(Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale) 1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e' conferita con atto scritto di cui e' fatta annotazione in apposito registro ed e' esibita in dibattimento. 2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega puo' essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida. 3. Quando si presenta la necessita' di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato puo' procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica. 4. Il ((giudice)), nel caso previsto dal comma 3, puo' sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.

Testo vigente dal 21 marzo 1998

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 59/1991

    Questione infondata
    6 febbraio 1991

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), modificato…

    Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 574/1990

    Questione infondata
    28 dicembre 1990

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati m…

    Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 451/1990

    Questione infondata
    12 ottobre 1990

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990 n. 15), e dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, sollevata, in riferi…

    Art. 102 cost. · Art. 106 cost. · Art. 112 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 21 marzo 1998. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… pubblico ministero delegato puo' procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica. 4. Il tolto: pretore aggiunto: giudice, nel caso previsto dal comma 3, puo' sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art162 · fonte del testo

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