Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, comma

primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4,

contenente norme generali sulla repressione delle violazioni delle

leggi finanziarie, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1968 dal

tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Gioffré

Domenico e l'amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n.

142 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.

Visti gli atti di costituzione dell'amministrazione finanziaria

dello Stato e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per l'amministrazione finanziaria dello Stato e per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 28 maggio 1968 nel procedimento civile

vertente tra Gioffré Domenico e l'amministrazione finanziaria dello

Stato il tribunale di Locri ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e i 13 della

Costituzione, degli artt. 56 e 58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,

contenente norme generali sulla repressione delle violazioni delle

leggi finanziarie.

Si afferma nell'ordinanza che tali disposizioni - la cui

applicazione ha luogo anche per le violazioni delle norme della legge

19 giugno 1940, n. 762, sull'imposta generale sull'entrata -

attribuendo efficacia esecutiva all'ordinanza dell'intendente di

finanza e al decreto del Ministro delle finanze contenenti condanna a

pena pecuniaria, limitano enormemente i diritti di tutela del

cittadino.

L'attribuzione di siffatta efficacia consentirebbe, infatti,

all'amministrazione finanziaria di soddisfare la sua pretesa,

procedendo ad esecuzione sui beni del preteso debitore, prima di

qualsiasi accertamento, ad opera dell'autorità giudiziaria, sulla

effettiva esistenza e sulla fondatezza della pretesa stessa.

Dal che conseguirebbe, ad avviso del tribunale, una evidente

condizione di soggezione e disparità di trattamento per il cittadino

nonché una limitazione dei suoi diritti di difesa e tutela

giurisdizionale che dovrebbero condurre ad una dichiarazione di

incostituzionalità degli artt. 56 e 58 della legge n. 4 del 1929 in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Nei confronti,

cioè, quegli stessi precetti che giustificarono la pronuncia di

incostituzionalità dell'art. 52 della legge n. 762 del 1940 che

subordinava al previo pagamento dell'imposta generale sull'entrata

l'esperibilità del gravame dinanzi all'autorità giudiziaria contro

l'ordinanza definitiva dell'intendente di finanza e contro il decreto,

anch'esso definitivo, del Ministro delle finanze (sent. 79/1961).

Nel giudizio dinanzi a questa Corte la parte privata non si è

costituita. L'amministrazione finanziaria dello Stato ed il Presidente

del Consiglio dei Ministri, entrambi rappresentati e difesi

dall'Avvocatura generale dello Stato, hanno, invece, depositato

rispettivamente deduzioni costitutive e atto di intervento in

cancelleria l'8 luglio e il 20 settembre 1968.

Nei propri scritti difensivi l'Avvocatura rileva che il tribunale

di Locri muove dalla premessa dell'avvenuta abolizione della regola del

solve et repete per sostenere l'incostituzionalità del principio

dell'esecutorietà del provvedimento amministrativo in materia

tributaria. Ha dimenticato però che nelle stesse sentenze citate

nell'ordinanza di rinvio (21 e 79 del 1961) la Corte costituzionale ha

avuto modo di precisare che dall'abolizione della regola suddetta non

viene in alcun modo intaccato il principio dell'esecutorietà dell'atto

amministrativo; e che nella successiva sentenza n. 86 del 1962, in cui

venne in esame l'art. 145, comma terzo, della legge di registro, la

Corte, nel ribadire l'impossibilità di una assimilazione giuridica o

un collegamento logico tra i due principi, ha affermato che

l'esecutorietà dell'atto non impedisce né limita la tutela

giurisdizionale, ma esclude soltanto che l'autorità giudiziaria possa

sospendere l'effetto dell'atto amministrativo: il che è permesso

dall'art. 113 della Costituzione.

In particolare, venendo alle singole censure l'Avvocatura osserva

che non sussiste violazione del principio di uguaglianza non potendosi

disconoscere la peculiarità del rapporto contribuente - Fisco; che

neppure è a parlarsi di violazione degli artt. 24 e 113 dato che

l'esecuzione iniziata dall'amministrazione non vieta al debitore di

agire in giudizio e di tutelare i propri diritti e interessi.

Conclude pertanto chiedendo che la Corte voglia dichiarare non

fondata la proposta questione. Considerato in diritto :

1. - Gli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7

gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali sulla repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie, attribuiscono efficacia di titolo

esecutivo rispettivamente all'ordinanza, non impugnata in termine dal

trasgressore, con la quale l'intendente di finanza determina

l'ammontare della pena pecuniaria e al decreto del Ministro delle

finanze che stabilisce in misura diversa, rispetto all'ordinanza

intendentizia, l'ammontare di detta pena. Il tribunale di Locri,

muovendo dalla premessa che l'attribuzione di siffatta efficacia rende

coercibile l'obbligo di pagare consentendo all'amministrazione di

realizzare la sua pretesa sui beni del contribuente senza il previo

accertamento della fondatezza della stessa ad opera dell'autorità

giudiziaria, ha ritenuto che le indicate disposizioni siano in

contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e che debbano

essere dichiarate incostituzionali così come è stato fatto per la

disposizione contenuta nell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762,

che subordinava al previo pagamento dell'imposta sull'entrata

l'esperibilità dell'azione giudiziaria contro l'ordinanza definitiva

dell'intendente e contro il decreto del Ministro delle finanze

(sentenza n. 79/1961).

2. - La questione non è fondata. Le norme denunziate non hanno

alcuna relazione con la regola del solve et repete che la Corte ha più

volte dichiarato contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione; ma costituiscono applicazione del principio

dell'esecutorietà dell'atto amministrativo nel campo tributario la cui

legittimità, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, è

stata affermata in diverse occasioni (sentenze 21 del 1961, 86 e 87 del

1962).

Il principio dell'esecutorietà è di fondamentale importanza nel

nostro ordinamento poiché garantisce il regolare svolgimento della

vita finanziaria dello Stato assicurandogli la pronta disponibilità di

quei mezzi economici che sono indispensabili per assolvere i compiti di

pubblico interesse (sentenza 13 del 1970). Gli scopi ai quali il regime

giuridico dell'esecutorietà è preordinato si realizzano, peraltro,

senza violazione dei precetti costituzionali che assicurano

l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e l'intangibilità del

loro diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti e interessi

legittimi contro tutti gli atti lesivi della pubblica amministrazione.

Nei confronti del principio dell'esecutorietà, che consente la

riscossione, anche in via coattiva, di una entrata senza che sia

necessario il previo accertamento della legittimità dell'imposizione,

tutti i contribuenti si trovano in identica situazione; mentre, per

quanto riguarda il rapporto fisco - contribuente, la diversità di

trattamento riservato al primo trova giustificazione, come è stato

già rilevato, nell'esigenza di garantire allo Stato la percezione

delle entrate necessarie al perseguimento dei suoi fini pubblici.

In ordine poi ai diritti di tutela e difesa giuridica delle proprie

ragioni è di tutta evidenza che l'esecutorietà dell'atto

amministrativo non esclude la proponibilità dell'azione davanti

all'autorità giudiziaria, non preclude cioè al contribuente la

possibilità di esperire quei gravami diretti ad ottenere l'eventuale

accertamento giudiziale d'illegittimità della pretesa tributaria, né

peraltro sottopone tali azioni ad alcun onere preliminare.

Queste le ragioni poste dalla Corte nelle ricordate sentenze a

sostegno della legittimità costituzionale del principio

dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, ragioni che si appalesano

valide e decisive anche rispetto alle norme ora in esame che tale

principio riaffermano in materia di applicazione di pene pecuniarie per

violazioni di leggi finanziarie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio

1929, n. 4, contenente norme generali sulla repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie, sollevata, con l'ordinanza di cui

in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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