La disposizione dell'art. 56 c.p.v. della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che si limita ad escludere il ricorso al Ministro per le finanze "contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire diecimila", nulla peraltro stabilisce in ordine alla possibilità o meno di una tutela giurisdizionale nei casi considerati, per cui dal mero silenzio del legislatore non può fondatamente dedursi la esclusione della normale tutela che, in base ai principi del nostro ordinamento, specificamente ribaditi nell'art. 113 della Costituzione, deve ritenersi comunemente ammessa a garanzia del privato, nei confronti degli atti e provvedimenti amministrativi; in tal senso, perciò, rettamente interpretata, la disposizione non appare viziata da illegittimità costituzionale. Non è, pertanto fondata, nei sensi e nei limiti di cui sopra, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" sollevata in riferimento all'art. 113 primo e secondo comma della Costituzione.
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