Corte costituzionale

Ordinanza n. 574/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 72 del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come

sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449

(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento

giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli

imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2

febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente,

dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla

delega delle funzioni di pubblico ministero), nonché dell'art. 162

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Pretore di Bergamo -

Sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di

Cotti Attilio, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal Pretore di Bergamo -

Sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di

Madaschi Santo, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di

Clusone, nel corso del procedimento penale a carico di Cotti Attilio,

rilevato che all'udienza dibattimentale le funzioni di pubblico

ministero erano svolte, su delega del Procuratore della Repubblica

presso la Pretura circondariale di Bergamo, da un ufficiale di

polizia giudiziaria, con ordinanza del 30 marzo 1990 (R.O. n. 481 del

1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del decreto

legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonché dell'art. 162 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui dette norme

prevedono che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza

dibattimentale penale innanzi al Pretore possano essere delegate ad

ufficiali di polizia giudiziaria;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate

violerebbero gli artt. 101, 102, 104, 106 e 112 della Costituzione,

consentendo che funzioni giurisdizionali siano svolte da soggetti

estranei all'ordine giudiziario e privi delle garanzie di

indipendenza ed autonomia proprie degli appartenenti ad esso;

che lo stesso Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di

Clusone, con ordinanza del 25 maggio 1990 (R.O. n. 482 del 1990), ha

sollevato la medesima questione, con riferimento, oltre che ai

parametri sopra indicati, anche agli artt. 24, 105, 107, primo e

quarto comma, 109 e 111 della Costituzione, rilevando la mancata

previsione di adeguata preparazione tecnico-professionale

dell'ufficiale di polizia giudiziaria delegato, tra l'altro non

controllabile dal Consiglio Superiore della Magistratura; la

inesistenza delle garanzie di inamovibilità e delle altre garanzie

previste dall'ordinamento giudiziario; la sovraordinazione

dell'ufficiale di polizia giudiziaria delegato, per il tempo in cui

svolge le funzioni di pubblico ministero, agli altri appartenenti al

suo stesso corpo, e, dunque, anche a quelli, fra essi, cui sarebbe

altrimenti sottordinato;

che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per la infondatezza della questione;

Considerato che i provvedimenti di rimessione sollevano la

medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sulla

legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'ordinamento

giudiziario, anche successivamente alle recenti modifiche apportate

dal legislatore (sentenza n. 333 del 1990, ordinanze nn. 451 e 517

del 1990), affermando che l'art. 102 della Costituzione non vale ad

escludere l'ammissibilità del conferimento di compiti attinenti

all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine

giudiziario, nei confronti delle quali non possono trovare

applicazione le disposizioni costituzionali concernenti i magistrati

professionali, con riferimento alla loro nomina e alle loro garanzie;

che la Corte ha anche chiarito, nelle citate pronunce, che

l'affidamento delle funzioni di pubblico ministero all'ufficiale di

polizia giudiziaria è assistito da varie garanzie, essendo rimesso

alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica, che

lo conferisce con atto scritto nominativamente ed in relazione ai

singoli casi concreti, tenendo conto delle caratteristiche dei vari

processi e delle competenze degli ufficiali di polizia; e che,

inoltre, la delega non crea alcun rapporto di dipendenza con il

delegante, così come non rende il pubblico ministero dipendente dal

potere esecutivo cui il delegato appartiene, in quanto il rapporto

con i superiori riguarda l'attività di ufficiale di polizia

giudiziaria e non quella di pubblico ministero;

che le considerazioni sopra ricordate appaiono idonee a fornire

adeguata risposta anche in ordine ai profili nuovi prospettati con le

ordinanze di rimessione;

che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 72

del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),

come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449

(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento

giudiziario al nuovo processo penale

ed a quello a carico degli imputati minorenni), modificato dall'art.

1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli

artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come

sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico

ministero), nonché dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 24, 101, 102,

104, 105, 106, 107, primo e quarto comma, 109, 111 e 112 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata

di Clusone, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:574 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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