Corte costituzionale

Sentenza n. 333/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nel testo

modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449

(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento

giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli

imputati minorenni) e dell'art. 162, secondo comma, del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dal Pretore di Pinerolo nel

procedimento penale a carico di Artusio Giampiero, iscritta al n. 142

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Pinerolo, in un procedimento penale svolgentesi

dinanzi alla Pretura, rilevato che alla udienza dibattimentale le

funzioni di P.M. erano svolte, su delega del Procuratore della

Repubblica, da un sottufficiale dei carabinieri, con ordinanza del 22

novembre 1989 (R.O. n. 142 del 1990) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio-decreto 30 gennaio

1941, n. 12, nel testo modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 449, nella parte in cui consente al Procuratore

della Repubblica presso la Pretura di delegare lo svolgimento delle

funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale ad un

ufficiale di polizia giudiziaria e l'art. 162, secondo comma, del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui

consente di conferire tale delega anche per l'udienza di convalida.

Il giudice remittente ha osservato che al delegato sono attribuite

le modifiche della imputazione e le relative contestazioni, la

contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante

e, con il consenso dell'imputato, quella di un fatto nuovo non

enunciato nel decreto di citazione a giudizio e, per quanto concerne

le nuove contestazioni, è prevista la mera facoltà e non l'obbligo

di consultare il Procuratore della Repubblica.

Sarebbero, quindi, violati:

a) l'art. 112 della Costituzione in quanto il P.M. delegato non

è soggetto a sanzioni in caso di inerzia e, pertanto, sarebbe

vanificato il principio della obbligatorietà dell'azione penale;

b) l'art. 107, ultimo comma, della Costituzione in quanto il

P.M. ufficiale di polizia non gode delle garanzie di cui invece gode

il P.M. magistrato;

c) l'art. 76 della Costituzione in quanto, trovando

applicazione, in mancanza di una espressa determinazione della legge

delega (art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81), i principi

ispiratori del nuovo codice di procedura penale e tra essi quelli

posti dall'art. 2, punto 37, l'ufficiale di polizia giudiziaria,

mentre non può compiere, nel corso delle indagini preliminari,

l'interrogatorio dell'imputato ed il confronto, se delegato a

svolgere le funzioni di P.M. potrebbe compiere i detti atti

nell'udienza dibattimentale.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. - Nel giudizio si è costituita l'Avvocatura Generale dello

Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ha rilevato che non sussiste violazione dell'art. 112 della

Costituzione in quanto l'eventuale omessa contestazione in udienza di

un reato concorrente o di un fatto nuovo non genera, per l'ufficiale

di polizia giudiziaria delegato P.M., conseguenze diverse da quelle

che si verificano per il P.M. magistrato ed il controllo dell'inerzia

non si proietta sull'udienza ma si realizza attraverso l'intervento

in sede di archiviazione.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 107 della

Costituzione, ha osservato che, come più volte affermato, il

principio secondo il quale la magistratura costituisce un ordine

autonomo ed indipendente da ogni altro potere, non vale ad escludere

il conferimento di compiti relativi all'amministrazione della

giustizia a persone estranee all'ordine giudiziario (art. 108,

secondo comma, in relazione all'art. 102, secondo comma, della

Costituzione).

Inoltre, la dipendenza dall'esecutivo riguarda solo le funzioni

organico-amministrative svolte dagli ufficiali di polizia

giudiziaria, mentre vale il principio secondo cui le funzioni del

P.M. in udienza sono esercitate in piena autonomia e la delega va

revocata solo nei casi in cui il codice di procedura penale prevede

la sostituzione del P.M.

La questione, infine, per il profilo della violazione dell'art. 76

della Costituzione sarebbe anzitutto inammissibile per difetto di

rilevanza essendo stata l'ordinanza pronunciata in una fase

antecedente all'espletamento delle prove. Nel merito sarebbe

infondata, non avendo il punto 37 della direttiva alcuna attinenza

con l'assunzione delle prove che avviene nell'istruzione

dibattimentale. Considerato in diritto

1. - Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art.

72 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nel testo modificato

dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nella parte in cui

consente al Procuratore della Repubblica

presso la Pretura di delegare l'esercizio delle funzioni di P.M. in

udienza dibattimentale ad ufficiali di polizia giudiziaria, e

dell'art. 162, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271, nella parte in cui prevede il conferimento della delega anche

per l'udienza di convalida. Secondo il giudice remittente sarebbero

violati:

a) l'art. 112 della Costituzione perché, in caso di inerzia

per omessa contestazione di reato concorrente o di nuovi fatti, il

P.M. delegato, in quanto non magistrato, non sarebbe colpito da

sanzione alcuna, onde la lesione del principio dell'obbligatorietà

dell'azione penale;

b) l'art. 107, u.c., della Costituzione perché il P.M.

delegato, per la sua qualità di ufficiale della polizia giudiziaria

e, quindi, non magistrato, non avrebbe le garanzie di autonomia e di

indipendenza proprie degli appartenenti all'ordine giudiziario;

c) l'art. 76 della Costituzione in quanto all'ufficiale di

polizia giudiziaria che esercita funzioni di P.M. in udienza sarebbe

consentito l'interrogatorio dell'imputato ed il confronto che invece

egli non potrebbe effettuare nelle indagini preliminari.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 72 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto

30 gennaio 1941, n. 12, disponeva già che le funzioni di pubblico

ministero nelle udienze dinanzi al pretore potevano essere svolte

anche da persone estranee all'ordine giudiziario, tra cui i

funzionari di polizia. Ora, l'art. 22 d.P.R. n. 449 del 1988, nel

sostituire il testo del citato art. 72, dispone che le dette funzioni

possono essere esercitate, per delega nominativa del procuratore

della Repubblica presso la Pretura, da ufficiali di polizia

giudiziaria che non abbiano preso parte alle indagini preliminari

senza che a nulla rilevino in questa sede le successive aggiunte

apportate dall'art. 1 al decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15.

La delega è conferita per una determinata udienza o per un

singolo processo, con atto scritto del quale è fatta annotazione in

un apposito registro che è esibito in dibattimento (art. 162, primo

comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989).

Come si evince dalla relazione al progetto preliminare, la

disposizione in esame è ispirata alla esigenza pratica di ovviare

alle carenze di magistrati professionali e di non ritardare la

definizione dei processi penali. L'affidamento dell'esercizio delle

funzioni di P.M. all'ufficiale di polizia giudiziaria è assistito da

garanzie varie. Anzitutto, la delega è conferita con atto scritto

dal Procuratore della Repubblica secondo i casi concreti, sicché

certamente è destinata a cadere sugli ufficiali di polizia

giudiziaria ritenuti, tra i tanti, i più idonei allo svolgimento

delle funzioni da assegnare. È poi stabilita la esclusione degli

ufficiali di polizia che abbiano preso parte alle indagini

preliminari. Si evita così ogni commistione ed interferenza tra la

fase predibattimentale e la fase dibattimentale, così come si

stabilisce la netta separazione delle funzioni requirenti da quelle

giudicanti affidate prima del nuovo codice di rito allo stesso

pretore.

La delega da parte del Procuratore della Repubblica evidenzia

l'inserimento del P.M. delegato tra coloro che esercitano funzioni

requirenti e la inesistenza di qualsiasi rapporto col

pretore-giudice, a differenza di quanto poteva sospettarsi nella

vigenza del codice abrogato per ogni estraneo all'ordine giudiziario,

chiamato all'esercizio delle funzioni di P.M. in udienza dal pretore,

per quanto si sia ritenuta la diretta derivazione dalla legge

dell'attribuzione delle funzioni (sent. Corte cost. n. 172 del 1987).

Inoltre, è previsto che il P.M. delegato, nel caso in cui debba

prestare il suo consenso all'applicazione della pena su richiesta o

al giudizio abbreviato, oppure debba procedere a nuove contestazioni,

si consulti con il Procuratore della Repubblica (art. 162, terzo

comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989). Tuttavia, è da

notare che il consenso al giudizio abbreviato e al patteggiamento è

dato dal P.M. prima dell'udienza dibattimentale e, quindi, non spetta

all'ufficiale di polizia giudiziaria chiamato solo per quest'ultima.

In tale situazione non sono fondate le denunciate censure di

legittimità costituzionale. Non risulta violato l'art. 112 della

Costituzione che fissa il principio dell'obbligatorietà dell'azione

penale in quanto non è prevista alcuna sanzione nemmeno in caso di

inerzia del P.M. magistrato, cioè in caso di mancata contestazione

da parte sua di reati concorrenti o di fatti nuovi. Anzi, per certi

aspetti, la posizione del P.M. delegato è soggetta a vincolo

perché, oltre ad essere per se stessa provvisoria, il delegante

potrà tener conto del comportamento del delegato allorquando ritenga

di effettuare altre deleghe per altri processi o per altre udienze.

Ad escludere la dedotta violazione dell'art. 107 della

Costituzione, fondata sul rilievo che il P.M. delegato non godrebbe

delle garanzie di autonomia e di indipendenza di cui godono i

giudici, a parte la considerazione che nel nuovo processo penale è

sancita la qualità di parte del P.M., per quanto a tutela

dell'interesse generale all'osservanza della legge, valgono le

considerazioni svolte in passato da questa Corte. Si è affermato

(sentenza Corte Cost. n. 123 del 1970) che il principio sancito

dall'art. 104, comma primo, della Costituzione, secondo cui la

magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni

altro potere non esclude l'ammissibilità del conferimento a persone

estranee all'ordine giudiziario di compiti attinenti

all'amministrazione della giustizia (art. 108, secondo comma, in

relazione all'art. 102, secondo comma, della Costituzione). Non

essendo le persone di volta in volta chiamate a rappresentare il

P.M., inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale né inserite

nell'ordine giudiziario, è ovvio che non possono trovare

applicazione le disposizioni che concernono i magistrati

professionali. Peraltro, la delega del P.M. non crea alcun rapporto

di dipendenza né col delegante, in quanto anche il P.M. delegato

agisce con piena autonomia, secondo il disposto dell'art. 53 c.p.p.,

attuativo della direttiva n. 68, tanto più che la delega non è

revocabile se non in casi determinati, così come è per il P.M.

magistrato. Inoltre, la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria

non rende il P.M. delegato dipendente dal potere esecutivo cui egli

appartiene in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attività

di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di P.M., sicché

nessuna minaccia alla indipendenza può venire dalle autorità

gerarchicamente sovraordinate.

Infine, non sussiste la violazione dell'art. 76 della Costituzione

per eccesso di delega. Solo la direttiva n. 103 impone la distinta

attribuzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice. E

questo obiettivo è stato realizzato mediante la istituzione della

procura della Repubblica presso le Preture circondariali. Nulla è

detto in ordine alla individuazione degli organi ai quali possono

essere attribuite le funzioni di P.M. nel giudizio pretorile. A

parte, quindi, la inesattezza del richiamo a criteri direttivi del

codice di procedura penale, il compimento in udienza di atti che

l'ufficiale di polizia giudiziaria non può compiere nella fase delle

indagini preliminari (interrogatorio dell'imputato e confronti) è

effettuato dal P.M. delegato nell'esercizio delle funzioni di P.M. e

non di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria e si svolge sotto

la direzione del Pretore, giudice del dibattimento.

Pertanto, la questione sollevata non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 72 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario) nel testo modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento

dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a

carico degli imputati minorenni), e dell'art. 162, secondo comma, del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in

riferimento agli artt. 112, 107, ultimo comma, e 76 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Pinerolo con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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