primo luogo censura

la disciplina di dettaglio stabilita da alcune disposizioni ("spec.

artt. 1-10, 12, 14-24, 27, 29-31, 33-34, 36") che non lascerebbero

spazio alcuno alla ricorrente per valutare autonomamente le effettive

esigenze economico-sociali del proprio territorio, in modo quindi non

compatibile con la titolarità di competenze esclusive (piccole

imprese artigianali, turistiche e alberghiere) e concorrenti (piccole

imprese commerciali e industriali, e consorzi di sviluppo industriale

di cui all'art. 36 della legge, attribuiti alla Provincia sulla base

dell'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e senza considerare

altresì che specifiche normative provinciali hanno già disciplinato

la medesima materia prevedendo la erogazione di agevolazioni che

diverrebbero ora incompatibili con le nuove misure recate dalla legge

impugnata ovvero ne sarebbe limitata la cumulabilità con i nuovi

incentivi. Oltre a lamentare la riserva allo Stato di tutta

l'attività istruttoria e di verifica nella gestione degli

interventi, la ricorrente censura la previsione di regolamenti

ministeriali attuativi della nuova disciplina in materie di

competenza provinciale, in difformità dal divieto espressamente

previsto nell'art. 17, comma 1, lett. b), della legge n. 400 del

1988, e osserva che la previsione delle agevolazioni sotto forma di

credito di imposta incide negativamente sui flussi tributari

assegnatile dallo Statuto per il finanziamento delle attività di

propria competenza, così violando i principi di autonomia

finanziaria che garantiscono alla Provincia una quota percentuale del

gettito di talune imposte riscosse sul territorio provinciale.

Quanto all'art. 43, la ricorrente, oltre a ripetere la censura

relativa alla violazione dell'art. 15 dello Statuto e delle procedure

ivi contemplate, lamenta che l'omessa previsione dell'assegnazione di

una quota a proprio favore sarebbe altresì in contrasto con l'art.

5, comma 1, della legge n. 386 del 1989, a tenore del quale le province "partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituti per

garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il

territorio nazionale".

5. - La Regione Lombardia, a sua volta, denuncia la violazione e

l'invasione delle proprie competenze nelle materie del turismo, dei

trasporti e dell'artigianato, con riferimento a parametri

necessariamente diversi da quelli indicati negli altri due ricorsi.

Rilevato che tutti i tipi di investimenti, diretti a modificare o

modernizzare il processo produttivo o la gestione dell'impresa, sono

suscettibili di dare titolo alle agevolazioni contemplate nella

legge, non per l'attuazione di programmi straordinari, ma in via

ordinaria per tutte le piccole imprese, la ricorrente, formulando sul

punto una censura identica a quella proposta dalla Provincia di

Trento, sostiene che il meccanismo agevolativo del credito di

imposta, lungi dal delineare uno strumento fiscale, di pacifica

competenza statale, in realtà maschera un sistema di finanziamento

pubblico, e ciò perché il predetto meccanismo, invece che spettare

di diritto a tutti coloro che versino nelle condizioni previste dalla

legge, è concesso "singulatim" dal Ministero dell'industria entro i

limiti dello stanziamento previsto ed eventualmente, in caso di

insufficienza dei fondi, in misura percentuale ridotta.

Ribadisce, quindi, che il carattere ordinario dei finanziamenti

non legati a programmi straordinari o a specifiche esigenze unitarie,

il fatto che non si tratti di interventi aggiuntivi, la riserva di

tutti i compiti gestionali allo Stato e l'attribuzione di un ruolo

meramente istruttorio alle regioni, la previsione di un potere

sostitutivo dello Stato non conforme ai criteri indicati dalla Corte

costituzionale, sono tutti elementi che configurano la lesione di

competenze regionali. In più, le nuove funzioni attribuite alla

Cassa per il credito alle imprese artigiane (art. 41) non sarebbero

rispettose delle attribuzioni regionali riconosciute dall'art. 109

del d.P.R. n. 616 del 1977 in materia creditizia; e la previsione dei

distretti industriali (art. 36) si porrebbe in contrasto con l'art.

65 dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977 sui consorzi industriali,

illegittimamente restringendo l'autonomia regionale in tema di

programmazione territoriale. Così pure sarebbero lesivi la

previsione di nuovi uffici o servizi statali per attività di

competenza regionale (art. 39), nonché il sistema di finanziamento

con l'utilizzazione di un fondo di rotazione (art. 43), quando l'art.

110 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha soppresso i fondi nazionali di

rotazione operanti in materie di competenza regionale, trasferendone

le disponibilità alle regioni. A quest'ultimo riguardo, la Regione

Lombardia osserva che, anche per la parte in cui i fondi sono

ripartiti tra le regioni (artt. 21, comma 4, e 27, comma 9), la

relativa disciplina non è conforme all'art. 3 della legge 14 giugno

1990 n. 158, ai sensi del quale gli stanziamenti annuali previsti

dalle leggi di settore sono accorpati nella "quota variabile" del

fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, per

essere destinati e spesi dalle regioni nell'ambito di "comparti

funzionali" e sulla base di programmi regionali in armonia con gli

indici e gli standards stabiliti dal CIPE, e "ulteriori leggi che

dispongano interventi da affidare alle regioni debbono prevedere la

confluenza degli stanziamenti" nella predetta quota variabile del

fondo.

6. - Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato, rilevando in primo luogo che le disposizioni impugnate

prevedono un intervento destinato alla riqualificazione delle piccole

imprese, in qualsiasi settore operanti, nonché delle imprese

artigiane, dei consorzi e delle società consortili costituiti fra i

detti operatori economici, e dei consorzi di garanzia collettiva

fidi, e che detto intervento, proprio per la portata generale che lo

caratterizza, va inserito nell'ambito di quelli interessanti "settori

dell'economia di rilevanza nazionale" per i quali è stato previsto,

dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, un fondo speciale

rotativo per l'innovazione tecnologica, ora integrato da nuove

risorse per il triennio 1991-1993. La legge impugnata si propone,

difatti, l'individuazione e l'attuazione di un generale indirizzo di

politica e programmazione economica per favorire il processo di

modernizzazione delle imprese di più ridotte dimensione e la

rilevanza nazionale dell'interesse sotteso all'iniziativa giustifica

l'emanazione di una normativa statale non condizionata da limiti

territoriali e, in quanto rispondente al carattere di norma generale

sulla programmazione economica, compatibile con le sfere di autonomia

regionale e provinciale, anche sotto il profilo finanziario. La

difesa dello Stato, poi, contesta taluni profili delle censure

sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione

Lombardia, che indiscriminatamente accomunano, nella denuncia di

indebito intervento finanziario diretto dello Stato, le due forme di

concessione dell'aiuto previste in via alternativa (credito d'imposta

o contributo in conto capitale), nell'indimostrato presupposto che la

prima forma "mascheri" comunque un aiuto e non possa quindi

ricondursi ad una legittima manovra fiscale di indubbia competenza

statale. In proposito, infatti, non si può invocare

l'"alternatività" degli strumenti tecnici previsti per negare che

quello del credito d'imposta rappresenti un classico modo di

atteggiarsi della politica fiscale, cui normalmente si fa ricorso per

incrementare lo sviluppo di determinati settori economici. Sotto

questo profilo, pertanto, le norme impugnate, in quanto attinenti

alla materia tributaria, si pongono al di fuori della portata delle

censure delle ricorrenti. Sempre in via generale, la difesa dello

Stato osserva poi che nemmeno le norme che prevedono la concessione

di contributi configurano un'indebita invasione delle competenze

regionali o provinciali, proprio per il carattere di norma generale

sulla programmazione economica che deve essere riconosciuto alla

legge in esame.

Rilevata quindi l'infondatezza di tutte le censure sollevate con i

tre ricorsi, l'Avvocatura generale dello Stato osserva, con

riferimento alle rivendicate competenze nella concessione dei

contributi alle imprese artigiane, che le attribuzioni primarie

invocate dalle province autonome sono pur sempre salvaguardate,

riconoscendosi (art. 1) ai soggetti dotati di speciale autonomia - in

virtù del richiamo alla legge quadro sull'artigianato (legge n. 443

del 1985), che fa salve le specifiche competenze delle dette province

autonome - il potere di identificare le imprese locali aventi titolo

per accedere ai nuovi benefici; diversamente, invece, la Regione

Lombardia, titolare di competenza concorrente nella materia è tenuta

a conformarsi ai principi della ricordata legge quadro e le norme

regionali eventualmente difformi non possono costituire parametro per

l'invocato sindacato sulle disposizioni ora impugnate.

Quanto poi al ruolo meramente istruttorio che le ricorrenti

lamentano sarebbe stato loro riconosciuto in tema di contributi a

favore dei consorzi e delle società consortili, la difesa dello

Stato rileva che, al contrario, concessione ed erogazione dei

contributi sono demandati alle "regioni" (ivi dovendosi ricomprendere

anche le province autonome) (art. 20, comma 2), e che alle stesse

spetta di approntare un progetto-programma di iniziative consortili

nel territorio (art. 21, comma 3), di avanzare le richieste di

finanziamento (art. 21, comma 4) con un motivato parere circa la

compatibilità delle singole iniziative con il progetto-programma di

cui sopra, di ricevere le somme in sede di riparto (art. 21, comma

4), di gestire dette somme e di controllarne l'utilizzazione: tutti

compiti che vanno ben oltre la mera istruttoria delle domande degli

interessati.

Circa poi l'intervento sostitutivo dello Stato in caso di ritardo

negli adempimenti regionali o provinciali (censurato nei ricorsi

della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia),

l'Avvocatura osserva che è del tutto ragionevole la previsione,

avuto riguardo all'ambito nazionale delle agevolazioni recate dalla

legge. Quanto alla denuncia (ricorso della Provincia di Bolzano)

delle disposizioni (artt. 10, comma 10, 21, comma 7, 22, coma 5, 27,

comma 11, 33, comma 4) che demandano a regolamenti ministeriali la

disciplina di dettaglio e di attuazione di alcune norme, la difesa

dello Stato ne sostiene l'inammissibilità per carenza di un

interesse attuale. Sulla censura (ricorso della Provincia autonoma

di Bolzano) secondo cui gli artt. da 5 a 11, prevedendo agevolazioni

sotto forma di crediti d'imposta, inciderebbero negativamente sui

flussi tributari assegnati dallo Statuto alla provincia autonoma, con

violazione della autonomia finanziaria della stessa, la difesa dello

Stato obietta che gli artt. 75 e 78 dello Statuto, novellati dalla

legge n. 386 del 1989, mentre assicurano alle province autonome

l'assegnazione di una quota del gettito di talune imposte, non ne

garantiscono certamente l'entità in concreto spettante, che è in

funzione appunto dell'ammontare effettivo di quel gettito.

Infondata è pure la censura (ricorso della Regione Lombardia)

sull'art. 43 della legge, secondo cui sarebbero violati i principi

dell'autonomia finanziaria regionale posti dall'art. 3 della legge 14

giugno 1990, n. 158, perché non ricorre nella specie "l'affidamento"

dell'intervento alla regione che giustificherebbe la confluenza degli

stanziamenti nella quota variabile del fondo dei programmi regionali

di sviluppo.

Ancora e con riferimento alle questioni (ricorsi della Provincia

autonoma di Bolzano e della Regione Lombardia) concernenti le norme

che prevedono la parziale reintegrazione dei fondi di garanzia

collettiva costituiti da consorzi, società consortili e cooperative

per favorire l'accesso al credito dei soggetti associati, nonché le

norme che dispongono la concessione di contributi per la costituzione

di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale, la

difesa dello Stato obietta che i previsti interventi realizzano una

sorta di riassicurazione dei rischi connessi ad attività finanziarie

e mirano allo sviluppo di forme mutualistiche di garanzia collettiva

del credito, costituendo pertanto espressione di un indirizzo di

politica economica generale attinente al governo del credito. Quanto

poi alla norma (art. 36) che attribuisce al Ministero dell'industria

di fissare indirizzi e parametri di riferimento cui devono

uniformarsi gli enti di autonomia nell'individuare i distretti

industriali, la stessa Avvocatura osserva che la previsione, da un

canto, risponde ad ovvie esigenze d'indirizzo e coordinamento e,

dall'altro, non limita la possibilità di intervento finanziario

regionale o provinciale in favore delle piccole imprese e di quelle

artigiane, tendendo piuttosto promuovere la costituzione di consorzi

tra imprese del medesimo distretto, in maniera da consentire una

programmazione più razionale e interventi più efficaci. Nessuna

competenza invece possono rivendicare le ricorrenti (Provincia

autonoma di Trento e Regione Lombardia) di fronte alla

riorganizzazione funzionale del Ministero dell'industria con la

prevista istituzione di un servizio centrale (art. 39), mentre la

denunciata interferenza statale, nella gestione dei fondi di

agevolazione attribuita alla Cassa per il credito alle imprese

artigiane (art. 41), appare quanto meno inattuale, posto che "forme e

condizioni" degli interventi che la Cassa è abilitata a compiere

sono ancora da disciplinare attraverso apposite modifiche statutarie.

7.1. - Tutte le ricorrenti, in prossimità della prima udienza di

discussione (3 marzo 1992), hanno presentato memorie nelle quali

contestano le tesi difensive contenute negli atti di costituzione

dell'Avvocatura generale dello Stato.

7.2. - Considerazioni in sostanza analoghe, pur nel rilievo della

diversa forma di autonomia, sono svolte dalla Provincia autonoma di

Trento e dalla Regione Lombardia.

In primo luogo si ribadisce che quello delineato dalla legge non

è un intervento straordinario o aggiuntivo in vista di specifici

interessi nazionali, suscettibile come tale di interferire

legittimamente con le competenze provinciali o regionali, bensì un

intervento esaustivo ed organico, non cumulabile talvolta con quelli

previsti da normative provinciali o regionali, che copre per di più

l'intero arco delle possibili agevolazioni di investimento per le

imprese ed ha carattere pluriennale e ripetitivo, così vanificando

del tutto le competenze dei soggetti di autonomia. Dopo aver

richiamato taluni interventi svoltisi nel corso della discussione

parlamentare, diretti a evidenziare il ruolo regionale e provinciale

almeno in alcune fasi del procedimento di concessione delle

agevolazioni alle imprese, specie quelle artigiane, le ricorrenti

ribadiscono le motivazioni già svolte a sostegno delle censure relative ai consorzi (artt. 17-28), ai nuovi compiti attribuiti alla

Cassa per il credito alle imprese artigiane (art. 41), ai distretti

industriali (art. 36), all'istituzione del nuovo servizio centrale

presso il Ministero dell'industria (art. 39), al sistema di

finanziamento della spesa (art. 43). In particolare la Provincia

autonoma di Trento, rilevato che ad essa spetta (a differenza delle

regioni a statuto ordinario) la competenza in tema di "incremento

della produzione industriale (art. 9 n. 8 dello Statuto), contesta

la tesi secondo cui l'art. 15 dello Statuto consentirebbe interventi

finanziari diretti dello Stato anche nel territorio provinciale,

perché da un canto tale possibilità è legata ad un procedimento di

"intesa" con la Provincia, nella specie non previsto, e, dall'altro,

la deroga contenuta nell'inciso iniziale della norma statutaria

("salvo che le norme generali sulla programmazione economica

dispongano un diverso sistema di finanziamento") deve essere intesa,

se non si vuole vanificare del tutto la competenza provinciale nella

materia, nel senso che diversi meccanismi di finanziamento devono

riguardare interventi straordinari e aggiuntivi, legati a specifici

obiettivi programmatici.

7.3. - La Provincia autonoma di Bolzano, quanto alla lesione della

propria autonomia finanziaria, osserva che se è vero che le norme

statutarie non assicurano l'esatto ammontare della quota del gettito

di determinate imposte, è pur vero però che lo Stato non può, al

di fuori delle procedure di modifica dello Statuto, alterare il

gettito dell'imposizione spettante alla Provincia, ricorrendo a

finanziamenti sotto forma di crediti di imposta, perché in tal modo

somme spettanti alla Provincia stessa verrebbero illegittimamente

stornate a favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni

statali, senza alcuna consultazione o coinvolgimento della ricorrente

nella decisione statale. Per il resto ribadisce l'invasione di

competenze provinciali.

8. - Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una

memoria nella quale, con riferimento a tutti e tre i ricorsi,

sottolinea ulteriormente che lo scopo delle provvidenze disposte

dalla legge impugnata è quello di favorire la competitività delle

piccole imprese in vista dell'imminente attuazione del mercato unico

europeo, agevolando i processi di ammodernamento e riconversione. Non

sarebbero quindi fondate le censure in ordine alla mancanza di

qualsiasi riferimento a programmi straordinari dello Stato e a

specifiche esigenze unitarie, che sono invece insite nelle stesse

previsioni normative. Quanto, in particolare, alla lamentata

interferenza con il settore dell'artigianato, la difesa dello Stato

osserva che le speciali provvidenze recate dalla legge si riferiscono

alle imprese artigiane di produzione di beni, limitando nel contempo

l'accesso alle agevolazioni per le rimanenti imprese artigiane che

già fruiscono di altre provvidenze statali o regionali, di guisa che

i soggetti beneficiari sono principalmente quelli interessati

dall'innovazione tecnologica che la legge intende favorire in vista

della formazione di nuove forme di professionalità. Per quel che

attiene poi alle censure relative ai distretti industriali (art. 36),

la difesa dello Stato ribadisce la necessità di assicurare

sull'intero territorio nazionale una uniformità di criteri per

l'individuazione delle aree destinatarie degli interventi sia statali

che regionali, e la previsione che le regioni e le province autonome

partecipano a tale processo di individuazione esalta il ruolo

programmatorio degli enti di autonomia, in coerenza con gli obiettivi

della programmazione nazionale. Infine, in relazione alle doglianze

sull'art. 41 e le funzioni attribuite alla Cassa per il credito alle

imprese artigiane, l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea che

la materia attiene alla disciplina del credito, di competenza

statale, anche per gli innegabili riflessi sulla reale concorrenza

delle nostre imprese nel mercato unico europeo.

9. - In occasione della nuova udienza di discussione (fissata a

seguito del rinvio disposto il 3 marzo 1992), la Provincia autonoma

di Bolzano ha presentato una seconda memoria nella quale, richiamate

tutte le deduzioni contenute nei precedenti scritti difensivi,

precisa che le nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige, approvate con i decreti legislativi nn. 266,

267 e 268 del 1992, lungi dal determinare una cessazione della

materia del contendere o il venir meno dell'interesse della Provincia

a coltivare il ricorso, recano ulteriori argomenti a sostegno delle

censure. Né può aver rilievo la considerazione che tali norme sono

successive alla legge impugnata, così da far dubitare della loro influenza nel presente giudizio, perché esse, in quanto dirette a dare

attuazione allo Statuto, non introducono norme nuove, bensì

disciplinano con disposizioni di maggiore dettaglio istituti o

principi già ricavabili dallo Statuto medesimo. Proprio la

previsione contenuta nell'art. 4, terzo comma, del decreto legislativo

n. 266 del 1992 - secondo cui, nelle materie di competenza propria

della regione o della provincia autonoma, le amministrazioni statali

non possono disporre spese, né concedere direttamente o

indirettamente finanziamenti o contributi - conferma l'illegittimità

delle norme impugnate. La stessa ricorrente ricorda, poi, che già

nel corso dei lavori parlamentari l'impianto centralistico della

disciplina impugnata era stato criticato ed era stata auspicata una

modifica che riconoscesse alle regioni il ruolo di effettiva

individuazione e gestione degli interventi e limitasse le funzioni

del Ministero dell'industria a quelle generali di indirizzo. In

riferimento alle specifiche censure relative alle disposizioni (artt.

da 6 a 11) che attribuiscono agevolazioni alle piccole imprese sotto

forma di "crediti d'imposta", nella memoria si ribadisce che una

siffatta normativa altera l'entità della quota di gettito erariale

spettante alla Provincia, senza rispettare la procedura prevista per

la modifica delle norme statutarie e delle rispettive norme di

attuazione (artt. 104 e 107 dello Statuto) e senza alcuna intesa con

la Provincia medesima. Considerato in diritto

1. - Con i tre ricorsi in esame sono impugnati vari articoli della

legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per l'innovazione e

lo sviluppo delle piccole imprese". In particolare i ricorsi della

Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia riguardano gli

artt. 1, commi 2 e 3, da 5 a 8, 10, 12, da 17 a 24, 27, da 29 a 33,

36, 39, comma 1, lett. a), 41 e 43, comma 1; e il ricorso della

Provincia autonoma di Bolzano gli artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e

43 della legge stessa.

2. - Poiché le questioni di legittimità costituzionale che

vengono prospettate con i suddetti ricorsi sono o identiche o

analoghe o comunque fra di loro connesse, i relativi giudizi possono

essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3. - Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità

formulata dall'Avvocatura generale dello Stato per genericità del

ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano. In proposito si

deve osservare che, nonostante che talune censure riguardino

cumulativamente più norme, rendendo difficile l'individuazione dei

profili riguardanti ciascuna di esse, è tuttavia possibile rendersi

conto dei loro specifici riferimenti, ai fini del sindacato di questa

Corte in ordine alle singole questioni prospettate.

4.1. - Ai fini dell'inquadramento di dette questioni è opportuno

premettere che, come risulta anche dalla relazione illustrativa del

disegno di legge governativo e dai lavori parlamentari, la legge, nel

"promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle

piccole imprese" (art. 1), si propone l'intento di ridurre il divario

esistente tra le imprese di diverse dimensioni, nel presupposto che,

mentre le grandi imprese hanno potuto conseguire un consistente

recupero di efficienza per effetto di misure pubbliche di politica

industriale e del lavoro, le piccole e medie imprese continuano ad

incontrare notevoli difficoltà nell'introdurre le innovazioni

tecnologiche e manageriali necessarie per lo sviluppo produttivo.

Questo richiede l'impiego di macchinari e tecnologie che comportano

un più elevato livello di investimenti, anche per spese di ricerca,

spesso non compatibile con la struttura finanziaria delle imprese

minori e con le loro possibilità di accesso al credito. La legge si

prefigge altresì obbiettivi di politica economica che, inquadrando

gli specifici interventi in una cornice complessivamente

unitaria, garantiscano l'eguaglianza delle condizioni a tutte le

piccole imprese, con una manovra di sostegno mirata ad uno sviluppo

equilibrato del sistema produttivo nazionale, per assicurargli

competitività in vista della realizzazione del mercato unico

europeo. Per conseguire tali obiettivi la legge detta un'articolata

normativa che prevede la concessione di una serie di agevolazioni

(per lo più crediti d'imposta, o, in alcuni casi, contributi in

conto capitale o prestiti agevolati), destinate ad un considerevole

numero di soggetti e per molteplici iniziative. In favore delle

piccole imprese, come definite nell'art. 1 della legge, sono in

particolare previsti benefici di sostegno:

a) per investimenti innovativi (apparecchiature elettroniche,

mezzi robotizzati, ed altro) in grado di realizzare programmi più

moderni ed efficienti delle varie fasi del ciclo produttivo e

gestionale delle imprese (artt. 5-6);

b) per l'acquisizione di servizi reali destinati all'aumento

della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca

di nuovi mercati, allo sviluppo dei sistemi di qualità (art. 7);

c) per spese di ricerca (art. 8);

d) per la diffusione commerciale, mediante il finanziamento

parziale della quota di capitale di rischio conferita nelle società

e imprese miste all'estero (art. 14);

e) per la partecipazione ad azioni comunitarie dirette a

promuovere lo sviluppo o a favorire la ripresa di zone colpite da

fenomeni di declino industriale (art. 15).

Sono poi previste agevolazioni:

1) in favore delle società finanziarie anche regionali, per

l'innovazione e lo sviluppo, che assumano partecipazioni temporanee

al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di

società di capitali e che siano iscritte in un albo (artt. 2 e 9);

2) in favore di consorzi tra piccole imprese aventi lo scopo di

fornire servizi diretti a promuovere lo sviluppo e la

razionalizzazionedella produzione, della commercializzazione e della

gestione delle imprese consorziate (artt. 17-24);

3) in favore di società consortili miste a capitale pubblico e

privato che prestino analoghi servizi per l'innovazione tecnologica

(art. 27);

4) in favore di "consorzi di garanzia collettiva fidi" per il

reintegro delle perdite subite a seguito degli interventi di garanzia

a favore delle piccole imprese consociate (artt. 29-32);

5) in favore di organismi di secondo grado dei "consorzi di

garanzia collettiva fidi" che costituiscano fondi interconsortili di

garanzia (art. 33);

6) in favore di centri di innovazione imprenditoriale promossi

dalla CEE o costituiti da società di promozione industriale anche a

capitale misto (art. 34). Ai fini della concessione dei crediti

d'imposta (disciplinati dagli artt. da 6 a 11), per le cui modalità

di attuazione la legge rinvia ad un decreto interministeriale da

adottarsi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore (art. 10), è

previsto che i beneficiari rendano al Ministero dell'industria una

dichiarazione circa i costi sostenuti in relazione a ogni tipo

d'investimento o partecipazione, corredata da idonea documentazione.

È poi previsto che il Ministero formi un elenco cronologico e che,

verificate le disponibilità finanziarie relative ai singoli

interventi, comunichi al richiedente la concessione del credito

d'imposta; che, inoltre, qualora gli stanziamenti a disposizione non

permettano di venire incontro al complesso delle richieste per

ciascuna categoria di interventi, il Ministero dell'industria

disponga la temporanea riduzione percentuale del beneficio in eguale

misura, salva l'integrazione con i fondi stanziati per gli anni

successivi. È infine stabilito che l'elenco dei beneficiari dei

crediti d'imposta, ed il relativo ammontare di questi, venga

trasmesso dal Ministero dell'industria a quello delle finanze. In

alternativa ai crediti d'imposta, disposti ai sensi degli artt. 6 e

7 in favore delle piccole imprese, è prevista (art. 12) la

concessione di contributi in conto capitale in misura equivalente, la

cui erogazione è parimenti rimessa al Ministero dell'industria con

le stesse procedure dettate per i predetti crediti d'imposta. Per

gli altri contributi in conto capitale, disposti in favore di

consorzi e società consortili tra piccole imprese aventi lo scopo di

fornire servizi per l'innovazione tecnologica di queste (artt. 17-22,

27-28), la gestione è affidata quasi per intero alle regioni (artt.

21, 27, 34); queste infatti: provvedono alla istruttoria delle

domande; predispongono un progetto-programma di sviluppo di

iniziative nel proprio territorio e valutano la conformità ad esso

della domanda del soggetto interessato; trasmettono al Ministero

dell'industria la domanda corredata dal proprio motivato parere e,

una volta ricevuta la quota di finanziamento di loro spettanza a

seguito del riparto operato dal Ministero medesimo, erogano il

contributo e ne controllano l'effettivo utilizzo. La domanda di

contributo, prima del riparto delle somme alle regioni, è approvata

dal Ministero che può sostituirsi nelle attività istruttorie e di

erogazione alle regioni che non provvedono e ciò allo scopo di

assicurare che i finanziamenti giungano comunque in tutte le zone del

Paese interessate da processi di ammodernamento tecnologico delle

piccole imprese. Il complesso delle agevolazioni (crediti di

imposta, contributi in conto capitale, crediti agevolati, contributi

sulle quote di apporto ai fondi di garanzia) è posto a carico del

fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica previsto

dall'art. 14 della legge n. 46 del 1982, all'uopo integrato con nuove

risorse per il triennio 1991-93.

4.2. - Dalla esposizione che precede risulta che la legge

impugnata si presenta come sviluppo ulteriore della legge n. 46 del

1982 cit. e di quella n. 696 del 1983 - che hanno entrambe superato

il vaglio di questa Corte (sent. n. 796 del 1988) - in quanto

persegue la comune finalità di favorire il processo di

ammodernamento tecnologico delle piccole imprese ed ha natura di

normativa generale sulla programmazione economica, per realizzare

l'interesse nazionale di porre in grado le piccole imprese di

concorrere con quelle degli altri paesi della Comunità, in vista

delle scadenze connesse al completamento del mercato unico europeo.

È quindi palese il comune "contesto unitario" (sent. n. 796 del 1988

cit.) con le altre leggi in tema di innovazione tecnologica per il

settore delle piccole imprese, che la legge ora impugnata tende a

disciplinare in modo ancor più organico avvalendosi delle precedenti

esperienze. Le nuove misure agevolative si rivolgono, come si è

visto, innanzitutto alle piccole imprese "industriali" (art. 1, commi

2, lett. a) e 3, lett. a), "commerciali e di servizi, anche del

terziario avanzato" (art. 1, commi 2, lett. b) e 3 lett. a), nonché

alle "imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985

n. 443" (art. 1, comma 3, lett. b). Per imprese di servizi l'art. 1,

comma 3, lett. a), precisa che "si intendono quelle che operano nei

settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento

di infrastutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta

ed elaborazione dati". I settori di intervento sono quindi quelli

dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi. Il

primo attiene a materia di competenza statale, non compresa

nell'elenco dell'art. 117 Cost. e comunque diversa, come si vedrà in

prosieguo, dalle attività di "incremento della produzione

industriale" affidate alla competenza concorrente delle province

autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto speciale di autonomia

(art. 9 n. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). Il secondo settore

attiene a materia (artigianato) di competenza esclusiva delle province autonome (art. 8 n. 9 dello Statuto) e concorrente delle regioni

a statuto ordinario, (art. 117 Cost.); il terzo settore riguarda una

materia (commercio) di competenza concorrente delle province autonome

(art. 9 n. 3 dello Statuto), non compresa invece nell'art. 117 Cost.,

onde per tale materia le competenze delle regioni di diritto comune

vanno individuate fra le attribuzioni che le leggi dello Stato hanno

loro delegato di volta in volta (v.legge 426 del 1971; d.P.R. n. 616

del 1977, art. 52; ed altre). Quanto al settore delle imprese di

"servizi anche del terziario avanzato", esso, comprendendo una serie

di attività estremamente diversificate (cfr. l'allegato 5 al decreto

ministeriale 3 marzo 1992 n. 247, recante il regolamento per la

concessione alle piccole imprese di agevolazioni per investimenti

innovativi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1992), può essere considerato

strumentale rispetto a più materie. Tale puntualizzazione, in

ordine alle materie coinvolte nella legge impugnata ed al conseguente

riparto di competenze tra lo Stato e le regioni e le province

autonome secondo le norme costituzionali e statutarie, consente di

cogliere la complessità della disciplina impugnata, che pur se

interferisce con attribuzioni proprie degli enti di autonomia, ha

come finalità precipua di soddisfare un interesse nazionale di

carattere generale, non suscettibile di frazionamento a livello locale per i riflessi nei rapporti con l'estero e nell'economia

nazionale; ciò giustifica, anche per l'urgenza di pervenire a

soluzioni idonee ad assicurare l'equilibrio dello sviluppo economico

del paese, l'intervento del legislatore statale in una visione

unitaria dei diversi aspetti e settori interessati (sent. 483 e 482

del 1991, 139 del 1990, 459, 399 e 324 del 1989, 217 e 177 del 1988).

È alla luce di tali premesse che può ora essere affrontato l'esame

delle varie questioni.

5. - La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia (i cui

ricorsi sono in gran parte coincidenti perché sollevano questioni

comuni, pur diversificate in riferimento ai rispettivi parametri

statutari o costituzionali o a norme interposte) impugnano, in primo

luogo, l'art. 1, commi 2 e 3, della legge, che, nel dare la

definizione di piccola impresa, ricomprende nell'area dei destinatari

delle agevolazioni (contenute nei successivi articoli) imprese

operanti in settori di competenza provinciale o regionale,

assumendone il contrasto: con l'art. 8 nn. 9 (artigianato), 18

(trasporti) e 20 (turismo e industria alberghiera), con l'art. 9 nn.

3 (commercio) e 8 (incremento della produzione industriale) e con

l'art. 16 (correlative funzioni amministrative) dello Statuto

speciale di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (per

la Provincia di Trento), nonché con l'art. 117 della Costituzione

per le materie dell'artigianato, del turismo e dei trasporti ed in

relazione quindi agli artt. 56, 63 e 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616 (per la Regione Lombardia). Le questioni non sono fondate

perché, tenuto conto dell'interesse nazionale perseguito dalla legge

in esame, appare naturale che i suoi destinatari siano da essa stessa

individuati per evidenti ragioni di uniformità imposte dall'unità

della disciplina. In proposito non può condividersi l'osservazione

dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui le "imprese

artigiane" beneficiarie delle provvidenze - essendo dalla legge indicate in quelle "di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n.

443" (Legge quadro per l'artigianato), la quale fa espressamente

salve (artt. 1 e 13, ultimo comma) le competenze delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome - risulteranno in concreto

definite dalla normativa provinciale. È da ritenersi invece che, ai

fini della legge in esame, destinatarie dell'intervento sono quelle

che il legislatore statale si è riservato di definire, sia pure con

riferimento ad alcune norme di legge, senza che per questo debba

ritenersi operato un rinvio anche alle altre norme della legge

richiamata. Né in ciò può ravvisarsi una lesione delle competenze

provinciali apparendo legittimo che lo Stato, nell'ambito di una

manovra di programmazione rispondente all'interesse nazionale,

individui, relativamente alle provincie autonome ed a maggior ragione

per le regioni a statuto ordinario, sia quando l'intervento statale

interferisca in materia di competenza legislativa esclusiva sia

quando interferisca in materie di legislazione concorrente, le

imprese che possono anche non coincidere con quelle che, non

rispondendo ai requisiti richiesti dalla legge statale, risultino

destinatarie di altre provvidenze disposte in sede locale.

6. - La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia

impugnano un gruppo di disposizioni (artt. 5, 6, 7, 8, 10 e 12) del

capo secondo della legge ("interventi per la diffusione

dell'innovazione") che prevedono - in alcuni casi in via alternativa

- agevolazioni a favore delle piccole imprese consistenti in crediti

d'imposta ed in contributi in conto capitale. Ad avviso delle

ricorrenti le norme, configurando interventi finanziari diretti dello

Stato a favore delle imprese artigiane nonché delle piccole imprese

operanti in settori di competenza provinciale o regionale,

interferirebbero con le loro attribuzioni e lederebbero la loro

autonomia finanziaria. Si tratterrebbe infatti per le ricorrenti di

interventi finanziari, interamente gestiti dallo Stato, capillarmente

distribuiti a favore di tutte le piccole imprese, concessi in via

ordinaria, senza alcun riferimento a programmi straordinari né

rispondenti a specifiche esigenze unitarie; non si sarebbe in

presenza nemmeno di interventi aggiuntivi, stante, talvolta, la

espressa previsione della loro non cumulabilità con altre

agevolazioni previste in sede locale. Inoltre, si soggiunge, il

meccanismo del credito d'imposta, lungi dal configurare una manovra

tributaria di competenza statale, per il regime e la disciplina per

esso previsti, nonché per il suo carattere alternativo, in alcuni

casi, rispetto al contributo in conto capitale, sarebbe soltanto uno

strumento tecnico per assegnare alle imprese un beneficio finanziario

e ciò confermerebbe la lesione delle competenze provinciali e

regionali. Le censure in tal modo articolate non sono fondate. Per

superare l'assunto che non si tratti di interventi straordinari ed

aggiuntivi, tali da legittimare le competenze statali, oltre a

richiamare le premesse (v. punto 4.2.), è sufficiente ricordare che

la Corte, nel tracciare i limiti dell'interesse nazionale (sent. n.

177 del 1988), ne ha comunque riconosciuto il carattere elastico e

relativo, non definibile in termini generali. Nella specie, si è in

presenza di un intervento di programmazione economica che può ben

considerarsi "straordinario" in vista della necessità di sovvenire

ad esigenze urgenti, quale quella di garantire la competitività

delle piccole imprese in vista dell'entrata in funzione del mercato

unico europeo. Esso, per di più, è limitato ad un triennio e,

quindi, anche sotto tale profilo, ha il carattere di misura

eccezionale finalizzata al perseguimento dell'interesse nazionale

connesso a tale immediata esigenza e perciò non invasiva di

competenze provinciali o regionali. Va altresì ribadito che i

settori disciplinati dalle norme impugnate non coincidono tutti con

quelli in cui le ricorrenti possono vantare proprie competenze. In

proposito, oltre a quanto già precisato (v. punto 4.2.), la materia

"incremento della produzione industriale", di competenza concorrente

delle province autonome, non può ritenersi interamente

sovrapponibile agli interventi recati dalla legge impugnata a favore

delle imprese industriali, in primo luogo perché la locuzione usata

nello Statuto è piuttosto da riferirsi ad un concetto di minori

dimensioni rispetto a quello di "industria", che, come materia a sé

stante, non è contemplata in nessuno statuto delle regioni ad

autonomia speciale e, a maggior ragione, nemmeno nell'art. 117 Cost.

per le regioni di diritto comune, essendo essa pacificamente

riservata alla competenza dello Stato. Inoltre, trattandosi nel caso

di specie di un intervento di così ampie dimensioni rispondente ad

un preciso interesse nazionale, quello previsto dalla legge impugnata

è tale da limitare in ogni caso le competenze delle province

autonome con conseguente infondatezza della doglianza di indebita

invasione. Quanto al profilo della censura nel quale si lamenta che

la gestione degli interventi sarebbe accentrata interamente allo

Stato, va osservato che, per quanto riguarda gli artt. 5, 6, 7, 8 e

10, in essi si prevedono agevolazioni sotto forma di crediti

d'imposta. Questi, diversamente da quanto sostenuto dalle

ricorrenti, costituiscono un mezzo di "politica fiscale" tipicamente

statale, cui si fa ricorso per incrementare lo sviluppo di

determinati settori ed iniziative; trattasi perciò di uno strumento

tributario che non muta né in ragione degli obiettivi di politica

economica perseguiti, né per il fatto di risolversi in un

alleggerimento degli oneri fiscali che consente al beneficiario di

investire nella impresa le risorse finanziarie resesi disponibili.

Quanto poi ai contributi in conto capitale concessi in luogo dei

crediti d'imposta (art. 12), per essi la necessità di verifica della

rispondenza delle iniziative di rinnovamento tecnologico delle

singole imprese alle linee direttrici, ai criteri e agli obiettivi

indicati dalla legge giustifica la gestione accentrata dei

finanziamenti presso il Ministero dell'industria, per esigenze di

uniformità nell'attuazione degli interventi e per assicurare la

distribuzione degli incentivi e quindi il potenziamento del settore.

7.1. - La Provincia autonoma di Bolzano, rivendicate le proprie

competenze legislative ed amministrative di rango esclusivo in

materia di "artigianato" e di "turismo e industria alberghiera" (art.

8 nn. 9 e 20, e art. 16 dello Statuto), nonché quelle concorrenti in

materia di "commercio" e di "incremento della produzione industriale"

(art. 9, nn. 3 e 8 e artt. 15 e 16 dello Statuto), garantite anche

dalle norme di attuazione delle disposizioni statutarie (d.P.R. nn.

278 del 1974, 1017 del 1978, 228 del 1981 e 526 del 1987), ed

altresì quelle in materia di consorzi di sviluppo industriale che si

fondano sull'art. 65 del d.P.R. n. 616 del 1977, impugna

cumulativamente molte disposizioni della legge (artt. 1-10, 12,

14-24, 27, 29-31, 33, 34, 36) assumendo che esse, disciplinando nel

dettaglio i requisiti di ammissibilità delle piccole imprese alle

agevolazioni ed i settori di attività finanziabili, non le

lascerebbero spazio alcuno per valutare le effettive esigenze

economico-sociali del proprio territorio. Verrebbero così lese le

competenze provinciali, anche per il fatto che in vari casi la

disciplina legislativa statale impugnata stabilisce la

incompatibilità fra le agevolazioni ivi previste e quelle stabilite

dalla normativa provinciale, ovvero ne limita in vario modo la

cumulabilità (cfr. artt. 6, comma 3, 15, comma 3, 22, comma 3, 27,

comma 13, 31, comma 3). Inoltre le norme impugnate, riservando "ad

autorità centrali di Governo ogni potestà concernente gli

interventi" disposti dalla legge, affiderebbero allo Stato tutte le

attività istruttorie e di verifica sulle domande di concessione, la

adozione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione dei

benefici, il potere di revoca dagli stessi (cfr. artt. 1, comma 6,

7, comma 2, 8 commi 2 e 5, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 27, 28,

31, 32). La ricorrente riferisce di aver già emanato proprie leggi

dirette ad incentivare le attività delle imprese ricadenti nelle

materie di competenza, proprio per favorirne l'innovazione

tecnologica e l'aumento della produttività.

7.2. - Relativamente alla parte in cui la complessa censura della

Provincia di Bolzano coincide con quelle contenute nei ricorsi della

Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia, si possono

richiamare le considerazioni al riguardo già svolte (v. punto 6)

circa la legittimità delle previste competenze statali. Per il

resto, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, è necessario

osservare che le norme impugnate - tranne che per quanto riguarda i

crediti d'imposta a favore delle piccole imprese e le agevolazioni

alternative, la cui gestione, secondo quanto si è già rilevato non

può che essere riservata allo Stato - lasciano ampi spazi

d'intervento alle regioni e province autonome per quel che concerne i

contributi in conto capitale in favore dei consorzi e delle società

consortili di servizi. La loro erogazione è difatti dall'art. 20,

secondo comma, affidata alle regioni ed ovviamente alle province

autonome; esse sono altresì tenute ad approntare un progetto-programma di iniziative consortili nel proprio territorio che deve

accompagnare le richieste di contributo ed a presentare al Ministero

la domanda di finanziamento corredata di un proprio motivato parere

(art. 21). La competenza del ministero è invece limitata alla

approvazione delle richieste regionali o provinciali di

finanziamento, allo scopo di controllare che queste rispondano alle

finalità della legge, nonché alle ripartizioni di fondi tra le

regioni e le province autonome e non tra i destinatari delle

provvidenze, onde appaiono rispettate le prerogative degli enti di

autonomia.

7.3. - Quanto al rilievo secondo cui la legge si sovrapporrebbe

alla disciplina provinciale già intervenuta, va osservato che ciò

è inevitabile in presenza di norme di programmazione economica

nazionale, che non possono incontrare limiti territoriali, una volta

che mirano a garantire pari condizioni di accesso ai benefici a tutte

le piccole imprese.

7.4. - Relativamente poi alla prevista non cumulabilità dei

benefici statali con quelli provinciali, denunciata come lesiva di

competenze provinciali, si deve osservare che la previsione dell'art.

6 attiene a materia tributaria e quindi statale; quella dell'art. 15

concerne le iniziative cofinanziate dalla CEE, per cui la legge è

attenta ai divieti comunitari tendenti ad evitare l'alterazione delle

regole di concorrenza che si verificherebbe ove si consentisse che

una stessa impresa goda di un triplice finanziamento (Comunità,

Stato e Provincie autonome); quella dell'art. 22, comma 3, non è una

vera incumulabilità, ma una limitazione posta alle provvidenze in

sede locale nel rispetto sia di condizioni di uniformità, sia della

normativa comunitaria; quella dell'art. 27, comma 13 (che non è essa

pure una vera incumulabilità) si preoccupa di chiarire che il cumulo

delle provvidenze non deve superare i limiti massimi di intervento

nelle spese di investimento previsti proprio dalle leggi provinciali;

quella dell'art. 31, comma 3, appare rispettosa di un corretto

criterio di gestione, dal momento che la provvidenza attiene al

parziale reintegro del fondo di garanzia dei "consorzi di garanzia

collettiva fidi", per cui una misura che prevedesse l'integrale

reintegro di detto fondo annullerebbe del tutto il rischio

dell'impresa.

7.5. - Sempre in relazione alla stessa censura, poi, relativamente

al profilo secondo cui alcune disposizioni della legge in esame

conterrebbero una disciplina di dettaglio che vanificherebbe del

tutto le prerogative provinciali, va osservato, che:

per quel che riguarda l'art. 1, comma 6, la definizione di

piccola impresa industriale o commerciale o di servizi, anche in

relazione al capitale investito, è di competenza statale;

quanto all'art. 7, comma 2, la disciplina dei crediti d'imposta

è di esclusiva competenza statale;

relativamente all'art. 8, commi 2 e 5, le competenze del CIPI,

in quanto strumentali alla programmazione nazionale, non possono

essere contestate;

per l'art. 10, trattasi di materia tributaria di competenza

statale, cui sono connesse, per quanto innanzi detto (v. punto 6,

alla fine), anche le funzioni di cui all'art. 12 in ordine ai

contributi previsti in via alternativa ai crediti d'imposta e

all'art. 13 che disciplina la revoca di dette agevolazioni;

per quel che concerne l'art. 15, spetta allo Stato dettare la

disciplina concernente la partecipazione delle piccole imprese

nazionali ad "azioni comunitarie cofinanziate", opportunamente

prevedendosi che sia il CIPE a determinare le modalità di intervento

"in conformità dei programmi comunitari";

per l'art. 14, trattasi di disposizioni attinenti ad

"agevolazioni per la diffusione commerciale" all'estero delle piccole

imprese e alla loro ammissione alla garanzia assicurativa della

Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione

(SACE), rispetto alle quali gli enti di autonomia non possono vantare

competenze statutarie;

quanto agli artt. 21, 22, 24, 27 e 28, che riguardano i

contributi ai consorzi di servizi e alle società consortili miste,

la cui gestione è affidata alle regioni e alle province autonome, le

relative previsioni non sono invasive delle competenze di queste

ultime, limitandosi a dettare norme in ordine a detto affidamento,

nonché ad indicare i limiti massimi delle agevolazioni e ad

esplicitare i soggetti beneficiari degli interventi stessi, il tutto

per ragioni di uniformità rispondenti all'interesse nazionale

sotteso all'intera legge;

per gli artt. 31 e 32, è giustificato che la gestione degli

interventi statali di reintegro dei fondi di garanzia dei "consorzi

di garanzia collettiva fidi" sia affidata a organismi statali,

perché la materia attiene alla disciplina generale del credito sotto

l'aspetto della parziale riduzione del rischio d'impresa e non

riguarda gli interventi creditizi a favore degli operatori economici.

7.6. - Le considerazioni che precedono valgono anche per le

questioni riferite agli artt. 10, comma 10, 21, comma 7, 22, comma 5,

27, comma 11, 33, comma 4, che, ad avviso della ricorrente,

riservando ad emanandi regolamenti ministeriali la normativa di

attuazione in materie di competenza provinciale, violerebbero il

riparto delle competenze normative tra Stato e Provincia autonoma

come precisato nell'art. 17, comma 1, lett. b) della legge n. 400 del

1988. Va, infatti, in proposito osservato che non si tratta, nella

specie, di normativa di attuazione in materia regionale, ma di

normativa di attuazione di interventi statali di interesse nazionale,

per cui proprio la natura della legge impugnata e l'interesse

nazionale che vi è connesso giustificano la previsione di

regolamenti da emanarsi da autorità centrali di Governo. Non è

quindi conferente il richiamo operato dalla ricorrente, nella seconda

memoria di udienza, a precedenti decisioni della Corte (sentt. n. 391

e n. 204 del 1991) ove si è affermato il principio secondo cui "un

regolamento ministeriale di esecuzione o di attuazione di una legge

statale .. non può porre norme dirette a limitare la sfera delle

competenze delle regioni in materie ad esse attribuite". Difatti,

diversamente dalle fattispecie legislative - oggetto delle richiamate

sentenze - disciplinanti specifici settori di competenza regionale o

provinciale (formazione professionale e agricoltura), si è ora in

presenza di una legge di programmazione economica, concernente più

materie, non tutte e non interamente di competenza provinciale, e che

risponde ad un interesse nazionale non frazionabile, tale da

richiedere condizioni uniformi e modalità di generale applicazione

degli interventi previsti per il suo perseguimento.

7.7. - La Provincia autonoma di Bolzano sostiene, poi, la

illegittimità costituzionale degli articoli da 6 a 11 sotto un

ulteriore profilo: le norme, prevedendo le agevolazioni con la forma

dei "crediti d'imposta", rilevanti ai fini IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA,

inciderebbero negativamente sui flussi tributari assegnati alla

Provincia autonoma e violerebbero gli artt. 75 e 78 dello Statuto,

come novellati dalla legge n. 386 del 1989. Le questioni non sono

fondate, perché, come più volte la Corte ha affermato (sentt. nn.

381 del 1990, 1145 e 633 del 1988, 433 del 1987, 356 del 1985 e ord.

n. 165 del 1988), nessuna norma statutaria garantisce alla Provincia

un flusso finanziario quantitativamentedeterminato, mentre "la

concessione ovvero l'eliminazione o la riduzione di determinati

finanziamenti rivolti a scopi specifici rientrano nella

discrezionalità del legislatore statale ove, considerate nel loro

insieme, non determinino quella grave alterazione" del rapporto tra

bisogni regionali o provinciali e mezzi finanziari per farvi fronte

nei limiti della compatibilità con le "preminenti esigenze della

finanza pubblica" (sentt. n. 381 del 1990 cit. e n. 307 del 1983).

7.8. - Nella seconda memoria di udienza la ricorrente insiste

sulle "sopravvenute" norme di attuazione dello Statuto (decreti

legislativi n. 266 del 1992, art. 4, comma 3, e n. 268 del 1992, art.

7) che vietano i finanziamenti diretti dello Stato nelle materie di

competenza propria delle province autonome e dettano più articolate

procedure per la determinazione della quota dei tributi spettante

alle province stesse. Osserva la Corte che, pur in presenza di tale

sopravvenienza normativa, le conclusioni cui si è pervenuti non

possono mutare, essendo le invocate norme successive rispetto

all'entrata in vigore della legge impugnata e perciò non producono

effetti rispetto ad essa.

8. - La Provincia autonoma di Trento denuncia la violazione

dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1978,

n. 1017 da parte di quelle norme che prevedono benefici a favore

delle piccole imprese e dispongono che lo Stato eroghi direttamente i

fondi ovvero li assegni alla Provincia controllandone l'erogazione,

senza alcuna intesa con la provincia stessa. I parametri invocati

imporrebbero, nell'assegnazione delle quote degli stanziamenti

destinati all'incremento della produzione industriale, una procedura

particolare che nella specie non sarebbe rispettata. La questione

non è fondata perché il carattere di norma generale sulla

programmazione economica, propria della legge impugnata, rende

operante la deroga al meccanismo ordinario di finanziamento, prevista

dalla prima parte dell'art. 15 dello Statuto (sent. n. 796 del 1988).

Quanto al secondo parametro invocato (art. 5, d.P.R. n. 1017 del

1978), esso non è conferente trattandosi di una norma procedurale la

quale prevede che le quote dei finanziamenti statali sono indicate

"nel contesto della determinazione della quota variabile di cui

all'art. 78" dello Statuto.

9. - La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia

impugnano gli artt. da 17 a 24 e 27, in materia di contributi ai

consorzi e alle società consortili di servizi tra piccole imprese,

sotto l'ulteriore profilo della violazione delle loro competenze, per

avere le norme riservato un ruolo meramente istruttorio alle regioni

e alle province autonome e, in alcuni casi (artt. 21, comma 5, e 27,

comma 9), previsto un potere sostitutivo del Ministro non conforme ai

criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale. La censura è

fondata solo in parte. Mentre, come si è in precedenza (v. punto

7.2) osservato, le norme impugnate prevedono una sostanziale

partecipazione degli enti di autonomia nel procedimento di

concessione dei benefici in questione, sì che non può condividersi

la doglianza che muove dal carattere marginale del ruolo ad essi

assegnato, effettivamente talune previsioni legislative (artt. 21,

comma 5, e 27, comma 9, cit.), nel conferire al Ministro

dell'industria il potere sostitutivo in caso di inerzia delle province autonome o delle regioni, non contemplano quella garanzia

procedurale, consistente nella previa diffida ad adempiere entro un

determinato termine, che la Corte (sentt. nn. 483 e 49 e 37 del 1991,

85 del 1990, 830 del 1988, 304 del 1987) ha sempre ritenuto

necessaria "nelle materie di competenza regionale o provinciale",

quando tali materie siano disciplinate in modo uniforme da una legge

dello Stato. In questi limiti, e cioè con riferimento alle sole

materie proprie delle regioni e delle province autonome, deve

pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

21, comma 5, essendo la seconda disposizione impugnata (art. 27,

comma 9) una norma di mero rinvio alla prima (ord. n. 304 del 1992).

10. - Sono poi oggetto delle impugnative della Provincia autonoma

di Trento e della Regione Lombardia gli artt. da 29 a 33 in tema di

agevolazioni ai consorzi e cooperative di "garanzia collettiva fidi",

nella parte in cui contemplano come beneficiarie imprese artigiane e

piccole imprese operanti nei settori di competenza provinciale o

regionale. Le norme, prevedendo interventi finanziari dello Stato

capillarmente distribuiti e concessi in via ordinaria, senza

riferimento a programmi straordinari, interferirebbero con le già

ricordate attribuzioni delle ricorrenti. La censura non è fondata.

Le norme impugnate prevedono la parziale reintegrazione dei fondi dei

detti consorzi o la concessione di contributi alla costituzione dei

fondi interconsortili di secondo grado, realizzando una sorta di

riassicurazione dei rischi connessi ad attività finanziarie: esse

mirano allo sviluppo di forme mutualistiche di garanzia collettiva e

costituiscono un indirizzo di politica economica generale attinente

al governo del credito, di competenza statale. Inoltre la legge non

esclude, anzi espressamente prevede che le regioni possano erogare

agli stessi soggetti propri contributi (art. 32, comma 2), nel

rispetto quindi delle loro competenze.

11. - L'art. 36 (già impugnato dalla Provincia autonoma di

Bolzano insieme ad altre norme - v. punto 7.1) è oggetto di censura

anche da parte della Provincia autonoma di Trento e della Regione

Lombardia. Ad avviso delle ricorrenti la norma, prevedendo

l'individuazione da parte delle regioni (e delle province autonome)

dei "distretti industriali" sulla base degli indirizzi e dei criteri

dettati dal Ministro dell'industria, violerebbe le competenze

provinciali e regionali, perché condizionerebbe la programmazione

territoriale e di sviluppo delle piccole imprese (per la Regione

Lombardia: le imprese artigiane ex art. 117 della Costituzione, e i

consorzi industriali ex art. 65 d.P.R. 616 del 1977) a determinazioni

ministeriali, dal momento che solo per tali aree è consentito il

finanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di

progetti innovativi concernenti più imprese, sulla base di un

contratto di programma stipulato con il consorzio interessato. La

questione è infondata. La previsione che affida ad un'autorità di

Governo di fissare indirizzi e parametri di riferimento per le

regioni, nell'individuazione dei distretti industriali, risponde ad

una esigenza di coordinamento che postula, nella specie, non

attività politico-decisionali (rimesse agli enti di autonomia),

bensì soltanto attività tecniche (v. art. 36, comma 1) di

rilevazione (concentrazione di imprese insistenti nell'area

territoriale, rapporto con la popolazione residente, specializzazione

produttiva dell'insieme delle imprese), per cui, dovendo l'emanando

decreto del Ministro dell'industria attenersi a tali ristretti

ambiti, non può ritenersi violata la competenza delle ricorrenti. La

norma, difatti, pur nella sua imprecisa formulazione, appare diretta

ad incentivare la costituzione di consorzi tra imprese per conseguire

razionalità ed efficacia degli interventi, per cui non restringe

l'autonomia regionale in ordine ad ulteriori possibilità di

intervento finanziario delle regioni stesse in favore delle piccole

imprese localizzate in quelle zone.

12. - La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia

assumono, poi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, che,

prevedendo l'istituzione presso il Ministero dell'industria di un

"servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato",

violerebbe le loro attribuzioni essendo la norma rivelatrice

dell'intento di riassorbire nell'ambito delle competenze centrali

settori non appartenenti alla titolarità dello Stato e ponendo così

le premesse per illegittimi interventi statali di gestione in settori

di competenza provinciale o regionale. La questione non è fondata.

Il servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato,

costituito presso il Ministero dell'industria, è stato previsto per

lo svolgimento di attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo

economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche in

collegamento con gli osservatori economici regionali e comunitari (v.

art. 4, comma 3) o con le società finanziarie regionali (v. art. 4,

comma 4). Non si tratta quindi, come sostenuto, di attività di

"gestione" in settori di competenza regionale. Al riguardo la Corte

ha escluso che tali attività possano ritenersi invasive di

competenze regionali e provinciali, affermando viceversa che simili

ipotesi di rilevazioni e collegamenti assicurano il corretto

svolgimento delle funzioni pubbliche (sent. n. 139 del 1992). È poi

evidente che il decreto del Presidente della Repubblica (art. 39),

che dovrà provvedere alla riorganizzazione della Direzione generale,

nell'ambito della quale è previsto il suddetto servizio centrale,

non potrà discostarsi dalle linee tracciate nella legge e dal

rispetto delle competenze regionali, e qualunque invasione da parte

dell'emananda normativa regolamentare potrà essere censurata in sede

di conflitto.

13. - Anche l'art. 41 è oggetto dei ricorsi della Provincia

autonoma di Trento e della Regione Lombardia, le quali sostengono che

la norma - autorizzando la Cassa per il credito alle imprese

artigiane ad effettuare una serie di attività estranee ai suoi

compiti statutari e trasformandola da organismo incaricato di

provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito

in organismo che gestisce direttamente le agevolazioni alle imprese -

invaderebbe la competenza provinciale o regionale, cui spettano tali

forme di interventi (la Regione Lombardia invoca, in proposito, quale

parametro, l'art. 109 del d.P.R. 616 del 1977). In proposito è

sufficiente osservare che la norma autorizza modifiche statutarie di

un istituto di credito, da approvarsi dal Ministero del tesoro. In

tal senso essa attiene all'ordinamento generale del credito e degli

istituti che lo esercitano (v. art. 109 cit.).

14.1. - Tutte le ricorrenti sollevano, infine, questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 43, che pone gli oneri

derivanti dall'attuazione della legge a carico del fondo speciale

rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito dall'art. 14 della

legge n. 46 del 1982.

Le due province autonome denunciano la violazione del titolo VI

dello Statuto e dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, ma, mentre

la Provincia di Bolzano fa riferimento al primo comma di tale ultima

disposizione, la Provincia di Trento ne richiama invece il secondo

comma. Entrambe, poi, lamentano la violazione dell'art. 15 dello

Statuto che dispone in ordine ai finanziamenti destinati

all'incremento delle attività industriali. La sola Provincia di

Trento richiama, altresì, l'art. 5 del d.P.R. n. 1017 del 1978.

Tutte le questioni, che si sostanziano nella denuncia della

lesione dell'autonomia finanziaria delle province autonome per

l'inosservanza della procedura partecipativa delle stesse al sistema

di erogazione dei finanziamenti, non sono fondate.

Ed invero, premesso che non è ravvisabile nessuna lesione del

sistema finanziario provinciale, quale previsto nello Statuto (c.d.

quota variabile), da parte di una legge che dispone un intervento

straordinario di carattere nazionale, dovendosi ogni pretesa avanzare

in sede di determinazione della predetta quota di spettanza delle

province autonome, non è neppure da ritenersi violato l'art. 15

dello Statuto, perché proprio esso consente, da parte delle "norme

generali sulla programmazione economica" (quale quelle in esame),

deroghe al sistema di finanziamento degli interventi relativi

all'"incremento delle attività industriali". Al riguardo va altresì

ribadito che l'ampio ventaglio di interventi ipotizzati dalla legge

impugnata e la complessa tipologia dei beneficiari non possono

considerarsi tutti ricompresi nelle materie attribuite alla

competenza provinciale.

Nemmeno è violato l'art. 5, comma 1, della legge n. 386 del 1989,

giacché la norma invocata si riferisce ai fondi speciali "istituiti

per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme" (quale,

ad esempio, il fondo sanitario nazionale). Tale non è, invece, il

fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, che non risponde al

soddisfacimento di primarie esigenze (quali il diritto fondamentale

alla salute), ma allo sviluppo di un settore economico (sent. n. 116

del 1991).

Quanto all'art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989, che

riguarderebbe tutti gli altri fondi statali, si rileva che tale norma

va collegata con l'art. 15 dello Statuto, che è la norma "speciale"

relativa "all'incremento della produzione industriale" e che prevede,

come già detto, deroghe al sistema ordinario di finanziamento della

Provincia autonoma da parte di norme statali generali di

programmazione economica.

Infine, relativamente al riferimento all'art. 5 delle norme di

attuazione (d.P.R. n. 1017 del 1978), vale quanto già osservato in

precedenza (v. punto 8), potendosi soltanto aggiungere che il sistema

delle fonti non consente che si attribuisca ad una norma di

attuazione significati che possano annullare o disattendere le

previsioni contenute nello statuto e cioè in un atto legislativo di

rango superiore.

14.2. - L'art. 43 è impugnato, infine, dalla Regione Lombardia

che lamenta la lesione di norme interposte rispetto ai parametri

costituzionali attributivi di competenze regionali, quali l'art. 110

del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha soppresso i fondi di rotazione,

trasferendone le disponibilità alle regioni, l'art. 126 dello stesso

decreto presidenziale che "non consente di impiegare uno strumento di

spesa statale", quale è il fondo di rotazione, nell'ambito delle

competenze regionali, e l'art. 3 della legge 14 giugno 1990 n. 158,

il quale dispone che gli stanziamenti statali delle leggi di settore,

da ripartire tra le regioni, devono confluire nella quota variabile

del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

(art. 9 della legge n. 281 del 1970). Le censure sono infondate,

perché il fondo di rotazione in esame è stato istituito con la

legge n. 46 del 1982, già sottoposta come si è detto al vaglio di

questa Corte (sent. n. 796 del 1988 cit.) in epoca successiva

rispetto al trasferimento delle funzioni alle regioni, ed ha

caratteri del tutto peculiari, essendo rivolto a programmi

straordinari di imprese destinati a introdurre innovazioni

tecnologiche in relazione ad "esigenze generali dell'economia

nazionale" (cfr. art. 14 della legge n. 46 cit.), e l'art. 3 della

legge n. 158 del 1990 non è idoneo, nel giudizio di

costituzionalità, a fungere da parametro di riferimento soprattuto

in considerazione del carattere transitorio della disciplina ivi

prevista, transitorietà che, se pur esplicitata ("in attesa delle

disposizioni di riforma della finanza regionale") nell'art. 2 della

stessa legge n. 158 cit. relativamente al "fondo comune" (art. 8

legge n. 281 del 1970), deve essere riferita per ragioni logiche

anche all'art. 3 invocato, relativo al fondo per il finanziamento dei

programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge n. 281 del 1970).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5,

della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo

sviluppo delle piccole imprese), nella parte in cui non contempla che

il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, sia esercitato, in caso di

loro inerzia, previa diffida alle stesse;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, commi 2 e 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, comma 1, lett. a), 41 e

43, comma 1, della legge n. 317 del 1991, sollevate, con i ricorsi

indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento in

riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18 e 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e

titolo VI dello statuto speciale di autonomia, approvato con d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670, 5 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 e 5,

comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dalla Regione

Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione

ed in relazione agli artt. 56, 63, 65, 84, 109, 110 e 126 del d.P.R.

24 luglio 1977, n. 616, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43 della legge n. 317 del

1991, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia

autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 9 e 20, 9, nn. 3

e 8, 15, 16 e titolo VI dello statuto speciale di autonomia, ai

d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, 31 luglio 1978, n. 1017, 24 marzo 1981,

n. 228, 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 5, comma 1, della legge 30

novembre 1989, n. 386 ed in relazione all'art. 65 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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