Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come

sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449

(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento

giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli

imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2

febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente,

dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla

delega delle funzioni di pubblico ministero), nonché dell'art. 162

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal Pretore di

Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a

carico di Bergomi Vittorio ed altro, iscritta al n. 596 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone,

nel procedimento penale a carico di Bergomi Vittorio ed altro, con

ordinanza del 25 maggio 1990 (R.O. n. 596 del 1990), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del decreto

legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonché dell'art. 162 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui dette norme

prevedono che le funzioni del pubblico ministero nell'udienza

dibattimentale penale innanzi al Pretore possano essere delegate ad

ufficiali di polizia giudiziaria;

che, secondo il giudice remittente, risulterebbero violati gli

artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111 e 112 della

Costituzione, i quali stabiliscono che il giudice è soggetto solo

alla legge; impongono che le funzioni giurisdizionali siano

esercitate unicamente da magistrati; dispongono che l'ordine

giudiziario debba essere indipendente, che ai magistrati onorari e

comunque non di carriera possano essere conferite solo funzioni

giudicanti singole e che l'azione penale debba essere esercitata dal

pubblico ministero;

che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata già ritenuta

infondata (sentenza n. 333 del 1990) e manifestamente infondata

(ordinanze nn. 451, 517 e 574 del 1990);

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi per una

modifica della decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

(Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento

dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a

carico degli imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del decreto

legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72

del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti,

rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.

449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero), nonché

dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107,

109, 111 e 112 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo,

Sezione distaccata di Clusone, con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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