Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 15

settembre 1990, n. 262, e relativa legge di conversione 19 novembre

1990, n. 334 (Misure urgenti per il finanziamento del saldo della

maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e

disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria

relativa all'anno 1990), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana,

Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna,

Provincia di Bolzano, Regione Campania, Provincia di Trento, Regioni

Lazio e Sicilia, notificati rispettivamente il 16, 18, 19, 20 ottobre

1990, il 5 novembre 1990, il 10, 19, 17, 14, 18 e 19 dicembre 1990,

depositati in cancelleria il 23, 24, 25, 27 ottobre 1990, il 14

novembre 1990, il 14, 20, 21, 28 dicembre 1990 ed iscritti ai nn. 63,

64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del

registro ricorsi 1990, nonché nel giudizio per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del medesimo decreto-legge n. 262 del

1990, convertito nella legge n. 334 del 1990, promosso con ricorso

della Regione Marche, notificato il 19 dicembre 1990, depositato in

cancelleria il 7 gennaio 1991 ed iscritto al n. 1 del registro

conflitti 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Alberto Predieri per la Regione Toscana, Gian

Paolo Zanchini e Fausto Cuocolo per la Regione Liguria, Gustavo

Romanelli per la Regione Valle d'Aosta, Valerio Onida per le Regioni

Lombardia e Piemonte e per la Provincia di Trento, Giandomenico

Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Roland Riz per la Provincia di

Bolzano, Sergio Ferrari e Michele Scudiero per la Regione Campania,

Giorgio Recchia per la Regione Lazio, Silvio De Fina e Giuseppe Fazio

per la Regione Sicilia, Franco Gaetano Scoca per la Regione Marche e

l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con sei distinti ricorsi, regolarmente depositati e

notificati, le Regioni Toscana, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia,

Piemonte ed Emilia-Romagna hanno contestato la legittimità

costituzionale del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 (Misure

urgenti per il finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa

agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della

maggior spesa sanitaria relativa al 1990).

Con ulteriori distinti ricorsi, regolarmente depositati e

notificati, le medesime Regioni, più le Province autonome di Trento

e di Bolzano e le Regioni Campania, Lazio e Sicilia hanno contestato

la legittimità costituzionale della legge 19 novembre 1990, n. 334,

che ha convertito in legge il suddetto decreto-legge.

2. - Le Regioni Toscana, Lazio e Valle d'Aosta hanno impugnato

l'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 262 del 1990, convertito

senza modificazioni, il quale, riferendosi alle maggiori spese

sanitarie indicate nell'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n.

382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (cioè al disavanzo

sanitario per gli anni 1987 e 1988), dispone che la quota di

finanziamento con oneri di ammortamento a carico dello Stato sia, per

il 1990, del 20 per cento e, per il 1991, del 25 per cento. Secondo

le ricorrenti, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3, 81 e

119 della Costituzione, poiché in modo irragionevole e immotivato

limiterebbe retroattivamente il concorso dello Stato al ripiano del

disavanzo sanitario per gli anni 1987 e 1988, già determinato per

l'anno 1990 nella misura del 35 per cento, senza che siano

intervenuti, a partire dalla data di entrata in vigore del citato

decreto-legge n. 382 del 1989, mutamenti legislativi e di fatto tali

da giustificare la diminuzione del predetto concorso. Ciò varrebbe

tanto più ove si considerasse che la Corte costituzionale (v. sentt.

nn. 245 del 1984 e 452 del 1989) ha più volte affermato che non

possono essere addossati alle regioni oneri non imputabili a

decisioni delle regioni stesse, oneri che nel caso, oltre ad essere

non quantificati né quantificabili, sarebbero posti a carico delle

ricorrenti senza la contestuale assegnazione delle risorse

finanziarie necessarie a farvi fronte.

La sola Regione Toscana contesta altresì l'adozione della

disposizione impugnata sotto il profilo della violazione dell'art. 97

della Costituzione, in combinato disposto con le norme costituzionali

precedentemente invocate come parametro, dal momento che

l'addossamento alle regioni di nuovi oneri con effetto immediato

impedirebbe alle stesse una efficace e corretta manovra finanziaria.

Le Regioni Lombardia e Piemonte hanno impugnato la medesima

disposizione in via meramente eventuale, nel senso che, ove essa

dovesse essere interpretata come vòlta a prevedere l'assunzione solo

parziale da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui a

ripiano del disavanzo per gli anni 1987 e 1988, e non già come norma

riguardante la sola quota dei disavanzi della gestione sanitaria (45

per cento) da ripianare attraverso mutui con oneri di ammortamento a

totale carico dello Stato, l'art. 1, primo comma, violerebbe l'art.

81, quarto comma, e l'art. 119 della Costituzione, anche in relazione

all'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all'art. 3, sesto

comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, in quanto dalla

disposizone impugnata conseguirebbe l'addossamento alle regioni della

parte residua.

3. - Le Regioni Lombardia, Piemonte e Campania censurano l'ultima

parte del secondo comma dell'art. 1, laddove si dispone che per

l'assunzione dei mutui previsti dal primo comma dello stesso articolo

non si applicano i limiti vigenti in materia per le regioni e le

province autonome. Secondo le ricorrenti, ove fosse interpretata nel

senso di ritenere che gli oneri relativi ai mutui disciplinati dal

primo comma concorrano a determinare il "tetto" dell'indebitamento

delle regioni, la disposizione impugnata lederebbe l'art. 119 della

Costituzione, dal momento che l'autonomia finanziaria ivi assicurata

dovrebbe essere ritenuta comprensiva della garanzia della capacità

di indebitamento, nonché l'art. 81, quarto comma, della

Costituzione, in riferimento all'art. 26 della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e all'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, dal momento

che "l'assorbimento di una capacità di indebitamento residua della

regione si tradurrebbe indirettamente in un accollo di un onere alla

regione per la copertura dei deficit delle unità sanitarie locali,

nuovo onere cui non corrisponde l'attribuzione di nuove risorse".

4. - La legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, introdotto in

sede di conversione, è contestata sotto vari profili dalle Regioni

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Lazio, nonché dalla Province

autonome di Trento e di Bolzano.

4.1. - Le nominate ricorrenti (ad eccezione della Provincia di

Bolzano) dubitano che sia violato tanto il principio della certezza

dei bilanci (art. 81, quarto comma, della Costituzione), quanto

l'autonomia finanziaria - garantita alle regioni ordinarie dall'art.

119 della Costituzione e a quelle speciali dai relativi articoli di

Statuto - per effetto della disposizione, contenuta nell'art. 2-bis,

primo periodo, la quale prevede che le eccedenze di spesa per il

1989, rispetto alle entrate complessive registrate dalle unità

sanitarie locali e dagli altri enti del settore, siano coperte in via

prioritaria con i proventi derivanti dall'alienazione totale o

parziale dei beni patrimoniali di cui agli artt. 61, 65 e 66 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, che non siano soggetti a vincoli di

qualsiasi natura (beni dei disciolti enti mutualistici attribuiti ai

comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali; beni

già di pertinenza degli enti locali con destinazione ai servizi

igienico-sanitari trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione

alle unità sanitarie locali). Secondo le ricorrenti,

l'illegittimità costituzionale di tale disposizione deriverebbe dal

fatto che essa porrebbe a carico delle regioni oneri la cui copertura

sarebbe meramente eventuale e, comunque, fondata su beni appartenenti

ai comuni e dei quali le regioni non avrebbero la disponibilità.

Le Regioni Lombardia e Piemonte e la Provincia autonoma di Trento

dubitano, altresì, che sia violato il principio costituzionale di

ragionevolezza, in quanto il meccanismo di ripianamento del disavanzo

previsto dall'art. 2- bis del decreto-legge n. 262 del 1990 sarebbe

palesemente irrazionale considerato che la riduzione del patrimonio

non potrebbe non comportare una riduzione delle entrate ovvero un

aumento delle spese in relazione alla tipologia dei beni interessati

alla alienazione.

Le Regioni Lazio e Valle d'Aosta, nonché la Provincia di Trento,

eccepiscono l'illegittimità costituzionale della medesima

disposizione anche in riferimento alle norme che attribuiscono loro

la competenza legislativa in materia di beni destinati allo

svolgimento delle funzioni di assistenza sanitaria e ospedaliera

(rispettivamente: artt. 117 della Costituzione; 3 dello Statuto per

la Valle d'Aosta; 9 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige). Tale

competenza, peraltro già esercitata, risulterebbe lesa in relazione

alla disciplina relativa all'alienazione dei beni patrimoniali (procedure, regole sul reimpiego del ricavato, etc.).

4.2. - Le Regioni Piemonte e Lombardia, nonché la Provincia di

Trento, impugnano altresì l'art. 2-bis, secondo periodo, il quale

prevede che i disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri

enti sanitari non suscettibili di copertura mediante alienazione dei

beni siano ripianati attraverso operazioni di mutuo da stipularsi con

gli istituti indicati dal Ministro del tesoro e alle condizioni

stabilite dallo stesso Ministro. Tale disposizione lederebbe

l'autonomia finanziaria e contabile delle regioni, le quali non solo

sarebbero tenute a indebitarsi, ma dovrebbero farlo anche alle

condizioni fissate dal Ministro.

4.3. - Le stesse ricorrenti di cui al punto precedente contestano

la legittimità costituzionale anche dell'art. 2-bis, terzo periodo,

il quale dispone che agli oneri di ammortamento relativi ai mutui di

cui al periodo precedente dello stesso articolo, valutati in lire

1500 miliardi a decorrere dal 1993, le regioni debbano far fronte con

specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e

vincolate a decorrere dall'anno 1993. Secondo le ricorrenti, tale

disposizione lederebbe il principio della copertura del bilancio,

desumibile dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal

momento che al relativo onere non farebbe riscontro alcuna

attribuzione di risorse, tale non potendosi considerare, per la sua

genericità, ipoteticità ed eventualità, il ricordato riferimento

alle quote del Fondo sanitario nazionale.

4.4. - Un'ultima censura all'art. 2- bis è formulata, in

relazione all'ultimo periodo, dalle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte,

Lombardia, Lazio e dalle Province di Trento e di Bolzano. Ad avviso

delle ricorrenti, la previsione di una commissione di vigilanza sugli

atti di alienazione "nominata dalla regione o provincia autonoma e

presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative che si

avvale della valutazione dei locali uffici tecnici erariali",

lederebbe le competenze legislative - di tipo esclusivo per le

regioni speciali e le province autonome (artt. 2, lett. a), dello

Statuto della Valle d'Aosta; 8, n. 1, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) e di tipo concorrente per le regioni ordinarie (art. 117

della Costituzione) - ed amministrative (art. 118 della Costituzione;

art. 4 dello Statuto valdostano e art. 16 dello Statuto per il

Trentino-Alto Adige) ad esse attribuite in materia di organizzazione

dei propri uffici.

La stessa disposizione è censurata dalla Provincia di Bolzano in

riferimento ai medesimi parametri, nonché all'art. 54, primo comma,

n. 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, anche per la

previsione che le commissioni di vigilanza debbono avvalersi delle

valutazioni tecniche degli uffici statali anziché di quelle dei

corrispondenti uffici provinciali.

5. - Tutte le ricorrenti contestano la legittimità costituzionale

dell'art. 3 sotto svariati profili.

Tale articolo, al comma primo, stabilisce che le regioni possono

autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti gestori di

servizi sanitari finanziati con quote del Fondo sanitario nazionale

"ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in

eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il

bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di

assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse

per ciascun ente". Nella formulazione originaria del decreto-legge,

siffatto meccanismo autorizzatorio era collegato a un sistema di

ripianamento, previsto al terzo comma, in base al quale le spese

effettivamente sostenute a fronte delle autorizzazioni concesse dalle

regioni o dalle province autonome venivano finanziate dalle stesse

regioni o province con mezzi propri di bilancio ovvero mediante

l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili ovvero mediante la

contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere,

anche in deroga alle vigenti disposizioni, avvalendosi per la

copertura delle relative rate di ammortamento anche delle entrate

tributarie previste dall'art. 6 della legge n. 158 del 1990. In sede

di conversione l'art. 3 è stato modificato al terzo comma con la

previsione che le spese effettivamente sostenute in conseguenza delle

autorizzazioni di cui al primo comma sono assunte a carico delle

regioni e delle province autonome e finanziate con operazioni di

mutuo i cui oneri di ammortamento, fino alla concorrenza di lire

90.000 per cittadino residente, sono a carico dello Stato, mentre la

differenza residua della spesa, per il 25 per cento, è addossata

alle regioni e alle province autonome, le quali vi provvedono con gli

stessi mezzi già previsti nel testo originario del comma modificato,

e, per il restante 75 per cento, viene coperta mediante l'accensione

di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

5.1. - Le ricorrenti, pur riconoscendo che le modifiche introdotte

in sede di conversione siano senz'altro meno gravose delle

disposizioni contenute nel testo originario, ritengono tuttavia che

anche alla versione definitiva debbano estendersi i dubbi di

legittimità costituzionale fatti valere originariamente nei

confronti del decreto-legge, i quali si basano sul principio,

presente nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui non possono

essere addossati alle regioni oneri relativi a spese delle quali le

stesse regioni non hanno alcuna responsabilità. Ed è noto,

continuano le ricorrenti, che la spesa sanitaria, per un verso,

dipende da decisioni assunte al livello statale (spesa farmaceutica,

convenzioni, personale) e, per altro verso, è legata alla

soddisfazione di esigenze connesse al godimento di diritti

fondamentali dei cittadini, primo fra tutti il diritto alla salute

garantito dall'art. 32 della Costituzione. Per tali ragioni e a causa

della insufficiente stima del fabbisogno del Fondo sanitario

nazionale, concludono le ricorrenti, il disavanzo sarebbe

inevitabile, non quantificabile e non imputabile a scelte regionali.

Di qui deriverebbe, dunque, la lesione dell'autonomia finanziaria

garantita alle regioni e alle province autonome (artt. 119 della

Costituzione; titolo VI dello Statuto per il Trentino-Alto Adige e

legge 30 novembre 1989, n. 386; titolo III dello Statuto valdostano e

legge 26 novembre 1981, n. 690; titolo V dello Statuto siciliano),

nonché la violazione delle norme costituzionali attributive di

competenza in materia sanitaria (artt. 117 e 118 della Costituzione,

artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; artt.

3, lett. l), e 4 dello Statuto valdostano; art. 17, lett. b) e c)

dello Statuto siciliano) e la lesione del principio di copertura

finanziaria (art. 81, quarto comma, della Costituzione) e di quello

di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione).

5.2. - Inoltre, riguardo alla censura relativa all'art. 81, quarto

comma, della Costituzione, le ricorrenti, con varia accentuazione,

rilevano come si sia in presenza di nuovi oneri per le regioni e

come, quindi, la legge avrebbe dovuto prevederne idonea copertura. A

loro avviso, quest'ultima non è affatto assicurata dall'impugnato

art. 3, il quale, mentre riconoscerebbe che si tratta di nuovi oneri

laddove indica nuovi mezzi di copertura, non provvederebbe tuttavia a

fornire le risorse adeguate. Tali, infatti, non sarebbero, certo, gli

ordinari mezzi di bilancio delle regioni (e delle province autonome),

né, la quota del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e

vincolata di cui all'art. 3, comma 3-quater (essendo destinata ad

altre spese sanitarie delle stesse regioni e province autonome), né

l'alienazione dei beni patrimoniali (che, oltre a dover essere

disposta dagli enti proprietari, darebbe luogo a una diminuzione

patrimoniale o a minori entrate nel caso di beni da reddito), né,

tantomeno, le entrate tributarie previste dalla legge n. 158 del 1990

(la quale, peraltro, non era applicabile alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del decreto impugnato, non essendo

stati emanati a quella data i decreti legislativi delegati, e dalla

quale, comunque, deriverebbero introiti inferiori ai disavanzi e agli

oneri di ammortamento da coprire). Queste ultime entrate tributarie,

peraltro, non sarebbero riferibili alle regioni ad autonomia speciale

e alle province autonome, poiché, come sottolineano le difese di

tali enti, la legge n. 158 del 1990 è espressamente limitata alle

regioni a statuto ordinario.

Sulla predetta base, comune a tutte le ricorrenti, alcune fra

queste ultime innestano poi argomenti più particolari e profili di

incostituzionalità ulteriori, di cui si dà conto nei sottoparagrafi

seguenti.

5.3. - Le Regioni Toscana, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna,

Sicilia e la Provincia autonoma di Trento si soffermano sul

significato da attribuire alla disposizione per la quale le regioni

(e le province autonome) "possono autorizzare" l'assunzione di

impegni in eccedenza alla quota del Fondo sanitario spettante alle

unità sanitarie locali.

Premesso, come sottolinea in particolare la Regione Toscana, che

l'imposizione di un onere a carico delle regioni ad esercizio

finanziario 1990 ormai quasi concluso appare palesemente arbitraria e

irrazionale, questo elemento - unito al rilievo (sottolineato da

tutte le ricorrenti indicate all'inizio di questo sottoparagrafo) che

il meccanismo autorizzatorio previsto concerne "spese

improcrastinabili e di assoluta urgenza", e perciò non adottabili in

base a scelte discrezionali, ma inevitabili al fine del corretto

espletamento del servizio sanitario - porterebbe alla ulteriore

conclusione, esplicitata soprattutto dalle Regioni Piemonte e

Lombardia, che l'autorizzazione regionale non sembra essere una vera

e propria autorizzazione a spendere, ma appare piuttosto consistere

in una mera autorizzazione a contabilizzare e a pagare spese e debiti

già assunti. Si tratterebbe, pertanto, non già di un insieme di

misure volte al contenimento della spesa sanitaria, ma piuttosto

della ripartizione tra Stato e regioni di un disavanzo già

verificatosi, disavanzo che, anche se non fosse "autorizzato" dalle

regioni, ricadrebbe sullo Stato, titolare di un servizio (quello

sanitario) di cui le regioni sono semplicemente enti organizzatori.

Se così è, come ha in particolare osservato la Regione Siciliana,

la prevista "autorizzazione" non sarebbe altro che "un mero atto di

controllo preventivo dello Stato affidato alle regioni sulla

rispondenza delle spese alle caratteristiche con le quali la norma le

ha qualificate".

Né varrebbe obiettare, come precisa in particolare la Regione

Emilia-Romagna, che, poiché alle regioni viene fatto carico

"soltanto" di una quota pari a circa il 20 per cento del deficit, si

sarebbe rispettato in tal modo il principio presente nella

giurisprudenza costituzionale, secondo il quale allo Stato deve esser

addossata la parte essenziale della spesa sanitaria, ma non

necessariamente tutta la spesa. Infatti, a parte il rilievo che si

tratterebbe comunque di una cifra elevata per enti aventi una finanza

sostanzialmente derivata, in realtà si potrebbe far carico alle

regioni di quella parte che, diversamente dal caso in questione,

potrebbe essere imputata all'esercizio o al mancato esercizio delle

potestà regionali sulla base di criteri prestabiliti, verificabili

e, comunque, ragionevoli.

5.4. - La Regione Valle d'Aosta prospetta alcuni profili di

legittimità costituzionale dell'art. 3 non sollevati da altre

ricorrenti. Oltre alla lesione dei parametri già indicati, la

predetta Regione deduce la violazione degli artt. 38, quarto comma, e

116 della Costituzione, nonché degli artt. 6 e 12 del proprio

Statuto.

Mentre l'art. 116 della Costituzione viene invocato come norma

posta generalmente a tutela della specialità dell'autonomia della

ricorrente, l'art. 38, quarto comma, della Costituzione viene

specificamente invocato sul presupposto che l'assistenza per

malattia, rientrando pacificamente nella sicurezza sociale, dovrebbe

essere annoverato fra le attività la cui soddisfazione costituisce

un dovere costituzionale dello Stato (v. sent. n. 91 del 1972).

Sicché, considerato che la Valle d'Aosta ha potestà legislativa

integrativa e attuativa soltanto riguardo all'assistenza ospedaliera,

appare illegittimo l'obbligo di ripianamento dei disavanzi per un

servizio i cui costi dovrebbero invece gravare, per l'art. 38, sullo

Stato.

Inoltre, la Regione Valle d'Aosta deduce la violazione dell'art.

12 del proprio Statuto, il quale dispone che per provvedere a scopi

determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Valle,

come nel caso del ripianamento del deficit delle unità sanitarie

locali, lo Stato assegna con legge alla stessa Regione contributi

speciali.

5.5. - Censure più particolari avverso il medesimo art. 3 sono

state prospettate dalla Regione Siciliana, la quale - oltre alla

lesione dei parametri costituzionali sul bilancio e sull'autonomia

finanziaria (artt. 81 e 119) e a quelli statutari sulle proprie

potestà in materia di sanità, di deliberazione sui bilanci, di beni

patrimoniali disponibili, di autonomia finanziaria e di assorbimento

delle entrate dovute dallo Stato a titolo di contributo di

solidarietà (artt. 17, lettere b) e c), 19, 34, 36, 38) - prospetta

la lesione degli artt. 32 e 97 della Costituzione. Il primo, infatti,

sarebbe violato in quanto, nel tutelare la salute, oltreché come

diritto fondamentale, come interesse della collettività,

collettività che non può essere impersonata che dallo Stato,

comporterebbe l'obbligo di quest'ultimo di sostenere l'onere

finanziario per assicurare la salute dei cittadini. L'art. 97 della

Costituzione sarebbe, invece, violato in quanto le disposizioni

impugnate mortificherebbero il principio del buon andamento

dell'azione amministrativa ivi sancito.

6. - In tutti i giudizi promossi tanto nei confronti del decreto-legge quanto nei confronti della relativa legge di conversione si è

costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che

le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.

Dopo aver ricordato che gli attiimpugnati costituiscono il

completamento di una complessiva manovra, avviata con la legge n. 37

del 1989, vòlta a realizzare il contenimento della spesa sanitaria,

l'Avvocatura dello Stato rileva, in via generale, che il riferimento

all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, operato da tutte le

ricorrenti in relazione a ciascuna censura, sarebbe del tutto

improprio, dal momento che, ad avviso della parte resistente, nel

caso "non si tratta della copertura di maggiori spese derivanti dalla

nuova legge (.. .. ..), ma del ripianamento di oneri finanziari

derivanti dal vertiginoso accrescersi delle spese per il servizio

sanitario nazionale", dovuto a "un complesso di ragioni sociali ed

economiche sopravvenute e non prima prevedibili".

Con riferimento alle censure mosse all'art. 1, l'Avvocatura dello

Stato, riprendendo un'interpretazione prospettata nel ricorso della

Regione Emilia-Romagna, osserva che l'articolo impugnato contiene

disposizioni dirette, non già a modificare retroattivamente, ma a

completare l'intervento finanziario statale per l'integrale ripiano

dei disavanzi delle unità sanitarie locali per il biennio 1987-1988,

già avviato con il decreto-legge n. 382 del 1989, convertito nella

legge n. 8 del 1990.

In relazione all'art. 2-bis, introdotto in sede di conversione,

l'Avvocatura dello Stato rileva che la previsione della copertura

delle eccedenze di spesa per il 1989 mediante l'alienazione dei beni

patrimoniali indicati negli artt. 61, 65 e 66 della legge n. 833 del

1978 non potrebbe essere considerata lesiva di alcuna competenza

regionale (o provinciale), dal momento che si tratta di beni

appartenenti al patrimonio dei comuni, e non già delle regioni o

delle province autonome, beni che non sono direttamente destinati al

soddisfacimento delle finalità sanitarie e ospedaliere. Sicché,

conclude sul punto l'Avvocatura, "l'attività di coordinamento locale

chiesta in merito dal legislatore alle regioni e alle province

autonome, appare pienamente in linea con le prerogative degli enti

ricorrenti".

Riguardo alle censure formulate avverso l'art. 3, l'Avvocatura

dello Stato osserva che tale articolo "ha soltanto facoltizzato e non

obbligato le regioni e le province autonome ad assumere impegni in

eccedenza agli stanziamenti di bilancio entro peraltro i limiti

prequantificati dalle medesime regioni per spese improcrastinabili e

di assoluta urgenza". Ne consegue, per l'Avvocatura, che

l'applicabilità della preettta disposizione "è ovviamente

subordinata alle autonome valutazioni regionali e provinciali di

recepire o meno l'invito a cooperare attivamente e responsabilmente

in un settore, qual'è quello sanitario, caratterizzato da

particolari rapporti fra le varie specie di enti ed organizzazioni

cooperanti ed interagenti nella medesima materia". E, conclude

l'Avvocatura, proprio perché contiene disposizioni meramente

autorizzatorie, prive di alcuna efficacia impositiva di nuovi oneri e

dirette al fine di rispettare le scelte delle regioni, l'art. 3 ha

coerentemente indicato tutte le possibili forme di copertura della

maggior spesa sanitaria verificatasi per il 1990.

In altre parole, prosegue la resistente, di fronte a un

vertiginoso espandersi della spesa sanitaria, il legislatore, dovendo

bilanciare vari interessi di carattere primario, ha scelto di

autorizzare le regioni ad adottare autonome scelte, prevedendo i

necessari mezzi tecnici e procedimentali per il caso in cui le stesse

regioni addivengano alle determinazioni previste dalle disposizioni

impugnate. Né è vera, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato,

l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale le regioni non

avrebbero alcun potere di controllo sulla spesa sanitaria, dal

momento che gli oneri che le regioni possono addossarsi in

conseguenza dell'applicazione dell'art. 3 sarebbero tutti

controllabili in quanto strettamente connessi alle verifiche che esse

sono tenute a compiere sulle unità sanitarie locali. In ogni caso,

conclude l'Avvocatura, poiché la percentuale del disavanzo presunto

per il 1990 deriverebbe da impegni autorizzati dalle regioni o dalle

province autonome in eccedenza agli stanziamenti (e, pertanto,

riguarderebbe parte di una spesa che un'accurata gestione dei

controlli in sede locale potrebbe annullare o contenere), sarebbe

fuori luogo affermare che l'art. 3 addossa alle regioni e alle province autonome una quota di spesa sanitaria che dovrebbe essere a

carico dello Stato.

In ordine alle più particolari censure mosse dalle regioni a

statuto speciale e dalle province autonome in riferimento alle norme

statutarie che le riguardano, l'Avvocatura dello Stato osserva che le

predette regioni e province autonome sono legittimate a svolgere la

propria attività legislativa d'integrazione e di attuazione nella

materia in questione ove ritengano di voler concorrere alla

solidarietà richiesta, ma non imposta, dal legislatore.

7. - Con ricorso notificato il 19 dicembre 1990 e depositato il 7

gennaio 1991, la Regione Marche ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto legge

n. 262 del 1990, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, e,

in particolare, all'art. 3 del medesimo decreto come risultante dopo

la conversione.

Secondo la ricorrente, la lesione delle proprie competenze

deriverebbe dal fatto che l'atto impugnato pone a carico delle

regioni, al termine di un esercizio finanziario, spese ed oneri non

previsti e non prevedibili all'inizio dello stesso esercizio,

trattandosi di oneri cui avrebbe dovuto far fronte interamente il

Servizio sanitario nazionale. In secondo luogo, l'atto impugnato si

porrebbe contro i principi cui si ispira la disciplina del Servizio

stesso, tanto più che la spesa eccedentaria rispetto alle previsioni

per il 1990 riguarda la parte corrente e non è connessa ad alcun

intervento o mancato intervento delle regioni, ma è imputabile allo

Stato, il quale, per un verso, ha sottostimato le previsioni di spesa

e, per un altro, ha adottato provvedimenti che hanno aumentato il

volume della spesa per il 1990.

8. - Anche nel giudizio per conflitto di attribuzione si è

costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha

svolto difese identiche a quelle contenute nei precedenti atti di

costituzione (v. punto n. 6).

9. - In prossimità dell'udienza hanno depositato ulteriori

memorie difensive le Regioni Toscana, Valle d'Aosta, Piemonte,

Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, nonché le Province

autonome di Trento e di Bolzano, le quali, oltre a ribadire argomenti

già svolti nei primi scritti difensivi, ne hanno formulato di nuovi.

Pressoché tutte le ricorrenti, al fine di ribadire

l'irrazionalità del sistema previsto, sottolineano, innanzitutto,

come il provvedimento impugnato configuri in realtà un intervento

"tampone" vòlto ad addossare retroattivamente ad esercizio

finanziario quasi concluso oneri relativi a disavanzi già formatisi.

Questo elemento, se, per un verso, dimostrerebbe come sia improprio

parlare di autorizzazione o di facoltà di effettuare le operazioni

previste, trattandosi piuttosto di un potere-dovere, come lo

definisce la Regione Liguria, comportante scelte per nulla

discrezionali collegate a spese improcrastinabili e di assoluta

urgenza, per altro verso, proverebbe l'arbitrarietà con cui è stata

determinata la quota di spesa sanitaria posta a carico delle regioni,

tanto più se si considera che il costo medio pro-capite è

sensibilmente superiore alle 90.000 lire indicate nel decreto

impugnato (solo due regioni sarebbero, infatti, attestate su tale

livello). Allo stesso fine, le ricorrenti e, in particolare, la

Regione Toscana, rilevano l'irrazionalità della previsione di mutui

per ripianare spese correnti - previsione che comporterebbe un

inutile spreco di denaro pubblico, con violazione dell'art. 97 della

Costituzione - nonché l'arbitrarietà dell'obbligo per le regioni di

quantificare per ogni ente le spese fatte prima di procedere a nuove

autorizzazioni, trattandosi di adempimenti che è impossibile

espletare prima della fine dell'esercizio.

In replica alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato in

riferimento alle censure relative all'art. 81, quarto comma, della

Costituzione, le ricorrenti, e in particolare le Regioni Piemonte e

Lombardia, nonché la Provincia di Trento, rilevano che, ai fini del

rispetto del predetto precetto costituzionale, appare indifferente

che un onere venga evidenziato realisticamente per attività ancora

da svolgere ovvero che venga disposto a posteriori il ripiano dei

disavanzi, essendo rilevante, piuttosto, che nel provvedimento

adottato non risulti la contestuale previsione di idonea copertura o,

quantomeno, non sussista un'adeguata garanzia circa l'entità della

quota aggiuntiva del Fondo sanitario nazionale che a quegli oneri

dovrebbe far fronte.

Infine, la Regione Emilia-Romagna insiste soprattutto sul rilievo

che non potrebbe propriamente parlarsi di una specifica

responsabilità delle regioni per la spesa sanitaria laddove non sia

possibile per queste ultime esperire idonei controlli (anziché meri

controlli di legittimità), mentre la Regione Lazio ribadisce che lo

Stato non potrebbe autorizzare la vendita di beni immobili di

proprietà dei comuni, beni che, pertanto, potrebbero essere alienati

dai proprietari stessi, salva l'intesa con la regione (come prescrive

appunto una legge vigente nella stessa regione ricorrente). Considerato in diritto

1. - Le Regioni a statuto ordinario Toscana, Liguria, Lombardia,

Piemonte, Emilia-Romagna e la Regione a statuto speciale Valle

d'Aosta hanno presentato distinti ricorsi con i quali contestano la

legittimità costituzionale del decreto-legge 15 settembre 1990, n.

262, intitolato "Misure urgenti per il finanziamento della maggior

spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988, e disposizioni per il

finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa al 1990".

Le stesse Regioni, nonché le Regioni Campania, Lazio e Sicilia, e

le Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno presentato

distinti ricorsi di legittimità costituzionale avverso la legge 19

novembre 1990, n. 334, che ha convertito in legge, con modificazioni

ed integrazioni, il predetto decreto-legge.

Infine, la Regione Marche, con ricorso notificato il 19 dicembre

1990 e depositato il 7 gennaio 1991, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione allo stesso

decreto-legge n. 262 del 1990, convertito nella legge n. 334 del

1990.

Poiché tutti i ricorsi menzionati hanno ad oggetto disposizioni

identiche o fra loro connesse, contenute nel decreto-legge n. 262 del

1990, convertito con modificazioni nella legge n. 334 del 1990, i

relativi giudizi possono essere trattati congiuntamente per essere

decisi con un'unica sentenza.

2. - Non fondata è la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 262 del 1990, articolo

che è stato convertito senza modificazioni dalla legge n. 334 del

1990.

Nel riferirsi alla "maggior spesa sanitaria di cui all'art. 4 del

decreto-legee 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, non coperta con le

operazioni di finanziamento ivi previste", la disposizione impugnata

stabilisce che il disavanzo così risultante (relativo agli anni 1987

e 1988) va finanziato "mediante ulteriori operazioni di mutuo, con

onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i

limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere,

rispettivamente, entro gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e

delle province autonome con le aziende ed istituti di credito

ordinario e speciale, individuati ai sensi dell'art. 4, comma

secondo, lettera b), del citato decreto-legge 25 novembre 1989, n.

382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n.

8, e secondo condizioni, durata e modalità stabilite ai sensi della

predetta disposizione".

Ad avviso delle Regioni Toscana e Lazio, la disposizione ora

riferita violerebbe gli artt. 3, 81, quarto comma, e 119 della

Costituzione, sia in quanto limiterebbe retroattivamente il concorso

dello Stato al ripiano del disavanzo sanitario relativo agli anni

1987 e 1988 senza alcuna ragionevole motivazione e senza che sia

intervenuto, a partire dalla data di entrata in vigore del precedente

decreto-legge n. 382 del 1989, alcun fatto nuovo giustificativo della

ricordata limitazione, sia in quanto addosserebbe ai bilanci delle

regioni oneri non imputabili a decisioni di queste ultime e privi

della relativa copertura finanziaria. Sulla base di un'identica

interpretazione dell'art. 1, primo comma, quest'ultimo è altresì

impugnato con analoghi argomenti dalla Regione Valle d'Aosta, la

quale invoca come parametri di legittimità costituzionale che si

presumono violati gli artt. 81, quarto comma, e 116 della

Costituzione, nonché il titolo III del proprio Statuto speciale

(legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

La stessa disposizione contenuta nell'art. 1, primo comma, è

impugnata in via eventuale dalle Regioni Lombardia e Piemonte le

quali ipotizzano la violazione del principio della copertura

finanziaria (art. 81, quarto comma, in riferimento anche all'art. 26

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all'art. 3 della legge 14 giugno

1990, n. 158) e dell'autonomia finanziaria (art. 119 della

Costituzione), ove la disposizione impugnata fosse interpretata,

contrariamente a quel che appare, come vòlta a limitare il

prestabilito accollo, da parte dello Stato, degli oneri di

ammortamento dei mutui diretti al ripiano del disavanzo della spesa

sanitaria relativo agli anni 1987 e 1988.

Una censura particolare è, infine, proposta dalla Regione Toscana

nei confronti del medesimo articolo 1, primo comma, in riferimento

all'art. 97 della Costituzione, perché l'addossamento alle regioni

di nuovi oneri, con effetto immediato, impedirebbe alle stesse una

efficace e corretta manovra finanziaria.

Nessuna delle censure appena riferite può essere accolta poiché

non si può condividere l'interpretazione dell'art. 1, primo comma,

del decreto-legge n. 262 del 1990, sulla quale si sorreggono le relative impugnazioni. Come ha affermato l'Avvocatura dello Stato, l'art.

1, primo comma, è chiaramente diretto a completare la manovra di

ripianamento del disavanzo sanitario relativo al 1987 e al 1988 che

era stata avviata con il precedente decreto-legge n. 382 del 1989,

convertito nella legge n. 8 del 1990. Quest'ultimo, infatti, all'art.

4, secondo comma, prevedeva la copertura del disavanzo mediante mutui

con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato

limitatamente al 20 per cento con operazioni di mutuo da attivare

entro il 31 dicembre 1989 e al 35 per cento con operazioni da

attivare nell'anno 1990. In altri termini, la misura dell'intervento

previsto dal precedente decreto-legge riguardava complessivamente il

55 per cento del disavanzo prodottosi nella spesa sanitaria negli

anni 1987-1988. La disposizione impugnata, invece, prevede un

intervento finanziario diretto a coprire il restante 45 per cento del

disavanzo della spesa sanitaria degli stessi anni, come risulta

chiaramente dal rilievo che la misura dell'intervento ivi configurato

è limitato al 20 per cento del disavanzo per le operazioni da

assumere nel 1990 e al 25 per cento per quelle da attivare nel 1991.

Sicché deve escludersi che l'art. 1, primo comma, del decreto-legge

impugnato preveda un intervento finanziario sostitutivo del

precedente o, comunque, diretto a modificare (retroattivamente)

quello già disposto. Al contrario, l'intervento contestato si

aggiunge e integra il precedente senza comportare alcun onere

aggiuntivo a carico dei bilanci delle regioni o delle province

autonome, di modo che viene meno la premessa interpretativa sulla

quale si basano tutte le censure mosse all'art. 1, primo comma, del

decreto-legge n. 262 del 1990.

3. - Non fondata è anche la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultimo periodo, laddove

dispone che, in relazione alle operazioni di cui al comma precedente,

"non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle

vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome".

Secondo le Regioni Lombardia, Piemonte e Campania, tale

disposizione, potendo essere interpretata nel senso che i mutui

assumibili a norma dell'art. 1, primo comma, concorrono a determinare

il "tetto" di indebitamento delle regioni stesse, verrebbe a ledere

l'autonomia finanziaria costituzionalmente assicurata alle ricorrenti

(art. 119 della Costituzione), sotto specie di illegittima

limitazione alla capacità di indebitamento delle medesime regioni,

nonché l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, in riferimento

agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3 della legge 14

giugno 1990, n. 158, in quanto l'eventuale compressione della

capacità di indebitamento si tradurrebbe in un accollo alle regioni

dell'onere per la copertura dei deficit delle unità sanitarie

locali, onere al quale non corrisponde l'attribuzione di nuove

risorse. Anche in tal caso, tuttavia, l'interpretazione dalla quale

muovono le ricorrenti non può essere ascritta alla disposizione

impugnata. Quest'ultima, infatti, ha chiaramente il significato di

escludere che i mutui assunti a norma del comma precedente possano

essere computati tra quelli in relazione ai quali sono previsti

limiti alla capacità di indebitamento.

Più precisamente, in considerazione del rilievo che la

legislazione vigente preclude alle regioni di assumere mutui per il

finanziamento di spese correnti (v.: art. 10 della legge 16 maggio

1970, n. 281; art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335), l'art. 1

del decreto-legge impugnato, dopo aver autorizzato l'accensione di

mutui per il ripiano del disavanzo, si limita a esplicitare, con la

disposizione in esame, l'estraneità dei predetti mutui a quelli per

i quali è ammesso l'indebitamento regionale e, quindi,

l'inapplicabilità dei limiti relativi a quest'ultimo. Del resto, in

relazione a mutui, come quelli considerati, i cui oneri di

ammortamento sono a totale carico dello Stato, non avrebbe senso

affermare l'applicabilità dei limiti legali di indebitamento

previsti per le regioni, non essendo queste ultime i soggetti sui

quali viene addossato il relativo carico finanziario. Di qui deriva

la non fondatezza di qualsivoglia dubbio relativo all'asserito

contrasto della disposizione impugnata con l'autonomia finanziaria

garantita alle regioni dall'art. 119 della Costituzione e con il

principio di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

4. - Non fondate sono le varie questioni di legittimità

costituzionale che numerose ricorrenti hanno sollevato in relazione

all'art. 2-bis, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 334

del 1990.

4.1. - L'art. 2- bis è impugnato dalle Regioni Valle d'Aosta,

Piemonte, Lombardia, Lazio e dalla Provincia autonoma di Trento in

relazione al primo periodo, laddove si dispone che "le eccedenze di

spesa rispetto alle entrate complessive, registrate dalle unità

sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria

per l'esercizio 1989, sono coperte in via prioritaria con i proventi

derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni patrimoniali di

cui agli artt. 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non

soggetti a vincoli di qualsiasi natura".

Secondo le menzionate ricorrenti, la disposizione impugnata si

porrebbe in contrasto tanto con le norme costituzionali attributive

di competenza in materia sanitaria e di disposizione dei propri beni

patrimoniali (art. 117 della Costituzione, artt. 3, lett. l) e 4,

primo comma, dello Statuto della Valle d'Aosta, artt. 9, n. 10, e 16

dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) quanto con i principi di

certezza dei bilanci (art. 81 della Costituzione) e dell'autonomia

finanziaria (art. 119 della Costituzione; art. 3, lett. f) e titolo

III dello Statuto della Valle d'Aosta; titolo VI dello Statuto per il

Trentino-Alto Adige e legge 30 novembre 1989, n. 386), dal momento

che addosserebbe alle regioni oneri la cui copertura risulterebbe

meramente eventuale, essendo legata all'alienazione di beni dei quali

le regioni non avrebbero alcuna disponibilità e che in ogni caso

sono stati trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle

unità sanitarie locali. La stessa disposizione è altresì impugnata

dalla Provincia autonoma di Trento per lesione della propria

autonomia finanziaria e patrimoniale (titolo VI dello Statuto per il

Trentino-Alto Adige), dal momento che i beni di cui si dispone

l'alienazione apparterrebbero, secondo le norme vigenti

nell'ordinamento provinciale, al patrimonio della medesima

ricorrente. Infine, la disposizione in esame è impugnata dalle

Regioni Lombardia e Piemonte, nonché dalla Provincia autonoma di

Trento, sotto il profilo della violazione del principio di

ragionevolezza, sul presupposto che un meccanismo di ripianamento del

disavanzo come quello previsto sarebbe palesemente irrazionale, in

quanto alla riduzione del patrimonio degli enti interessati dovrebbe

conseguire una riduzione delle entrate (nel caso di alienazione di

beni da reddito) ovvero un aumento delle spese, dovuto alla

sostituzione dei beni alienati con altri diretti all'uso cui quelli

erano destinati.

Siffatte prospettazioni non possono essere condivise.

Contrariamente a quanto suppongono le ricorrenti, la disposizione

impugnata, nel prevedere l'alienazione dei beni indicati negli artt.

61, 65 e 66 della legge n. 833 del 1978 "non soggetti a vincoli di

qualsiasi natura", pone una norma più limitativa rispetto alla

generale possibilità di alienazione dei beni patrimoniali indicati

negli articoli appena citati, nel senso che, ai fini della copertura

del disavanzo relativo al 1989, considera, non già tutti i beni una

volta appartenenti a enti che prima del 1979 esercitavano forme di

assistenza sanitaria, ma soltanto quelli fra i beni suddetti che a

tale vincolo (come ad altri vincoli) siano sottratti o, comunque, non

siano soggetti. In altri termini, oggetto della disposizione

impugnata è l'alienazione di beni provenienti dagli enti che

erogavano prestazioni sanitarie che, prima del decreto-legge

impugnato, erano interessati al programma pluriennale di interventi

sul patrimonio sanitario pubblico, di cui all'art. 20 della legge 11

marzo 1988, n. 67, e al d.m. 29 agosto 1989, n. 321, finalizzato alla

ristrutturazione edilizia, ammodernamento tecnologico e realizzazione

di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Rispetto a tali beni la disposizione impugnata si limita a

stabilire che, nel reperire i mezzi finanziari necessari al disavanzo

sanitario relativo all'esercizio 1989, la regione (o la provincia)

dovrà fare riferimento prioritario ai beni da ultimo menzionati,

sempreché ovviamente siano attualmente posseduti dai comuni situati

nel proprio territorio o, nel caso della Provincia di Trento, dalla

Provincia medesima o dai comprensori. L'art. 2-bis, primo periodo,

pertanto, lascia del tutto impregiudicate le regole e le procedure

vigenti a proposito dell'alienazione dei predetti beni patrimoniali,

né impone in alcun modo alle regioni lo svincolo degli stessi beni

dalla loro attuale destinazione per far fronte alle esigenze connesse

al servizio sanitario. In sostanza, mentre gli artt. 65 e 66 della

legge n. 833 del 1978 prevedono "il reimpiego e il reinvestimento in

opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei

capitali ricavati" dalla alienazione dei beni svincolati, la

disposizione impugnata pone semplicemente una direttiva di politica

finanziaria che impegna le regioni e le province autonome,

allorquando raccolgano le risorse necessarie per provvedere al

ripiano del disavanzo relativo al 1989, a reperire prioritariamente i

fondi occorrenti attraverso l'alienazione dei beni indicati negli

artt. 65 e 66 della legge n. 833 del 1978 che non siano soggetti a

vincoli di qualsiasi natura, compreso quello della destinazione alle

unità sanitarie locali.

Sotto questo profilo, l'art. 2-bis, primo periodo, integra, seppure

in via del tutto temporanea e straordinaria, il disposto contenuto

negli artt. 65, secondo comma, e 66, ultimo comma, della legge n. 833

del 1978, i quali riservano al legislatore regionale (o provinciale)

la disciplina della destinazione, del reimpiego e del reinvestimento

dei proventi dell'eventuale alienazione dei beni indicati negli

stessi articoli, anteponendo la finalità della riduzione del

disavanzo delle unità sanitarie locali al reimpiego delle somme

ricavate dalla vendita dei beni svincolati.

Sulla base delle considerazioni svolte, non sono fondate le

censure mosse dalle ricorrenti all'art. 2-bis, primo periodo, dal

momento che non possono considerarsi lese le competenze regionali (e

provinciali) in materia sanitaria e quelle relative alla disposizione

del proprio patrimonio. Né può ritenersi violata l'autonomia

finanziaria regionale (e provinciale) da una disposizione che, di

fronte a un disavanzo che incide pesantemente sul deficit pubblico

nazionale, dà priorità al suo risanamento rispetto a progetti di

reimpiego e reinvestimento. Né, tantomeno, può riconoscersi alcun

fondamento alla pretesa lesione dell'art. 81, quarto comma, della

Costituzione, poiché, di fronte a una disposizione che stabilisce un

ordine prioritario nel reperimento delle risorse da utilizzare per

coprire un disavanzo di spesa, non può correttamente parlarsi di

legge di spesa ai sensi del ricordato art. 81.

4.2. - Priva di fondamento è altresì la questione di

legittimità costituzionale che le Regioni Lombardia e Piemonte e la

Provincia autonoma di Trento hanno sollevato nei confronti dell'art.

2-bis, secondo periodo, laddove si dispone che "i disavanzi delle

unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza

sanitaria che non dispongono di beni patrimoniali alienabili e le

eventuali eccedenze che non sia possibile coprire con le alienazioni

di cui sopra, determinati dalle regioni e province autonome con

criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della

sanità di concerto con quello del tesoro, sono ripianati dalle

regioni mediante operazioni di mutuo, da stipulare nel secondo

semestre dell'anno 1992, con le aziende e gli istituti di credito

ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del

tesoro, che ne definisce anche la durata e le modalità". Secondo le

ricorrenti, tale disposizione lederebbe la loro autonomia finanziaria

e contabile, in quanto le costringerebbe a contrarre debiti con gli

istituti indicati dal Ministro del tesoro e alle condizioni stabilite

dallo stesso Ministro.

In realtà, non può ravvisarsi alcuna lesione dell'autonomia

finanziaria e contabile delle regioni e delle province autonome ad

opera di una disposizione, la quale, pur prevedendo l'assunzione da

parte delle stesse regioni (e province autonome) di mutui per

ripianare le eccedenze di disavanzo non coperte dalle alienazioni

considerate al punto precedente, ne addossa gli oneri di ammortamento

allo Stato. Infatti, come risulta evidente dal periodo successivo del

medesimo articolo, l'imputazione dei predetti oneri a specifiche

quote del Fondo sanitario nazionale esclude ogni dubbio che anche per

i mutui ora considerati i relativi oneri di ammortamento debbano

essere addossati al bilancio dello Stato. Sicché non è affatto

illegittimo che la disposizione impugnata affidi al Ministro del

tesoro il compito di individuare gli istituti di credito con i quali

contrarre gli anzidetti mutui e di fissare le modalità relative alla

determinazione e al pagamento degli oneri di ammortamento.

4.3. - Non fondato è, altresì, il dubbio di costituzionalità

sollevato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della

Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Piemonte e dalla Provincia

autonoma di Trento riguardo all'art. 2-bis, terzo periodo, il quale

dispone che "le regioni e le province autonome fanno fronte agli

oneri di ammortamento, valutati in lire 1.500 miliardi a decorrere

dal 1993, con specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo

previste e vincolate a decorrere dall'anno 1993".

Secondo le ricorrenti tale disposizione violerebbe il principio

della copertura del bilancio, dal momento che essa non conterrebbe

alcuna garanzia riguardo alla effettiva destinazione di quote del

Fondo sanitario nazionale alla copertura degli oneri di ammortamento

concernenti i mutui a ripiano assunti dalle regioni (e dalle province

autonome) e alla precisa indicazione delle risorse finanziarie da

destinare alla predetta copertura. Questo assunto, tuttavia, non può

essere condiviso, poiché gli oneri di ammortamento cui si riferisce

la disposizione impugnata, ancorché concernenti il ripiano del

disavanzo sanitario dell'anno 1989, ineriscono a mutui da stipulare

soltanto nel secondo semestre del 1992 (v. art. 2-bis, secondo

periodo) e, pertanto, come espressamente prevede la disposizione

impugnata, dovranno essere finanziati soltanto a decorrere dal 1993

con "specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste

e vincolate". In altri termini, in considerazione del fatto che

questa Corte ha già affermato che riguardo agli oneri relativi ad

esercizi futuri l'adempimento del dovere costituzionale della precisa

indicazione dei mezzi di copertura va valutato con minor rigore (v.

sent. n. 12 del 1987), non si può ritenere che la disposizione

impugnata si ponga in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della

Costituzione. Del resto, ove nella concreta determinazione del Fondo

sanitario nazionale per il 1993 non si provveda adeguatamente allo

stanziamento delle somme necessarie a far fronte agli oneri di

ammortamento dei mutui a ripiano del disavanzo per il 1989 assunti

dalle regioni e dalle province autonome, queste ultime potranno

allora far valere nelle forme dovute eventuali motivi

d'illegittimità costituzionale.

4.4. - Non fondata è, infine, la questione di costituzionalità

mossa nei confronti dell'ultimo periodo contenuto nell'art. 2-bis, il

quale dispone che "sugli atti di alienazione vigila una commissione

nominata dalla regione o provincia autonoma e presieduta da un

magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale delle

valutazioni dei locali uffici tecnici erariali". Non può, infatti,

condividersi l'assunto delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle

d'Aosta, Lazio e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

secondo le quali la disposizione impugnata lederebbe le competenze ad

esse assegnate in materia di organizzazione dei propri uffici (v.

artt. 117 e 118 della Costituzione, per le regioni a statuto

ordinario; nonché l'art. 2, lett. a) 4 dello Statuto della Valle

d'Aosta e l'art. 8, n. 1, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto

Adige, i quali imputano la predetta competenza alla potestà di tipo

esclusivo).

In realtà, la norma contestata prevede l'istituzione di una forma

di controllo-vigilanza diretta a conoscere e a verificare che gli

atti di alienazione dei beni non vincolati di cui agli artt. 65 e 66

della legge n. 833 del 1978 siano immuni da eventuali abusi e, in

particolare, non diano luogo a eventuali vendite a prezzi

sottostimati, che, comportando un apporto alla riduzione del deficit

sanitario minore di quello preventivato dallo stesso art. 2-bis,

finirebbe per danneggiare illegittimamente sia le finanze dello Stato

(sulle quali è addossata la restante parte del deficit, sotto forma

del pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui), sia quelle

delle altre regioni (le quali, in seguito a operazioni di vendita a

prezzi sottostimati, vedrebbero illegittimamente aumentato

l'ammontare della quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla

copertura dell'onere di ammortamento dei mutui). In altri termini, la

disposizione impugnata prevede una commissione la quale, operando in

un contesto caratterizzato da una pluralità di apporti alla

copertura del debito, è finalizzata alla garanzia di un corretto

coordinamento finanziario (art. 119, primo comma, della

Costituzione), una garanzia che, anche in considerazione della sua

concreta disciplina, è ragionevolmente commisurata all'esigenza di

un'equa ripartizione del deficit fra le unità sanitarie locali delle

varie regioni e fra queste e lo Stato. La commissione prevista,

infatti, è configurata come organo delle singole regioni (o province

autonome), nel senso che è collocata all'interno dell'ente che ha il

compito istituzionale di vigilare sugli atti delle unità sanitarie

locali; è, inoltre, presieduta da un magistrato delle giurisdizioni

amministrative, al chiaro scopo di connotarne l'operato in direzione

di un'attività di garanzia imparziale e neutrale; è, infine,

vincolata ad avvalersi delle valutazioni dei locali uffici tecnici

erariali, onde assicurare l'applicazione di parametri uniformi su

tutto il territorio nazionale nelle stime dei beni da alienare.

Per gli stessi motivi ora enunciati va respinta anche la censura

più particolare sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, per

la quale il vincolo ad avvalersi delle valutazioni dei locali uffici

tecnici erariali, anziché di quelle degli analoghi uffici

provinciali, lederebbe la competenza esclusiva della Provincia stessa

in materia di organizzazione dei propri uffici (art. 8, n. 1, dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

5. - Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale

che tutte le ricorrenti hanno sollevato nei confronti dell'art. 3 del

decreto-legge n. 262 del 1990, come modificato in sede di conversione

dalla legge n. 334 del 1990.

L'articolo impugnato dispone al primo comma che "le regioni

possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che

gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del

Fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio

finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte

corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a

spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti

prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente". Lo stesso

articolo, poi, stabilisce al terzo comma che le spese effettivamente

sostenute in conseguenza delle autorizzazioni previste nel primo

comma sono assunte a carico delle regioni e delle province autonome e

sono finanziate con operazioni di mutuo, i cui oneri di ammortamento

sono addossati a carico dello Stato fino alla concorrenza di lire

90.000 per cittadino residente, mentre, quanto alla differenza

residua della spesa, sono coperti mediante accensione di mutui con

oneri di ammortamento a carico dello Stato per il 75 per cento e, per

il restante 25 per cento, sono posti a carico dei bilanci delle

regioni e delle province autonome. Per tale parte, queste ultime,

com'è precisato ancora nel comma 3-bis, "vi provvedono o con propri

mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili ovvero

mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito,

da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti

disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle relative rate di

ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'art. 6

della legge 14 giugno 1990, n. 158".

Questo complesso di disposizioni è sospettato di

incostituzionalità da parte di tutte le ricorrenti sotto un duplice

profilo. In considerazione del fatto che le autorizzazioni previste

nel primo comma si riferiscono a spese improcrastinabili e di

assoluta urgenza (e pertanto non costituirebbero esercizio di un

potere discrezionale delle regioni e delle province autonome) e in

considerazione del rilievo che la spesa sanitaria dipenderebbe

totalmente da decisioni dello Stato o di singoli cittadini nel libero

godimento di loro diritti fondamentali, le disposizioni impugnate

violerebbero, innanzitutto, l'autonomia finanziaria

costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome,

dal momento che queste ultime, contrariamente a quanto affermato più

volte da questa Corte, sarebbero irragionevolmente tenute a far

fronte ad oneri di spesa cui non avrebbero potuto concorrere con

proprie scelte discrezionali. In secondo luogo, le stesse

disposizioni contrasterebbero con l'art. 81, quarto comma, della

Costituzione, dal momento che, a fronte della previsione di nuovi

oneri, non provvederebbero a indicare i mezzi di copertura o,

quantomeno, a indicarli in modo adeguato.

5.1. - Riguardo alla garanzia costituzionale dell'autonomia

finanziaria delle regioni (e delle province autonome), questa Corte

ha costantemente affermato il principio che non possono essere

addossati ai bilanci regionali (o provinciali) gli oneri di spesa che

non dipendano da decisioni imputabili alle regioni (o alle province

autonome) medesime (v. sentt. nn. 245 del 1984 e 452 del 1989). E, a

proposito del deficit sanitario, ha, anzi, precisato nelle stesse

decisioni che non si può presupporre che le regioni (e le province

autonome) siano interamente responsabili degli eventuali disavanzi

delle unità sanitarie locali, dal momento che la spesa sanitaria

deriva dalla esigenza di tutelare interessi pubblici o di soddisfare

il godimento di diritti costituzionali dei cittadini, "la cui cura è

affidata dalla Costituzione soltanto in parte - e non certo quella

essenziale - alla regione" (o alla provincia autonoma).

Le disposizioni oggetto dell'impugnazione in esame non si pongono

in contrasto con i principi ora indicati, tenuto anche conto che la

loro finalità è quella di non interrompere l'erogazione

dell'assistenza sanitaria. Esse, infatti, prevedono, innanzitutto,

che le unità sanitarie locali autorizzate dalle regioni o province

autonome, possano sostenere spese correnti oltre gli stanziamenti di

bilancio (per spese improcrastinabili e di assoluta urgenza); in

secondo luogo, che i maggiori oneri siano coperti con anticipazioni

di cassa; e, infine, che le regioni (e le province autonome) possano

coprire i maggiori oneri per le spese sanitarie e il costo delle

anticipazioni di cassa con mutui (altrimenti vietati) e con oneri a

loro parziale carico. Tali disposizioni, cioè, lungi dal porre a

carico delle regioni (e delle province autonome) tutte le eccedenze

di spesa verificatesi in un determinato esercizio finanziario (come

nel caso deciso con la sentenza n. 452 del 1989, relativa ad una

disposizione la quale escludeva che le eccedenze di spesa nel settore

delle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento

esterno potessero essere addossate allo Stato), imputano ai bilanci

regionali (e provinciali) soltanto una parte della spesa finanziata

in eccedenza, al fine di corresponsabilizzare le unità sanitarie

locali e le regioni (e province autonome) nel contenimento della

spesa sanitaria. Le prime, infatti, dovranno coprire con risorse

proprie le spese correnti superiori agli stanziamenti di bilancio non

autorizzate dalle regioni (o province autonome); e le altre dovranno

farsi carico di un quarto della spesa autorizzata, aumentata degli

oneri delle anticipazioni di cassa e depurata della quota

addebitabile alla sottostima del Fondo sanitario.

L'attuale indeterminatezza dei compiti e delle responsabilità dei

soggetti che erogano il servizio sanitario impedisce a questa Corte

una precisa quantificazione della quota del deficit sanitario

riconducibile alla responsabilità di regioni (e province autonome)

in relazione ai poteri che queste hanno in termini di regolazione, di

vigilanza e di controllo; né le ricorrenti hanno dimostrato, davanti

a questa Corte, che la quota di un quarto del deficit delle unità

sanitarie locali, depurato dalla sottostima del Fondo sanitario

nazionale, non corrisponde alla quota di spesa riconducibile ai

propri comportamenti in materia. E, d'altra parte, non si può negare

che alla formazione del deficit delle unità sanitarie locali

concorrano, insieme a decisioni assunte a livello statale

(riferibili, come tali, alla responsabilità dello Stato), decisioni

imputabili alle regioni (e alle province autonome), come quelle

vertenti in materia di piante organiche, di lavoro straordinario, di

funzionamento dei servizi ispettivi e, più in generale, in tema di

controlli. In questo contesto normativo e fattuale la disposizione

impugnata non può essere ritenuta frutto di una irragionevole

determinazione del legislatore nazionale, anche in considerazione del

fatto che il decreto impugnato, come risulta dai lavori preparatori,

è parte di una più ampia manovra in cui dovranno essere disegnate

precise competenze accompagnate dalle corrispondenti responsabilità,

anche in termini finanziari.

Né, sempre ai fini della dimostrazione relativa alla non

irragionevolezza della determinazione della quota posta a carico

delle regioni (e delle province autonome), può esser trascurato il

rilievo che l'impugnato art. 3 prevede, al primo comma, che le

regioni e le province autonome possono autorizzare le unità

sanitarie locali ad assumere oneri eccedenti gli stanziamenti di

spesa corrente contenuti nel bilancio di previsione soltanto se tali

oneri si riferiscano a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza.

Contrariamente a quanto suppongono le ricorrenti, siffatta

limitazione non priva le regioni (e le province autonome) di

qualsiasi potere decisionale in ordine alle spese in eccedenza da

autorizzare, ma riconduce al livello regionale (e provinciale) la

valutazione decisiva, tipicamente discrezionale, relativa alla

ricorrenza in concreto degli estremi dell'effettiva

improcrastinabilita'e dell'assoluta urgenza delle spese in eccedenza

che le unità sanitarie locali intendono compiere. Si tratta, in

altri termini, di una precisa previsione di corresponsabilità per le

regioni (e le province autonome), diretta al fine, tutt'altro che

irragionevole, di stimolare queste ultime ad effettuare severi ed

effettivi controlli sulle eccedenze di spesa volute dalle unità

sanitarie locali.

5.2. - Le medesime disposizioni non contrastano neppure con il

principio di copertura finanziaria delle nuove spese, sancito

dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per il semplice fatto

che esse non pongono a carico delle regioni (e delle province

autonome) oneri per i quali sussiste l'obbligo costituzionale di

copertura. Infatti, se si riconosce, come si è precisato nel

precedente punto della motivazione, che le regioni (e le province

autonome) effettivamente dividono con lo Stato parte della

responsabilità relativa alla determinazione della spesa sanitaria,

non si può conseguentemente ritenere che la (non irragionevole)

esplicitazione della quantificazione della quota in cui consiste tale

effettiva compartecipazione costituisca un nuovo onere rispetto al

quale lo Stato avrebbe dovuto indicare le risorse finanziarie per

farvi fronte.

Né, al fine di dimostrare il contrario, può riconoscersi

fondamento all'osservazione formulata dalle ricorrenti, secondo la

quale è la stessa disposizione impugnata a presupporre che si tratti

di nuovi oneri da coprire allorché indica, in modo ritenuto

insufficiente, nuovi mezzi di copertura. In effetti, l'art. 3, comma

3-bis, lettera a), laddove fa riferimento agli ordinari mezzi di

bilancio, all'alienazione di beni e alla contrazione di mutui o di

prestiti, non indica le risorse previste per far fronte ai disavanzi

di spesa, ma, più semplicemente, elenca le varie modalità

attraverso le quali le regioni (e le province autonome) reperiranno,

a loro discrezione, i mezzi di copertura per far fronte alla quota

del disavanzo di cui sono (non irragionevolmente) ritenute

responsabili.

Del pari, non può condividersi l'assunto delle ricorrenti circa

l'irrazionalità e l'illegittimità dell'asserita imposizione alle

regioni (e alle province autonome) di oneri riferentisi a disavanzi

prodottisi nell'esercizio finanziario 1990, ormai pressoché

concluso. In realtà, gli oneri di ammortamento dei mutui che le

regioni (e le province autonome) contrarranno sulla base delle

disposizioni impugnate, o qualsiasi altro mezzo di copertura che esse

sceglieranno, dovranno essere imputati a bilanci relativi a esercizi

finanziari futuri, di modo che gli oneri conseguenti potranno essere

ripartiti in relazione alle risorse disponibili per lo svolgimento

delle varie funzioni ad esse affidate. Viene meno, così, il rilievo

sottolineato dalle ricorrenti, in base al quale le disposizioni

impugnate comporterebbero un'alterazione degli impegni di spesa già

legittimamente assunti in sede di bilancio di previsione per il 1990,

tanto più che, come si è precedentemente ricordato, il ricorso ai

mezzi di bilancio è considerato dall'art. 3, comma 3-bis, lettera

a), soltanto come una delle possibili modalità, e non l'unica, da

seguire per il reperimento dei mezzi di copertura finanziaria.

Allo stesso modo, per i motivi appena enunciati, perde significato

il dubbio di costituzionalità, formulato dalle Regioni Lombardia e

Piemonte e dalla Provincia di Trento, in base al quale la previsione

che ai relativi oneri si faccia fronte "mediante utilizzo di quota

parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata"

(art. 3, comma 3-quater) non conterrebbe alcuna garanzia circa

l'effettiva destinazione delle predette quote alla copertura degli

indicati oneri e si porrebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 81,

quarto comma, della Costituzione. Infatti, analogamente a quanto

osservato nel precedente punto 4.3 della motivazione riguardo a una

simile censura mossa all'art. 2-bis, l'imputazione della copertura dei

ricordati oneri a esercizi finanziari futuri non permette di valutare

oggi quale sarà allora la dotazione del Fondo sanitario nazionale e,

in particolare, non esige che sia prevista sin da oggi la precisa

predisposizione e quantificazione dei mezzi per la relativa copertura

finanziaria.

5.3. - Manifestamente non fondata è, poi, la questione di

legittimità costituzionale che la Regione a statuto speciale Valle

d'Aosta ha sollevato nei confronti del menzionato art. 3, nonché

degli artt. 1 e 2- bis del decreto-legge n. 262 del 1990, per

violazione dell'art. 38, quarto comma, della Costituzione, sul

presupposto che la spesa per l'assistenza sanitaria e ospedaliera

debba esser considerata totalmente a carico dello Stato, essendo

relativa a un servizio imputabile soltanto a quest'ultimo. La

ricorrente, infatti, muove dall'errata premessa che la disposizione

costituzionale, secondo la quale "ai compiti previsti in questo

articolo (scil.: assistenza per malattia) provvedono organi ed

istituti predisposti o integrati dallo Stato", abbia l'effetto di

cancellare la competenza concorrente che la Regione Valle d'Aosta

possiede in materia di assistenza sanitaria per effetto dell'art. 3,

lettera l), del proprio Statuto speciale, come attuato dall'art. 22

del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

Manifestamente non fondata è, altresì, la questione di

legittimità costituzionale che la Regione Valle d'Aosta ha sollevato

nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 262 del 1990 da

ultimo citate in riferimento all'art. 12, terzo comma, del proprio

Statuto speciale, il quale prevede che lo Stato assegni alla Regione

contributi speciali per provvedere a scopi determinati che non

rientrino nelle funzioni normali della Valle. In realtà, come si è

appena detto, la ricorrente muove dall'errata premessa che

l'assitenza sanitaria e ospedaliera non rientri nelle competenze

"normali" della Regione e, pertanto, adduce a torto una lesione in

effetti inesistente.

5.4. - Manifestamente non fondate sono, infine, le questioni più

particolari che la Regione Siciliana ha sollevato nei confronti del

medesimo art. 3. Non può, infatti, condividersi minimamente

l'assunto che le disposizioni impugnate si pongano in contrasto con

il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art.

97 della Costituzione), poiché, per i motivi già espressi nei punti

precedenti, l'art. 3 mira, al contrario, a rendere più rigorosi i

poteri di controllo che la Regione possiede in materia di spesa

sanitaria. Né, sempre per gli stessi motivi enunciati al punto

precedente, può riconoscersi alcun valore alla censura basata

sull'asserito compito dello Stato di provvedere in via esclusiva alla

tutela della salute dei cittadini; né a quella sul preteso

assorbimento delle entrate dovute a titolo di contributo di

solidarietà (art. 38 del proprio Statuto), trattandosi di oneri che

la Regione deve sostenere per lo svolgimento di funzioni ad essa

attribuite in una materia diversa da quella indicata nel citato art.

38.

6. - Va, infine, dichiarata la manifesta inammissibilità del

conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Marche nei confronti

dello Stato in relazione al decreto-legge n. 262 del 1990, convertito

nella legge n. 334 del 1990, con particolare riferimento alle

modificazioni introdotte in sede di conversione all'art. 3 del

decreto-legge. Questa Corte, infatti, ha già escluso (v. sent. n.

314 del 1990) che il conflitto di attribuzione tra Stato e regioni

possa avere ad oggetto atti aventi forza o valore di legge e non ha

motivo di distaccarsi da tale orientamento. Occorre, poi, rilevare

che il ricorso proposto dalla Regione Marche è parimenti

inammissibile anche se lo si consideri, secondo un suo possibile

significato sostanziale, come mezzo di proposizione in via principale

di una questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3.

Esso, infatti, pur se è stato notificato tempestivamente al

Presidente del Consiglio dei ministri, è stato depositato nella

cancelleria di questa Corte il 7 gennaio 1991, e cioè oltre il

termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dalle Norme

integrative per i giudizi di legittimità costituzionale in via

principale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262

("Misure urgenti per il finanziamento della maggior spesa sanitaria

relativa agli anni 1987 e 1988, e disposizioni per il finanziamento

della maggiore spesa sanitaria relativa al 1990"), convertito, con

modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con i

ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Toscana, in riferimento

agli artt. 117, 118, 119, 3, 81, ultimo comma, e 97 della

Costituzione, dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 81,

ultimo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta,

in riferimento agli artt. 3, 81, ultimo comma, e 116 della

Costituzione, nonché al titolo III dello Statuto speciale per la

Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e dalle

Regioni Lombardia e Piemonte, in riferimento agli artt. 119 e 81,

ultimo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 26 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, del decreto-legge 15

settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n.

334, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni

Lombardia e Piemonte, in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto

comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 26 della legge 5

agosto 1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n.

158, e dalla Regione Campania, in riferimento all'art. 119 della

Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990,

n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata,

con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in

riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 116 della Costituzione, e

4, primo comma, e 3, lett. f) e l) dello Statuto speciale per la

Regione Valle d'Aosta; dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in

riferimento agli artt. 117, 118, 119, 3 e 81, quarto comma, della

Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli

artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 9,

n. 10, e 16 e al titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972,

n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme

di attuazione; dalla Regione Lazio, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 15 settembre

1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334,

sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Piemonte

e Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 della

Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento

agli artt. 9, n. 10, e 16 e all'intero titolo VI (artt. 69-86) del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige) e relative norme di attuazione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990,

n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata,

con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Piemonte e

Lombardia e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento

all'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 15 settembre 1990,

n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata,

con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in

riferimento agli artt. 2 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dalle Regioni

Piemonte, Lombardia e Lazio, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli

artt. 8, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione,

e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8,

n. 1, 9, n. 10, 16 e 54, primo comma, n. 3 del citato d.P.R. n. 670

del 1972 e relative norme di attuazione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito

con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, sollevata,

con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in

riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 116 della Costituzione,

nonché agli artt. 3, lett. f) ed l), e 4 della legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dalla

Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, 9, n. 10,

e 16 e al titolo VI (artt. 69-86) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e

relative norme di attuazione; dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; dalla

Regione Campania, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81,

quarto comma, della Costituzione; dalla Regione Toscana, in

riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in

combinato disposto con gli artt. 3, primo comma, 81, quarto comma, e

97 della Costituzione; dalle Regioni Piemonte e Lombardia, in

riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma, della

Costituzione, anche in relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto

1978, n. 468, e 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, n.

10, 8, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige), al titolo VI (artt. 69-86) del predetto

d.P.R., all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, anche in

relazione agli artt. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 3, sesto

comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e 5 della legge 30

novembre 1989, n. 386; dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt.

117, 118, 119, 81, quarto comma, della Costituzione; dalla Regione

Siciliana, in riferimento agli artt. 17, lett. b) e c), e 36 del

r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della

Regione siciliana), nonché agli artt. 81, quarto comma, e 119 della

Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2- bis e 3

del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge

19 novembre 1990, n. 334, sollevata, con il ricorso indicato in

epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 38

della Costituzione e all'art. 12 della legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 4 (Statuto della Valle d'Aosta);

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 15

settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n.

334, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione

siciliana, in riferimento agli artt. 32 e 97 della Costituzione e

all'art. 38 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello

Statuto della Regione siciliana);

dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto

di attribuzione proposto dalla Regione Marche, con il ricorso

indicato in epigrafe, nei confronti dello Stato, in relazione al

decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19

novembre 1990, n. 334.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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