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[1]L'ordinanza e' notificata al trasgressore e diventa titolo esecutivo se nel termine di giorni 30 dalla sua notificazione il trasgressore non abbia proposto ricorso al Ministro delle finanze.
[2]((Il ricorso non e' ammesso contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a L. 50.000)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 14 febbraio 1955, n. 72
2Il D.P.R. 14 febbraio 1955, n. 72 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che la presente modifica si applica "salvo quanto disposto nell'art. 15 del presente decreto".
Testo in vigore dal 31 marzo 1955 al 1 aprile 1998
