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(Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono, rispettivamente, di dodici e di otto mesi. 2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'art. 459 comma 1 del codice e' di dieci mesi davanti al tribunale e di otto mesi davanti al pretore. 3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1. 4. Per le notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, la proroga dei termini per le indagini preliminari, prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice, opera di diritto, per la durata di sei mesi, qualora, alla scadenza dei termini predetti, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, puo' essere trasmessa entro i primi quattro mesi del termine prorogato.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1990 al 24 giugno 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 466/1991

    Questione infondata
    13 dicembre 1991

    Riuniti i giudizi. Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 258, quarto comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1990 n. 369 (Ulteriore prolungamento dei termini per le in…

    Art. 258 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 20 febbraio 1990. 1 parola tolta, 193 parole aggiunte.

(Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice)aggiunto: . 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari tolto: sono aggiunto: previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono, rispettivamente, di dodici e di otto mesi. 2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'art. 459 comma 1 del codice e' di dieci mesi davanti al tribunale e di otto mesi davanti al pretore. 3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di … si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1aggiunto: . 4. Per le notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, la proroga dei termini per le indagini preliminari, prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice, opera di diritto, per la durata di sei mesi, qualora, alla scadenza dei termini predetti, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, puo' essere trasmessa entro i primi quattro mesi del termine prorogato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art258 · fonte del testo

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