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Le disposizioni contenute negli articoli 16, 19 e 22 e nei capi II e V del titolo II non si applicano in materia di redditi soggetti a tributi diretti, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni e dalle norme stabilite nelle leggi e nei regolamenti che riguardano tale materia.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 21 maggio 1982
