Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Abrogato dal 1 aprile 1998
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La disposizione dell'art. 56 c.p.v. della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che si limita ad escludere il ricorso al Ministro per le finanze "contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire diecimila", nulla peraltro stabilisce in ordine alla possibilità o meno di una tutela giurisdizionale nei casi considerati, per cui dal mero silenzio del legislatore non può fondatamente dedursi la esclusione della normale tutela che, in base ai principi del nostro ordinamento, specificamente ribaditi nell'art. 113 della Costituzione, deve ritenersi comunemente ammessa a garanzia del privato, nei confronti degli atti e provvedimenti amministrativi; in tal senso, perciò, rettamente interpretata, la disposizione non appare viziata da illegittimità costituzionale. Non è, pertanto fondata, nei sensi e nei limiti di cui sopra, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" sollevata in riferimento all'art. 113 primo e secondo comma della Costituzione.
Art. 113 cost. · Art. 13 cost. · Art. 58 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 56 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Gli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, - che attribuiscono efficacia di titolo esecutivo rispettivamente all'ordinanza, non impugnata in termine dal trasgressore, con la quale l'Intendente di finanza determina l'ammontare della pena pecuniaria e al decreto del Ministro delle finanze che stabilisce in misura diversa, rispetto all'ordinanza intendentizia, l'ammontare di detta pena, - non hanno alcuna relazione con la regola del solve et repete che la Corte ha più volte dichiarato contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, ma costituiscono applicazione del principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo nel campo tributario, la cui legittimità è stata affermata in diverse occasioni in riferimento agli stessi precetti costituzionali.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 56 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1955 al 1 aprile 1998. 57 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'ordinanza e' notificata al trasgressore e diventa titolo esecutivo se nel termine di giorni 30 dalla sua notificazione il trasgressore non abbia proposto ricorso al Ministro delle finanze.
tolto: Il ricorso non e' ammesso contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a L. 50.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art56 · fonte del testo
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