Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Abrogato dal 1 aprile 1998
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
A seguito della revisione operata nella disciplina del contenzioso tributario, la normativa dettata per le "sanzioni amministrative" in materia di repressione delle violazioni finanziarie dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 (richiamata ai fini dell'accertamento, della cognizione e della definizione delle violazioni in materia di imposta generale sull'entrata, dall'art. 52, comma primo, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2) - rimasta in vigore nei confronti di quei tributi, di diversificata natura, per le cui controversie non sussista competenza organica delle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - è venuta, nel tempo, a scolorirsi ed a perdere gran parte degli oggetti e dei contenuti cui era rivolta la disposizione generale ex art. 57 di detta legge. Acquisito infatti nell'ordinamento valore omogeneizzante l'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 che - senza distinzione di materia - attribuisce all'interessato al gravame in via gerarchica la facoltà di presentare il ricorso direttamente ovvero mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, parificando la data di spedizione a quella di presentazione, e restando abrogate ai sensi del successivo art. 17 del d.P.R. medesimo le disposizioni contrarie ovvero incompatibili, ivi compresa quella da cui discende la ricevibilità ab origine del gravame, risulta evidente come l'art. 57 vada interpretato in tale unificante chiave ermeneutica di lettura ed applicazione. Ne', in senso contrario, può essere addotto il disposto dell'art. 1, comma secondo, della stessa legge n. 4 perché abrogato, sia pure con effetto dal 1 gennaio 1983, in virtù dell'art. 13, comma primo, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (conv. nella legge 7 agosto 1982, n. 516), mentre, con riguardo all'applicabilità di esso ratione temporis, è da considerare che la norma de qua non poteva non perdere la propria iniziale rigidità per le esigenze di omogeneità e razionalità venute a palesarsi ratione materiae, identiche sia in tema di repressione penale delle violazioni finanziarie che in ordine alla diversa ma pur organica sanzionabilità a carattere amministrativo delle stesse. Pertanto, non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, comma primo, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (conv. nella legge 19 giugno 1940, n. 762) e 57 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui si esclude che la tempestiva proposizione del ricorso contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza possa essere realizzata anche con la spedizione del ricorso stesso, mediante raccomandata, e che in tal caso la data di spedizione equivalga alla data di presentazione. - Per la disomogeneità del tertium comparationis anche nell'ambito amministrativo tributario, stante la mancanza di un modello generale cui fare riferimento: S. n. 46/1983.
Art. 3 cost. · Art. 57 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998. 23 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il ricorso e' motivato ed e' presentato dal trasgressore o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, all'intendente di finanza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art57 · fonte del testo
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