Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, secondo

comma, e 58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),

promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1972 dal pretore di Recanati

nel procedimento civile vertente tra Riccio Vincenzo ed il Ministero

delle finanze, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13

settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Considerato in fatto e in diritto:

Nel corso di un procedimento civile vertente tra il sig. Riccio

Vincenzo ed il Ministero delle finanze il pretore di Recanati, con

ordinanza emessa il 31 maggio 1972, ha sollevato, in riferimento

all'art. 113, primo e secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 56, secondo comma, e

58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante "Norme

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie",

nella parte in cui essi escludono implicitamente ed esplicitamente ogni

tutela giurisdizionale sia nei riguardi dell'ordinanza con cui

l'intendente di finanza accerta l'esistenza di una violazione alle

leggi finanziarie e determina, ai sensi dell'art. 55 della stessa

legge, l'ammontare della pena pecuniaria a carico del responsabile, sia

nei riguardi del decreto con cui il Ministro per le finanze provvede

sul ricorso presentato contro detta ordinanza, nei casi in cui questo

sia ammesso.

osserva la Corte che le due fattispecie previste nella normativa in

esame vanno analiticamente considerate e danno luogo a distinte

questioni di legittimità costituzionale.

La prima, in ordine logico, delle due questioni deve ritenersi

fondata. Essa ha per oggetto la disposizione dell'art. 58 che,

testualmente riferendosi al decreto ministeriale già ricordato,

stabilisce nell'ultima parte del suo primo comma: "e contro di esso non

è ammesso alcun gravame". E, come questa Corte ha già avuto occasione

di affermare (cfr. sent. n. 141 del 1969), un "tale disposto contrasta

con il principio costituzionale secondo cui contro gli atti della

pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale

dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di

giurisdizione ordinaria ed amministrativa", mentre, una volta

"eliminato il predetto inciso, la discrezionalità in esame, del cui

esercizio la pubblica Amministrazione deve dar conto, è certamente

sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimità".

La rimanente questione concerne, invece, come si è poc'anzi

accennato, l'art. 56, capoverso, dello stesso provvedimento

legislativo, che si limita ad escludere il ricorso al Ministro per le

finanze "contro le ordinanze relative a violazioni, per le quali la

pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a

lire diecimila", nulla peraltro disponendo in ordine alla possibilità

o meno di una tutela giurisdizionale nei casi considerati. ora, dal

mero silenzio del legislatore non può fondatamente dedursi nella

fattispecie in esame la esclusione della normale tutela che, in base ai

principi del nostro ordinamento, specificamente ribaditi nello stesso

primo comma dell'art. 1 13 della Costituzione, deve ritenersi

comunemente ammessa a garanzia del privato, nei confronti degli atti e

provvedimenti amministrativi. In tal senso, perciò, rettamente

interpretata, la disposizione non appare viziata da illegittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, primo comma,

ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante "Norme generali

per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie",

limitatamente all'inciso "e contro di esso non è ammesso alcun

gravame";

dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo

comma, della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 113,

primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Recanati con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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