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[1]L'ordinanza e' notificata al trasgressore e diventa titolo esecutivo se nel termine di giorni 30 dalla sua notificazione il trasgressore non abbia proposto ricorso al Ministro delle finanze.

[2]Il ricorso non e' ammesso contro le ordinanze relative a violazioni, per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire diecimila.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 31 marzo 1955

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 241/1974

    Illegittimità dichiarata
    23 luglio 1974

    La disposizione dell'art. 56 c.p.v. della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che si limita ad escludere il ricorso al Ministro per le finanze "contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire diecimila", nulla peraltro stabilisce in ordine alla possibilità o meno di una tutela giurisdizionale nei casi considerati, per cui dal mero silenzio del legislatore non può fondatamente dedursi la esclusione della normale tutela che, in base ai principi del nostro ordinamento, specificamente ribaditi nell'art. 113 della Costituzione, deve ritenersi comunemente ammessa a garanzia del privato, nei confronti degli atti e provvedimenti amministrativi; in tal senso, perciò, rettamente interpretata, la disposizione non appare viziata da illegittimità costituzionale. Non è, pertanto fondata, nei sensi e nei limiti di cui sopra, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" sollevata in riferimento all'art. 113 primo e secondo comma della Costituzione.

    Art. 113 cost. · Art. 13 cost. · Art. 58 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 56 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 44/1970

    Questione infondata
    23 marzo 1970

    Gli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, - che attribuiscono efficacia di titolo esecutivo rispettivamente all'ordinanza, non impugnata in termine dal trasgressore, con la quale l'Intendente di finanza determina l'ammontare della pena pecuniaria e al decreto del Ministro delle finanze che stabilisce in misura diversa, rispetto all'ordinanza intendentizia, l'ammontare di detta pena, - non hanno alcuna relazione con la regola del solve et repete che la Corte ha più volte dichiarato contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, ma costituiscono applicazione del principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo nel campo tributario, la cui legittimità è stata affermata in diverse occasioni in riferimento agli stessi precetti costituzionali.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 56 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art56 · fonte del testo

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