Corte costituzionale

Sentenza n. 483/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 9 gennaio

1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in

materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) promossi con ricorsi

della provincia autonoma di Bolzano, della regione autonoma della

Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Trento notificati il 15

febbraio 1991, depositati in cancelleria il 20, 22 e 25 febbraio 1991

ed iscritti rispettivamente ai nn. 6, 9 e 11 del registro ricorsi

1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia

autonoma di Bolzano, Gustavo Romanelli per la regione autonoma della

Valle d'Aosta e Valerio Onida per la provincia autonoma di Trento e

l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del

piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,

di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di

energia) è stata impugnata, con distinti ricorsi, dalle province

autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione autonoma Valle

d'Aosta, che ne hanno censurato norme, in parte coincidenti e in

parte diverse, lamentando la violazione di più parametri

costituzionali.

2. - La provincia autonoma di Trento, nella parte espositiva del

suo ricorso, ricorda che la legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul

contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche

alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi) dettò norme

per l'erogazione di contributi e incentivi nel settore specifico,

disponendo la delega indistintamente alle regioni e alle province

autonome delle relative funzioni amministrative e conferendo alle

stesse una potestà legislativa di attuazione; tali disposizioni,

peraltro, venivano ad interessare oggetti che la legge stessa

riconosceva ricompresi nelle materie di competenza provinciale,

avendo fatto espressamente salve, in apposita disposizione, le

competenze delle due province autonome.

Avverso quella disciplina fu proposto ricorso dalle stesse province autonome e, nelle more del giudizio, sopravvenne la legge 21

aprile 1983, n. 127 (Salvaguardia della competenza delle province

autonome di Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei

consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia),

che espressamente riconosceva le attribuzioni proprie delle due province nello specifico settore, sottraendole così alla disciplina

della delega prevista in via generale dalla precedente legge n. 308

del 1982.

La ricorrente ricorda, altresì, che la disciplina della materia

è oggi, nel proprio territorio, organicamente contenuta in un testo

coordinato delle leggi provinciali che si sono succedute nel tempo

(decreto del presidente della giunta provinciale 24 settembre 1986,

n. 9-33/Legisl.) oltre che nella legge provinciale 22 dicembre 1980,

n. 42.

La legge n. 10 del 1991 avrebbe ora, ad avviso della provincia

ricorrente, nuovamente accentrato in capo allo Stato la potestà

normativa e gli interventi anche in materie di competenza

provinciale, senza più disporre la salvaguardia delle attribuzioni,

costituzionalmente garantite, così come aveva provveduto a fare

appunto la ricordata legge n. 127 del 1983.

Ciò premesso, e passando al merito delle singole censure, la

ricorrente in via cautelativa denuncia l'art. 4, primo, terzo e

quinto comma, della legge che, prevedendo la emanazione di

regolamenti statali (sia pure "sentite" - ma non in tutti i casi - le

regioni e le province autonome), destinati a dettare criteri e norme

in settori di materie in tutto o in parte di competenza provinciale,

lederebbe le proprie competenze statutarie. Ciò avverrebbe

nonostante che l'art. 16, secondo comma, della stessa legge disponga

la salvaguardia delle attribuzioni provinciali, poiché tale

salvaguardia sarebbe pur sempre limitata dal rispetto delle

"prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale

contenute nella .. legge e nelle direttive del CIPE". Poiché è

dubbio se una siffatta disposizione consenta alla provincia di

dettare norme anche in deroga ai detti regolamenti statali nelle

materie di propria competenza, ovvero se tutte le disposizioni

regolamentari statali debbano intendersi quali "prescrizioni

tecniche" nel senso di cui sopra, e quindi inderogabili dalla

provincia - come può desumersi anche dalla previsione (contenuta nel

primo e terzo comma, e non invece nel quinto comma) del parere

preventivo della provincia - nell'ipotesi in cui gli artt. 4 e 16,

nel loro combinato disposto, debbano interpretarsi nel secondo dei

sensi indicati, si avrebbe una palese lesione delle competenze

provinciali riconosciute dall'art. 8, nn. 5, 10, 18, 21, dello

statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) nelle materie,

rispettivamente, dell'urbanistica, dell'edilizia, dei trasporti

pubblici di interesse provinciale, nonché degli impianti di

interesse agricolo, zootecnico e forestale.

Anche l'art. 5 della legge è oggetto di gravame, là dove prevede

che la provincia addivenga ad una "intesa" con l'ENEA, per

l'individuazione dei bacini idonei agli interventi di uso razionale

dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, ed ad

un "coordinamento" con lo stesso ente statale per la predisposizione

del relativo piano provinciale. La previsione di siffatte forme

anomale di raccordo tra un ente politico territoriale, quale la

provincia, e un ente funzionale tecnico, qual'è l'ENEA, sarebbe di

per sé lesiva dell'autonomia provinciale, per di più considerando

che il quarto comma dello stesso art. 5 prevede il potere sostitutivo

del Ministro dell'industria, in caso di inadempimento della provincia

trascorsi i termini ivi indicati (180 giorni dall'entrata in vigore

della legge), inadempimento che può anche dipendere dalla

impossibilità di addivenire all'intesa a causa dell'eventuale

disaccordo dell'ENEA.

Inoltre, l'ipotizzato potere sostitutivo non avrebbe i requisiti

di legittimità indicati dal giudice delle leggi, sia perché attiene

ad un atto di programmazione dal contenuto largamente discrezionale,

sia perché è affidato a un singolo ministro su proposta di un

organismo tecnico, anziché al Governo, sia infine perché è

esercitato senza alcuna previa diffida.

Specifiche censure vengono poi rivolte all'art. 9 della legge,

che, disponendo la delega alla provincia in tema di concessione ed

erogazione dei contributi previsti dagli artt. 8, 10 e 13,

concernenti interventi nell'edilizia e nei settori industriale,

artigianale, terziario e agricolo, riproporrebbe un sistema

(competenza nella materia allo Stato e delega dell'esercizio delle

funzioni alla provincia) già censurato in passato e superato, con

l'esplicito riconoscimento della competenza provinciale, dalla

ricordata legge n. 127/1983.

La norma impugnata sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 8

dello statuto per quanto concerne l'urbanistica (n. 5), l'edilizia

(n. 10), l'artigianato (n. 9), le comunicazioni e i trasporti di

interesse provinciale (n. 18), il turismo e l'industria alberghiera

(n. 20), l'agricoltura (n. 21) e con l'art. 9 dello statuto per

quanto attiene al commercio (n. 3), agli esercizi pubblici (n. 7),

all'incremento della produzione industriale (n. 8).

Dopo aver ricordato che le varie categorie di contributi

richiamate dalla disposizione censurata sono attualmente previste e

disciplinate, nel territorio provinciale, dal citato testo unico, e

precisamente dagli artt. 3- bis , 3- ter , 3-quater, 3-quinquies e

3-septies, la ricorrente rileva che la disciplina statale è per di

più contraddittoria rispetto all'espresso riconoscimento delle

competenze della provincia autonoma operato dall'art. 16, secondo

comma, della stessa legge n. 10.

Quanto all'art. 18 della legge - nella parte in cui disciplina le

modalità di concessione ed erogazione di taluni contributi a favore

di soggetti che producono energia elettrica per usi propri o per

cederla all'ENEL, e affida ad un decreto ministeriale la fissazione

dei criteri di valutazione delle domande di finanziamento - la

provincia ricorrente osserva che la disposizione impugnata non

differenzia in alcun modo i detti contributi distinguendoli, come

invece fa l'art. 14, terzo comma, richiamato nella norma censurata,

tra quelli di competenza statale e quelli di competenza provinciale.

Ove pertanto non fosse possibile, in via interpretativa, dare alla

norma un significato conforme alle disposizioni che garantiscono

l'autonomia della provincia, sarebbe ravvisabile l'illegittimità

costituzionale dell'art. 18 in questione per violazione dell'art. 9,

n. 9, dello statuto che attribuisce alla provincia la materia della

utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a

scopo idroelettrico.

2. - La provincia autonoma di Bolzano, nel suo ricorso, impugna

numerose norme della legge n. 10 del 1991 (e, segnatamente, gli artt.

2, primo comma, 4, primo, terzo, quarto e quinto comma, 8, 9, 10, 13,

17, 18 e 38) per violazione di molteplici parametri costituzionali,

svolgendo considerazioni solo in parte coincidenti con quelle

contenute nel ricorso dell'altra provincia autonoma.

Ricordato che la materia regolata dalla legge n. 10 è

disciplinata, nel territorio provinciale, oltreché da disposizioni

del c.d. pacchetto per l'Alto Adige (misure 30 e 118), da specifiche

norme statutarie (artt. 12, 13 e 14), dalle relative norme di

attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 e 26 marzo 1977 n. 235), dal

sistema finanziario provinciale (titolo VI dello statuto, modificato

con legge 30 novembre 1989 n. 386), da leggi statali di principio che

derogano alla disciplina nazionale ( tra cui la legge 12 aprile 1983

n. 127), ed infine dalla legge provinciale 5 maggio 1987 n. 11, che

reca nuove norme sul contenimento dei consumi energetici e lo

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, la provincia ricorrente

denuncia in primo luogo l'illegittimità costituzionale dell'art. 2

della legge che, subordinando l'esercizio delle competenze

provinciali alle direttive del CIPE per il coordinato impiego degli

strumenti di intervento nella specifica materia e limitandosi a

prevedere che le province autonome siano soltanto "sentite"

nell'adozione delle dette direttive, violerebbe (oltre agli altri

parametri sopra citati, anche) l'art. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28, e l'art. 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11, dello

statuto speciale, che riconoscono competenze, rispettivamente,

primarie e secondarie nelle diverse materie ivi indicate, nonché gli

artt. 16, primo comma, 104 e 107 del medesimo statuto.

In particolare la ricorrente sottolinea che l'art. 9 delle norme

di attuazione, recate dal d.P.R. 26 marzo 1977 n. 235, in materia di

produzione e distribuzione di energia idroelettrica, prevede la

costituzione di un comitato paritetico composto di rappresentanti

dello Stato e della provincia, al quale è affidata, tra le altre,

una competenza del tutto identica a quella attribuita al CIPE dalla

norma impugnata.

Nel ricorso si sostiene, poi, che l'art. 4, della legge - prevedendo l'adozione di regolamenti governativi per definire i criteri

generali tecnico-costruttivi per l'edilizia sovvenzionata e

convenzionata (primo comma), per gli impianti di interesse agricolo,

zootecnico e forestale (terzo comma), nonché le modalità di

contenimento dei consumi energetici in materia di trasporti (quinto

comma) - inciderebbe in materie affidate alla competenza primaria

della provincia in forza dell'art. 8, nn. 3, 5, 6, 10 e 17, dello

statuto (tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e

popolare; urbanistica e piani regolatori; tutela del paesaggio;

edilizia sovvenzionata; viabilità e acquedotti), dello stesso art.

8, nn. 9, 16 e 21 (artigianato; alpicoltura e parchi; agricoltura e

foreste), e ancora dell'art. 8, nn. 17 e 18 (viabilità,

comunicazioni e trasporti).

Inoltre il quarto comma del medesimo art. 4, che prevede

l'adozione di un analogo regolamento governativo per la fissazione

dei criteri di progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione

degli impianti termici e aspetti connessi, invaderebbe ad avviso

della ricorrente la competenza provinciale, dal momento che la

materia è già compiutamente disciplinata dall'art. 9 delle norme di

attuazione recate dal d.P.R. 26 marzo 1977 n. 235 e dalla ricordata

legge provinciale n. 11 del 1987. L'illegittimità costituzionale

deriverebbe, pertanto, dalla violazione delle citate norme di

attuazione.

Nel ricorso, poi, è impugnato l'art. 5 della legge che, imponendo

alla provincia l'individuazione di bacini (primo comma) e la

predisposizione di un piano (secondo comma), rispettivamente,

"d'intesa" e "in coordinamento" con l'ENEA, oltreché, per quanto

concerne la predisposizione del piano, "d'intesa" con gli enti

locali, e prevedendo il potere sostitutivo del Ministro

dell'industria anziché del Governo, senza alcun preavviso alla

provincia (quarto comma) ed infine imponendo ai comuni determinati

adempimenti (quinto comma), si porrebbe in contrasto con gli artt.8,

n. 24 (opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria), 9 n.

9 (utilizzazione delle acque pubbliche per piccole derivazioni a

scopo idroelettrico), e 8, nn. 5 (urbanistica) e 10 (edilizia) dello

statuto, oltreché con l'art. 14, ultimo comma, del medesimo statuto,

ai sensi del quale per le grandi derivazioni l'utilizzazione delle

acque pubbliche avviene in base ad un piano generale stabilito

d'intesa tra lo Stato e la provincia in un apposito comitato

paritetico.

L'art. 8 della legge sarebbe poi viziato di incostituzionalità

perché sottrarrebbe alla competenza provinciale la potestà di

concedere agevolazioni a sostegno di diversi settori, prevedendo

soltanto la delega per l'esercizio delle relative funzioni

amministrative, in violazione degli artt. 8, nn. 9, 17, 18, 20, 21

(artigianato, viabilità, turismo, agricoltura), 9, nn. 3 e 11

(commercio, sport), 15 (assegnazione alla provincia di quote di

stanziamenti statali per l'incremento delle attività industriali) e

16, primo comma (potestà amministrativa della provincia), dello

statuto.

Analoghe censure sono rivolte all'art. 9 della legge e agli artt.

10 e 13 ivi richiamati, che disciplinerebbero settori ricompresi in

materie affidate alla competenza primaria o secondaria della

provincia. In particolare l'art. 9 violerebbe anche l'art. 5 della

legge sulla finanza regionale e provinciale (l. n. 386 del 1989) -

che è una legge rinforzata, in quanto varata d'intesa con la

provincia - ove si prevede l'assegnazione pro-quota degli

stanziamenti e non un sistema in cui la provincia raccoglie e

trasmette soltanto domande di finanziamento e, sulle somme residue,

decide direttamente il solo ministro.

Egualmente incostituzionali sarebbero gli artt. 17 e 18 della

legge che, dettando le modalità di concessione, cumulo e revoca dei

contributi in settori di competenza provinciale, si porrebbero in

contrasto con gli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 24 e 28, 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11, 12, 13, 14, 15 e 16, primo

comma, dello statuto.

Da ultimo è impugnato l'art. 38 della legge che dispone la

ripartizione e la riduzione dei fondi in violazione del titolo VI

dello statuto (autonomia finanziaria provinciale) e della legge

rinforzata n. 386 del 1989.

3. - La regione autonoma Valle d'Aosta impugna gli artt. 2, primo

comma, 4, primo, terzo e quinto comma, 5, primo, secondo, quarto e

quinto comma, 8, 9, 10, 13, 17, 18 e 38 della legge n. 10 del 1991,

per violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dello

statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) e delle norme di

attuazione recate dal d.P.R. 27 dicembre 1985 n. 1142 in materia di

industria, commercio, produzione e trasformazione di energia.

In più la ricorrente invoca, quale ultimo parametro, la

violazione dell'art. 116 della Costituzione perché la legge sospetta

di incostituzionalità, quando fa riferimento alla preventiva

consultazione delle regioni, pone quelle a statuto speciale sullo

stesso piano di quelle a statuto ordinario, senza considerare la

particolare autonomia delle prime.

4. - In tutti e tre i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri con autonomi atti, nei quali ricorda in via

generale che la legge impugnata è attuativa del piano energetico

nazionale e costituisce, unitamente alla coeva legge n. 9 del 1991,

un complesso organico e coordinato di norme dettate in riferimento ad

un programma di grande interesse nazionale, che supera e assorbe ogni

interesse locale e settoriale.

Per quanto riguarda i ricorsi delle province autonome di Trento e

di Bolzano, l'Avvocatura generale dello Stato ne contesta la

fondatezza sottolineando: che alcune censure si rivolgono avverso

norme di carattere tecnico, rispondenti ad esigenze generali del

paese, di esclusiva competenza statale; che sono tutt'altro che

irrazionali forme di raccordo operativo con l'ENEA, ente pubblico con

funzioni dello Stato dotato di specifica e primaria competenza

tecnica; che il previsto potere sostitutivo dello Stato è esercitato

pur sempre sentendo gli enti locali interessati; che i contributi

disposti dalla legge sono di carattere aggiuntivo rispetto a quelli

provinciali e la funzione di erogazione con fondi statali ben può

essere oggetto di delega; che alcune delle materie invocate nei

ricorsi sono affidate alla competenza concorrente delle province

autonome di Trento e di Bolzano, da esercitarsi nel rispetto

dell'interesse nazionale e dei principi stabiliti dalle leggi dello

Stato; che anche le invocate competenze primarie sono condizionate

dal perseguimento dell'interesse nazionale e dall'attuazione delle

riforme economico-sociali, tra le quali può legittimamente

ricomprendersi il nuovo piano energetico nazionale; che, infine, in

relazione all'impugnativa dell'art. 38 della legge, non è consentito

alle ricorrenti avanzare pretese circa il mantenimento di

stanziamenti già disposti, quando i vecchi benefici siano assorbiti

in quelli nuovi di maggiore spessore e funzionalità.

In relazione, invece, alle questioni sollevate dalla regione

autonoma Valle d'Aosta, la difesa dello Stato ne sostiene la

inammissibilità, in quanto non sarebbero specificate le singole

censure mosse alle varie disposizioni della legge; nel merito,

comunque, ne sostiene la infondatezza per gli stessi motivi svolti

negli altri giudizi.

5. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie la

provincia autonoma di Bolzano, la regione della Valle d'Aosta e la

difesa dello Stato per ribadire le rispettive tesi.

6. - Sempre in prossimità dell'udienza, ma comunque tardivamente,

la società Edison ha depositato tre atti di intervento nei quali

chiede, in via preliminare, che la Corte si pronunci

sull'ammissibilità degli stessi, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione e al principio del contradditorio; nel merito, svolge

considerazioni sia d'ordine generale sul significato della legge, sia

in relazione alle singole censure. Considerato in diritto

1. - Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione

autonoma Valle d'Aosta hanno impugnato alcune norme della legge 9

gennaio 1991, n.10 (Norme per l'attuazione del piano energetico

nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) perché

avrebbero, in violazione di numerosi parametri costituzionali, invaso

le competenze legislative ed amministrative riconosciute dai

rispettivi statuti nelle materie da esse disciplinate.

Le censure contenute nel ricorso della provincia autonoma di

Trento riguardano gli artt. 4, primo, terzo e quinto comma, 5, 9,

primo comma, e 18 della legge, che violerebbero gli artt. 8, nn. 5,

9, 10, 17, 18, 20, 21 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 11; 16 dello statuto

speciale nonché le norme del titolo VI dello stesso statuto,

concernente l'autonomia finanziaria provinciale, e le relative norme

di attuazione.

La provincia autonoma di Bolzano nel proprio ricorso censura norme

in parte identiche e in parte diverse, e precisamente gli artt. 2,

primo comma, 4, primo, terzo, quarto e quinto comma, 5, primo,

secondo, quarto e quinto, 8, 9, 10, 13, 17, 18 e 38 della legge, per

violazione degli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 24, 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10, 11; 12; 13; 14; 15; 16, primo comma;

104 e 107 dello statuto e delle relative norme di attuazione, di cui

in particolare i d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e 26 marzo 1977, n.

235, nonché "delle disposizioni della legge 30 novembre 1989, n. 386

e dell'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127".

La regione autonoma Valle d'Aosta denuncia sia la legge nel suo

complesso che in particolare gli artt. 2, primo comma, 4, primo,

terzo e quinto comma, 5, primo, secondo, quarto e quinto comma, 8, 9,

10, 13, 17, 18 e 38, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 11 e 12 dello statuto regionale nonché dell'art. 116 della

Costituzione, sostenendo la lesione di proprie competenze primarie e

concorrenti in diverse materie e il mancato rispetto della propria

posizione quale soggetto ad autonomia differenziata.

2. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei tre

ricorsi sono in parte coincidenti, in parte analoghe e comunque

connesse, onde i relativi giudizi possono essere riuniti per essere

decisi con unica sentenza.

3.1. - Preliminarmente devono essere dichiarati inammissibili, in

quanto in ogni caso tardivi, i singoli atti di intervento depositati

nella cancelleria di questa Corte in data 2 ottobre 1991 dalla Edison

s.p.a. nei giudizi relativi ai tre ricorsi.

3.2. - Deve poi essere esaminata la eccezione di inammissibilità

delle questioni proposte dalla regione autonoma Valle d'Aosta,

formulata dall'Avvocatura generale dello Stato all'atto della sua

costituzione in giudizio, sotto il profilo che non sarebbero

specificate le singole censure mosse alle varie disposizioni di

legge, ma verrebbero solo, nell'impugnativa, formulate "ipotesi di

contrasto di un gruppo di norme statali con un complesso di norme

dello statuto speciale".

L'eccezione deve essere accolta perché la ricorrente si limita ad

affermare che la legge e, in particolare, dieci articoli di essa

sarebbero "gravemente lesivi delle competenze primarie e concorrenti

della regione autonoma .. essendo stata ignorata la posizione

riconosciuta .. da norme di rilevanza costituzionale ed essendo state

disattese le norme dello statuto che la prevedono". Quindi il

ricorso, dopo avere fatto riferimento a dieci articoli dello statuto,

prosegue con l'elencazione delle materie affidate alla competenza

regionale (urbanistica, artigianato, edilizia, tutela del paesaggio,

flora e fauna, agricoltura e foreste, acquedotti e lavori pubblici,

turismo e industria alberghiera, comunicazione e trasporti, opere

idrauliche ed utilizzazione delle acque pubbliche, edilizia

scolastica, concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico)

senza specificare, se non per alcune ed in modo del tutto

insufficiente, le singole questioni, che non risultano perciò

sollevate ciascuna in riferimento allo specifico parametro statutario

di riferimento, onde l'inammissibilità della parte del ricorso

concernente le censure rivolte contro i vari articoli della legge.

3.3. - La Corte, poi, rileva d'ufficio l'inammissibilità della

questione sollevata dalla regione Valle d'Aosta nei confronti della

legge nel suo complesso: data la genericità della censura, non è

possibile difatti configurare i precisi termini della questione che

si è inteso proporre.

Al riguardo e in via generale, questa Corte ha più volte

affermato (sentenze nn. 517 del 1989, 998, 1111 del 1988, 459 del

1989 e 85 del 1990) che in ogni questione di costituzionalità

sollevata nei ricorsi in via principale, l'onere della motivazione ha

la sua giustificazione logica nell'esigenza di dedurre il presupposto

della impugnazione, onde consentire il vaglio in limine litis della

concreta sussistenza dello specifico interesse a ricorrere in

relazione alle singole disposizioni impugnate, nonché nella esigenza

di determinare l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di

costituzionalità. Nel caso in esame le norme che compongono la legge

n. 10 del 1991 non costituiscono un corpo unitario, sicché la

motivazione, già insufficiente per le questioni riferite a singole

norme, non può valere nei riguardi della legge nel suo complesso.

3.4. - Parimenti inammissibile è la questione sollevata,

anch'essa dalla regione autonoma Valle d'Aosta, nei confronti

dell'intera legge n. 10 del 1991, in riferimento all'art. 116 della

Costituzione, nel rilievo che questa, nel prevedere la consultazione

delle regioni, porrebbe sullo stesso piano quelle a statuto speciale

e quelle a statuto ordinario. Osserva al riguardo la Corte che, oltre

alla genericità dei motivi posti a fondamento della questione, in

ogni caso le regioni a statuto speciale, diversamente da quanto è

dato di riscontrare nella specie, possono invocare la salvaguardia di

proprie competenze solo facendo riferimento alle norme statutarie che

fissano i modi ed i limiti della loro competenza e, quindi, la sola

circostanza che in una determinata disciplina esse siano state

equiparate alle regioni a statuto ordinario è priva di conseguenze

sul terreno della legittimità costituzionale, qualora non venga

dedotta la violazione di precisi parametri statutari.

3.5. - Il ricorso della Valle d'Aosta, considerato in tutti i suoi

aspetti, è perciò inammissibile.

4. - Per consentire, nel loro giusto inquadramento, l'esame delle

questioni sollevate dalle province autonome, è utile precisare che

la legge 9 gennaio 1991, n. 10, che rappresenta, unitamente alla

coeva legge n. 9 del 1991, uno degli strumenti predisposti per

l'attuazione del piano energetico nazionale (d'ora in avanti

denominato PEN), reca norme in materia di risparmio energetico e di

contenimento del consumo di energia negli edifici ed ha lo scopo,

dichiarato nella relazione illustrativa del relativo disegno di

legge, di favorire, attraverso un uso razionale dell'energia, lo

sviluppo economico-sociale del paese e la competitività del sistema

produttivo nazionale, salvaguardando al tempo stesso le fondamentali

esigenze di tutela dell'ambiente e della salute umana.

La normativa prevede, quindi, una serie di interventi, in linea

con le indicazioni programmatiche del PEN, dirette "ad una stabile e

sistematica gestione della offerta e anche della domanda di energia

attraverso l'adeguamento delle normative, gli incentivi e gli

interventi pubblici". Il titolo I reca la revisione della

legislazione vigente (legge 29 maggio 1982, n. 308) in materia di

risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di

energia; il titolo II introduce una nuova disciplina organica per il

contenimento dei consumi negli edifici, in sostituzione della legge

30 aprile 1976, n. 373, e il titolo III detta le disposizioni

finanziarie.

Da una constatazione di insieme, la legge si presenta quindi come

diretta a realizzare un preminente interesse nazionale, di carattere

generale, non suscettibile di frazionamento a livello locale, nel

presupposto della rispondenza del risparmio energetico ad esigenze

unitarie dell'economia del paese.

Tuttavia, pur in presenza di tali indubitabili esigenze unitarie,

va anche considerato che il settore dell'energia incide su altri

diversi settori sociali ed economici, di sviluppo produttivo e di

benessere in genere, alcuni dei quali ricompresi nella sfera di

competenza delle regioni o delle province autonome in relazione alle

materie di loro spettanza.

In presenza di siffatta realtà si manifesta l'esigenza di un

coordinamento procedimentale dei diversi enti pubblici di livello

costituzionale titolari di proprie attribuzioni, da attuarsi mediante

forme idonee a salvaguardare gli interessi pubblici non omogenei

affidati alla cura dei vari enti pubblici nel rispetto del diverso

grado di autonomia di ciascuno di essi, secondo il principio, più

volte affermato da questa Corte, della leale collaborazione tra Stato

e soggetti delle autonomie. Ed è alla luce di tali principi che deve

essere affrontato l'esame delle specifiche questioni.

5.1. - L'art. 2 della legge, denunciato dalla provincia autonoma

di Bolzano, prevede che il CIPE fissi le "direttive per il coordinato

impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione

della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei

settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti

rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici".

La norma dispone che molti soggetti partecipino al procedimento

per la determinazione di dette direttive, e tra questi coinvolge

anche le regioni e le province autonome, prevedendo all'uopo che esse

vengano "sentite".

La doglianza della ricorrente muove dal rilievo che la norma,

subordinando alle direttive del CIPE l'esercizio delle competenze

provinciali dirette all'uso razionale dell'energia, al risparmio

energetico e allo sviluppo delle relative fonti, si porrebbe in

contrasto con le norme statutarie in materia di energia (artt. 12, 13

e 14), con quelle che indicano le competenze provinciali primarie e

secondarie in numerose materie (artt. 8 e 9), con il principio del

parallelismo tra competenze legislative e amministrative (art. 16),

nonché con le misure 30 e 118 del c.d. pacchetto per l'Alto Adige e

le relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974,

n. 381 e 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e

distribuzione di energia elettrica, le quali prevedono all'uopo un

comitato misto paritetico di coordinamento delle esigenze nazionali e

provinciali incaricato dei medesimi compiti attribuiti al CIPE dalla

norma impugnata. Viene inoltre denunciata la violazione del titolo VI

e degli artt. 104 e 107 dello statuto e "del principio sancito" dalla

legge 21 aprile 1983, n. 127.

5.2. - La questione, considerata in riferimento ai vari parametri

invocati, non è fondata nei sensi che verranno qui precisati.

La norma impugnata, difatti, affida al CIPE di dettare direttive

"per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale al fine

di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1" e cioè quelli "di

migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i

consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità

ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di

qualità della vita"; per il conseguimento di tali fini si indicano

taluni strumenti, quali "l'uso razionale dell'energia, il

contenimento dei consumi .., l'utilizzazione delle fonti rinnovabili

.., la riduzione dei consumi specifici .. nei processi produttivi,

una più rapida sostituzione degli impianti .., anche attraverso il

coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo

dimostrativo e di produzione industriale".

Considerate, da un canto, la rilevanza sul piano nazionale delle

finalità che la legge intende perseguire e, dall'altro, la

complessità dei previsti interventi, che coinvolgono competenze

statali e regionali nei diversi comparti economici interessati,

appare ragionevole che il legislatore si sia dato carico di disporre

il necessario coordinamento delle azioni e degli strumenti pubblici

di intervento, affidando il compito di dettare le necessarie

direttive, per la prima volta entro 180 giorni dall'entrata in vigore

della legge e successivamente con cadenza almeno triennale, ad un

organo interministeriale di programmazione (CIPE) coadiuvato dai

pareri di una serie di altri ministri responsabili dei diversi

settori interessati dalla nuova disciplina nonché delle regioni e

delle province autonome.

Per queste considerazioni le competenze provinciali, nelle varie

materie invocate dalla ricorrente mediante riferimento a più

parametri, non possono ritenersi lese dalle funzioni attribuite al

CIPE, proprio al fine di una coordinata attuazione del PEN e quindi

per un indubbio interesse nazionale rivolto a più settori

interessati ai problemi energetici, in una visione unitaria dei

medesimi. Non può ritenersi, però, che le suddette funzioni

affidate al CIPE sostituiscano quelle che le norme di attuazione

(art. 9 d.P.R. n. 235 del 1977) attribuiscono al comitato misto

paritetico di coordinamento per le attività elettriche, perché, nel

silenzio della legge, devesi ritenere che siano in ogni caso fatte

salve le competenze di detto comitato nei limiti in cui gli sono

attribuite. E ciò perché le norme di attuazione sono espressione di

una "competenza legislativa atipica" ( sentenza n. 224 del 1990)

diretta a specificare la norma statutaria, esigendo il rispetto da

parte del legislatore ordinario in virtù del carattere di norme

interposte che in tal modo assumono. Di conseguenza, in mancanza di

una chiara manifestazione di volontà della norma impugnata, diretta

ad escludere la competenza del comitato misto paritetico, la norma

stessa deve essere interpretata nel senso di far salvi i compiti

istituzionali attribuiti al comitato stesso nei limiti della materia

che lo riguarda.

Resta quindi ferma la possibilità per la provincia autonoma, nel

caso che le direttive del CIPE interferiscano in concreto con le

competenze in tal modo garantite, di far valere le proprie ragioni in

sede di conflitto di attribuzione.

6.1. - L'art. 4 della legge è impugnato da entrambe le province

autonome nei commi primo, terzo e quinto, nonché, dalla sola

provincia di Bolzano, anche nel comma quarto, assumendo entrambe le

ricorrenti la invasione delle competenze legislative in materia

urbanistica, edilizia, trasporti e impianti di interesse agricolo

(art. 8 nn. 5, 10, 18 e 21 dello statuto) e delle connesse competenze

amministrative (art. 16 dello statuto) ed inoltre (la sola provincia

di Bolzano) la violazione delle proprie attribuzioni in materia di

tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare,

tutela del paesaggio, artigianato, alpicoltura e parchi per la

protezione della flora e della fauna, viabilità e acquedotti (art.

8, nn. 3, 6, 9, 16, 17), anche in relazione alle norme di attuazione

(art. 9 d.P.R. 235 del 1977), queste ultime per il solo quarto comma

impugnato.

Dispongono le norme che, per facilitare il raggiungimento degli

obiettivi fissati nella legge, con regolamenti statali saranno

definiti i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per

l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, pubblica e privata (primo

comma) e i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione

degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale (terzo

comma); saranno altresì dettate le disposizioni per il contenimento

dei consumi di energia riguardanti gli impianti termici ed aspetti

connessi (quarto comma) nonché le reti e le infrastrutture relative

ai trasporti e ai mezzi di trasporto terrestre, ed aereo pubblico e

privato (quinto comma).

Salva l'ipotesi di cui al quinto comma, è poi sempre previsto che

i detti regolamenti siano adottati sentiti, oltre il Consiglio

nazionale delle ricerche e l'ENEA (o gli enti energetici, per

l'ipotesi del quarto comma), anche le regioni e le province autonome.

Mentre la provincia di Bolzano contesta in radice che possa essere

emanato un regolamento statale in materie di competenza provinciale,

la provincia di Trento formula la sua censura in modo più

articolato.

Quest'ultima ricorrente, infatti - dopo aver ricordato che l'art.

16, secondo comma, della legge fa salva la potestà delle province

autonome di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi

energetici nelle materie di loro competenza, ma esclude "le

prescrizioni tecniche rispondenti a esigenze di carattere nazionale

contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE" - rileva

che non è "chiaro se tale clausola di salvaguardia significhi che la

provincia conserva la potestà di dettare norme anche in deroga a

quelle dei regolamenti statali riguardanti materie in tutto o in

parte di competenza provinciale .. salve le sole prescrizioni

tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale .., ovvero se

tutte le norme dei regolamenti .. sono dalla legge considerate

prescrizioni tecniche .. (di quel tipo), come tali inderogabili dalla

provincia". La provincia di Trento, di conseguenza, formula questa

censura in via cautelativa, per il caso che gli art. 4 e 16

suindicati siano da interpretare nel secondo dei modi indicati.

6.2. - Le questioni non sono fondate.

Osserva in proposito la Corte che nelle norme impugnate non è

prospettabile invasione di competenze provinciali, per la

considerazione che esse si limitano a demandare a fonti regolamentari

l'adozione di un complesso di norme tecniche che rispondono ad

esigenze di carattere unitario per l'intero territorio del paese, in

vista del perseguimento delle finalità, di rilievo nazionale,

inerenti al risparmio energetico.

Si tratta invero di definire criteri costruttivi e tipologie

comuni da valere per tutto il territorio dello Stato, se si intende

concretamente conseguire l'obiettivo di rilevanza nazionale di un

risparmio nell'uso dell'energia, in considerazione della limitatezza

delle risorse disponibili e della dipendenza dall'estero negli

approvvigionamenti. Ed una valutazione di tal genere, senza violare

le competenze regionali e provinciali, ben può essere affidata, per

gli aspetti squisitamente tecnici sui quali essa si basa, ad una

regolamentazione dello Stato, non coinvolgendo scelte ed indirizzi

d'ordine politico-amministrativo spettanti ai soggetti di autonomia

nelle materie loro attribuite (sentenze n. 924 del 1988, n. 242 del

1989 e n. 139 del 1990, n. 49 del 1991).

Quanto poi all'eventuale inconveniente posto in evidenza dalle

ricorrenti - le quali sostengono che nonostante la salvaguardia delle

competenze di Trento e Bolzano, dichiarata dall'art. 16, secondo

comma, della legge, con le limitazioni ivi indicate, le impugnate

norme della legge finirebbero con il far considerare come

prescrizioni tecniche inderogabili dalle province anche norme

regolamentari che in sostanza tali non dovessero risultare - osserva

la Corte che, qualora dovesse verificarsi in concreto un' evenienza

del genere, resterebbe comunque ferma la possibilità per le province

autonome di far valere, nei confronti dei regolamenti, con i mezzi

apprestati dall'ordinamento e nelle sedi opportune, eventuali

compressioni od invasioni delle loro competenze.

7.1. - Vanno poi esaminate le questioni di legittimità

costituzionale che entrambe le province autonome hanno proposto nei

confronti dell'art. 5 della legge.

La norma prevede che le regioni e le province autonome, entro un

determinato termine, individuino, "d'intesa con l'ENEA", i bacini

energetici idonei per la realizzazione degli interventi diretti

all'uso razionale e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia

(primo comma) e predispongano, "d'intesa con gli enti locali e le

loro aziende" inseriti nei bacini di cui sopra, ed "in coordinamento

con l'ENEA", un proprio piano relativo all'uso delle fonti

rinnovabili di energia (secondo comma); detto piano dovrà contenere

una serie di indicazioni circa il fabbisogno energetico, le fonti

disponibili, la localizzazione degli impianti, la destinazione dei

finanziamenti e le priorità degli interventi (terzo comma). In caso

di inadempimento dei soggetti incaricati di tali compiti ed in

sostituzione di questi, è previsto che il Ministro dell'industria

provveda con proprio decreto "su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti

locali interessati" (quarto comma); quindi si dispone che i comuni

con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedano, nei

rispettivi piani regolatori generali, uno specifico piano relativo

all'uso delle fonti rinnovabili di energia (quinto comma).

Le ricorrenti lamentano che la previsione di un'intesa o di un

coordinamento, ai fini di atti di programmazione, tra un ente

politico territoriale (la provincia autonoma) e un ente funzionale

tecnico (l'ENEA) è di per sé lesiva delle attribuzioni provinciali

programmatorie e che la lesione è ancor più grave perché la norma,

che dispone la sostituzione del ministro in caso di inadempimento,

non tiene conto che questo può dipendere esclusivamente dal

disaccordo dell'ENEA, il quale verrebbe così ad assumere un ruolo

condizionante delle prerogative delle province autonome. Inoltre, il

potere sostitutivo non risponderebbe nemmeno ai criteri richiesti

dalla giurisprudenza costituzionale, perché è affidato ad un

singolo ministro, anziché al Governo, e perché è

esercitabile, senza alcuna previa diffida, dopo la semplice audizione

degli enti locali e non delle province autonome.

Mentre, poi, la provincia autonoma di Trento nel suo ricorso si

limita ad affermare che l'art. 5, censurato nei soli commi primo,

secondo e quarto, è lesivo dell'autonomia provinciale, la provincia

autonoma di Bolzano sostiene che i commi primo, secondo, quarto e

quinto violerebbero le competenze statutarie in materia di opere

idrauliche (art. 8 n. 24), di utilizzazione delle acque pubbliche,

escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, n. 9),

nonché di urbanistica e di edilizia (art. 8 n. 5 e 10), anche in

riferimento alle norme di attuazione.

7.2. - Le questioni sono parzialmente fondate.

Pur se non è contestabile che lo Stato abbia il potere di

modulare la propria azione nei termini che ritenga più opportuni,

coinvolgendo nei procedimenti di propria competenza diversi soggetti

istituzionali, anche al fine di favorire la preventiva composizione

dei conflitti che possano insorgere per l'influenza che le

attribuzioni statali abbiano su altre materie affidate alla

competenza regionale o provinciale, è viceversa lesiva delle

attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni o alle province autonome l'imposizione ad esse, nell'ambito di settori

riconosciuti di loro spettanza - quali, nella specie,

l'individuazione nei rispettivi territori dei bacini energetici che

costituiscano le aree più idonee per la realizzazione degli

interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti

rinnovabili - di moduli procedimentali che condizionino in radice

l'esercizio delle riconosciute attribuzioni. Così, come nella specie, quando la norma statale faccia dipendere la conclusione del

procedimento da un'intesa con un ente strumentale dello Stato,

prevedendosi addirittura il potere sostitutivo dell'autorità

centrale nel caso che l'intesa non venga raggiunta, senza considerare

che tale evenienza può anche verificarsi, non per inadempimento

delle province autonome, ma per disaccordo dell'ENEA.

L'utilità dell'apporto delle conoscenze tecniche di un organismo

specializzato, qual'è l'ENEA, può essere conseguita, senza ledere

competenze provinciali, mediante l'audizione di un parere di tale

organismo che si inserisca nell'iter procedimentale, senza peraltro

impedirne la conclusione, che rientra nell'esclusiva valutazione degli

enti istituzionali dotati di autonomia, specie se di natura

differenziata. Il primo comma dell'art. 5 della legge è, pertanto,

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che le

province autonome individuino detti bacini "d'intesa con l'ENEA",

anziché "sentito l'ENEA".

7.3. - Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche nei confronti

del secondo comma del medesimo art. 5, nella parte in cui prevede che

le province autonome predispongano il rispettivo piano "d'intesa con

gli enti locali e le loro aziende". Valgono in proposito

considerazioni analoghe a quelle prima svolte e che inducono a

constatare l'illegittimità della previsione legislativa che fa

dipendere l'adempimento richiesto alle province autonome da una

presunta contitolarità di attribuzioni degli enti locali, anche in

vista dell'esigenza di pervenire comunque, nello spirito della legge,

alla conclusione dei procedimenti. L'art. 5, secondo comma, deve,

pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella

parte in cui prevede l'intesa, anziché il parere degli enti locali e

delle loro aziende.

7.4. - Diversamente, invece, non può reputarsi lesiva delle

competenze provinciali la previsione che il piano provinciale sia

predisposto anche "in coordinamento con l'ENEA". A prescindere dalla

definizione atecnica usata dal legislatore, va considerato che la sua

diversità rispetto a quella indicata nel primo comma ("d'intesa")

dello stesso articolo induce a ritenere che si sia voluto fare

riferimento ad un parere tecnico da richiedere all'ENEA ed in tal

senso interpretata la norma non viola alcun parametro statutario.

7.5. - Quanto poi alle censure riferite al quarto comma dell'art.

5 e cioè al potere sostitutivo ivi previsto, mentre non è

censurabile, sulla base di precedenti decisioni di questa Corte

(sentt. nn. 49 e 37 del 1991, 85 del 1990 e 101 del 1989) che tale

potere sia dalla legge conferito ad un singolo ministro, in quanto

autorità di Governo, ed in relazione ad attività provinciali prive

di discrezionalità nell' an (pena la mancata attuazione del piano

energetico nazionale) ed assoggettate ad un termine perentorio,

devesi viceversa rilevare che la previsione del potere in questione

non è rispettosa del principio di leale collaborazione tra lo Stato

e le province autonome, poiché non vengono dettate idonee garanzie

procedimentali. Non può difatti considerarsi sufficiente allo scopo

la previsione che il Ministro dell'industria senta preventivamente

"gli enti locali", non potendosi in tale locuzione, anche per ragioni

sistematiche connesse al complesso delle norme dell'art. 5,

ricomprendere le province autonome, ma attenendo essa solo agli enti

locali minori. Di conseguenza, l'attribuzione del contestato potere

sostitutivo è illegittima, nella parte in cui la norma non prevede

che siano preventivamente sentite le province autonome sulle ragioni

del mancato adempimento (sent. n. 37 del 1991 cit., n. 85 del 1990

cit., n. 830 del 1988, n. 304 del 1987).

7.6. - Inammissibile, in quanto generica e priva di ogni

motivazione, è invece la censura della provincia autonoma di Bolzano

riferita al quinto comma dell'art. 5 della legge.

8.1. - Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8,

9, 10 e 13 della legge, sollevate dalla provincia autonoma di

Bolzano, possono per connessione essere esaminate congiuntamente,

unitamente alla questione che la provincia di Trento propone nei

confronti del solo art. 9.

Le norme impugnate prevedono la concessione di contributi in conto

capitale a sostegno di iniziative dirette al risparmio energetico e

all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia nell'edilizia (art.

8), nei settori industriale, artigianale e terziario (art. 10) e nel

settore agricolo (art. 13) e dispongono che le funzioni

amministrative concernenti la erogazioni di detti contributi siano

delegate alla regioni e alle province autonome di Trento e di

Bolzano, che devono esercitarle nel rispetto di direttive emanate dal

Ministro dell'industria al fine di "uniformare i criteri di

valutazione delle domande, le procedure e le modalità" da osservare

(art. 9, primo e secondo comma). Conseguentemente si dispone in

ordine alla richiesta di finanziamenti al Ministero dell'industria da

parte degli enti destinatari della delega, alla ripartizione dei

fondi ad opera del CIPE, al loro sollecito impegno, alla destinazione

di eventuali residui, nonché alla verifica dell'effettivo

conseguimento di risparmio energetico e, in caso di esito negativo,

alla revoca dei contributi concessi (commi terzo e seguenti dello

stesso art. 9). Le province autonome ricorrenti, quella di Trento in

modo espresso, quella di Bolzano implicitamente, rilevano che le

disposizioni in esame riproducono in sostanza la normativa posta

dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, nel capo II ("contributi ed

incentivi"), ove si prevedeva la stessa delega nei loro riguardi, e

che tale normativa, da esse impugnata dinanzi a questa Corte, fu poi

sostituta dall'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127 -

sopravvenuta nelle more del giudizio di costituzionalità della prima

- proprio al fine esplicito di salvaguardare le competenze delle

province autonome in materia di contenimento dei consumi energetici e

di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Vengono quindi denunciate, nei ricorsi ora in esame, la riappropriazione da parte

dello Stato, con le norme impugnate, di quelle competenze, che a

norma degli artt. 8 e 9 dello statuto sono di spettanza delle province autonome, e la connessa violazione delle competenze

amministrative e del sistema finanziario delle stesse province

autonome.

8.2. - Le questioni sono fondate. Va in primo luogo

rilevato che la delega delle funzioni amministrative concernenti la

concessione e la erogazione dei predetti incentivi finanziari,

disposta dall'art. 9 della legge anche nei riguardi delle province

ricorrenti, è in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 16,

secondo comma, della stessa legge, secondo cui "resta ferma la

potestà delle province autonome di Trento e Bolzano di emanare norme

legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo

delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro

competenza". L'ovvia considerazione che i contributi di cui si discute sono destinati a settori che rientrano nelle materie provinciali

e il precedente intervento correttivo del legislatore nazionale, di

per sé già significativo, inducono alla dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 9 citato, nella parte in cui

include, nella delega delle funzioni amministrative e nel

procedimento di ripartizione dei finanziamenti ivi previsti, anche le

province autonome di Trento e Bolzano, dettando rigorosi e

dettagliati criteri e modalità di concessione dei contributi e di

riparto degli stanziamenti che non devono invece valere per le

ricorrenti, dovendosi per esse fare applicazione delle disposizioni

statutarie e del sistema di finanziamento ivi disciplinato. Tale

dichiarazione coinvolge necessariamente l'art. 38, anch'esso

impugnato per ragioni connesse. Quest'ultimo articolo, nel

presupposto di una delega generalizzata, riguardante cioè anche le

province autonome, dispone in ordine alla ripartizione dei fondi

comprendendo nelle stesse modalità le quote destinate alle medesime

province autonome, laddove, una volta riconosciuto che le funzioni

rientrano tra quelle di loro spettanza, il finanziamento deve

avvenire in favore della province autonome in forma differenziata,

secondo le modalità relative alle funzioni proprie delle province

stesse. In tale pronuncia restano assorbite le questioni di

legittimità costituzionale formulate dalla provincia di Bolzano nei

confronti delle altre norme impugnate (artt. 8, 10 e 13, primo

comma), che devono essere interpretate nel senso che i precetti ivi

contenuti non si rivolgono alle ricorrenti.

8.3. - Deve, poi, in

accoglimento di specifica censura della stessa provincia autonoma di

Bolzano, dichiararsi la illegittimità costituzionale del secondo

comma, dell'art. 13 citato, che impone anche alle province autonome

di promuovere "con le associazioni di categoria degli imprenditori

agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di

interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo",

poiché la prescrizione riguarda la materia dell'agricoltura devoluta

alla competenza provinciale esclusiva (art. 8, n. 21, statuto), che,

per di più, è espressamente fatta salva dall'art. 16, secondo

comma, della legge.

9. - La provincia autonoma di Bolzano solleva,

poi, una specifica questione di legittimità costituzionale dell'art.

17 della legge, denunciando che le norme ivi previste in tema di

"concessione, cumulo e revoca dei contributi" inciderebbero in ben 19

materie di propria competenza, di tipo esclusivo o concorrente, e

violerebbero anche altri parametri statutari. La questione non è

fondata. Il primo comma dell'articolo impugnato prevede che tutti i

contributi disposti dalla legge, sia quelli di competenza regionale o

provinciale (artt. 8, 10 e 13) sia quelli di competenza statale

(artt. 11, 12 e 14), sono cumulabili con le incentivazioni

eventualmente recate da altre leggi a carico del bilancio dello

Stato; diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nulla

invece si prevede, né nel primo né nei commi successivi che

attengono ad aspetti diversi, in ordine alla "concessione" e alla

"revoca" di contributi di spettanza provinciale. Dovendosi, pertanto,

intendere la questione come riferita al solo primo comma cit., va

rilevato che la previsione normativa non è lesiva di alcuna

competenza provinciale, dal momento che essa si limita a disporre il

cumulo delle provvidenze recate dalla legge con altre eventuali, ma

sempre poste a carico dello Stato.

10. - L'art. 18 della legge, che

indica le "modalità di concessione ed erogazione dei contributi", è

denunciato da entrambe le province in quanto invasivo di loro

competenze. Le censure riguardano in realtà il solo primo comma

dell'articolo, concernendo gli altri commi aspetti che non sono stati

oggetto di specifici rilievi. Le questioni, così formulate, non

sono ammissibili. Come mostra di riconoscere nel suo ricorso la

provincia autonoma di Trento, la quale perciò formula la sua censura

in modo dubitativo, il primo comma della norma impugnata si riferisce

espressamente ai soli contributi di spettanza dello Stato, indicati

negli artt. 11, 12 e 14 che non hanno formato oggetto di questioni di

legittimità costituzionale e rispetto ai quali le ricorrenti hanno

dimostrato di non avere alcun interesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile il ricorso della regione autonoma Valle

d'Aosta indicato in epigrafe;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli

della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano

energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di

risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di

energia):

- art. 5, primo comma, nella parte in cui prevede che le province

autonome di Trento e Bolzano individuano i bacini, ivi considerati,

"d'intesa con" anziché "sentito" l'ENEA;

- art. 5, secondo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani

"d'intesa con" anziché "sentiti" gli enti locali e le loro aziende;

- art. 5, quarto comma, nella parte in cui non prevede un congruo

preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome

di Trento e di Bolzano, in ordine all'esercizio dei poteri

sostitutivi ivi disciplinati;

- artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province

autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla

concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per

queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie;

- art. 13, secondo comma, nella parte in cui prevede che anche la

provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie

professionali ivi indicate;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 9 gennaio 1991,

n. 10, sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso

in epigrafe, in riferimento all'art. 8, nn. 5 e 10, dello statuto

speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di

attuazione;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1991 n. 10,

sollevate, con i rispettivi ricorsi in epigrafe, dalla provincia

autonoma di Trento in riferimento all'art. 9 n. 9 dello statuto

speciale e dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli

artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28; 9,

nn. 3, 8, 9, 10, 11; 12; 13; 14; 15; 16, primo comma, dello statuto

speciale;

5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 9

gennaio 1991, n. 10 sollevata, con il ricorso in epigrafe, dalla

provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5,

6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10, 11;

12; 13; 14; 16, primo comma; titolo VI; 104 e 107 dello statuto

speciale; alle misure 30 e 118 del pacchetto per l'Alto Adige e

all'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo, terzo e quinto comma, della legge

9 gennaio 1991, n. 10, sollevata con il ricorso in epigrafe dalla

provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 10,

18 e 21; 16 dello statuto speciale;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo, terzo, quarto, quinto comma della

legge 9 gennaio 1991, n. 10 sollevata, con il ricorso in epigrafe,

dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn.

3, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 21 dello statuto speciale ed alle norme

di attuazione contenute nell'art. 9 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235;

8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 10 e 13,

primo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sollevate, con il

ricorso in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano in

riferimento agli artt. 8, nn. 8, 9, 17, 20, 21; 9, nn. 3, 11; 15; 16,

primo comma, dello statuto speciale e all'art. 5 della legge 30

novembre 1989, n. 386;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 della legge 9 gennaio 1991 n. 10

sollevata, con il ricorso in epigrafe, dalla provincia autonoma di

Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 24, 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10, 11; 12; 13; 14; 15 e 16,

primo comma, dello statuto speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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