Corte costituzionale

Ordinanza n. 451/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/10/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72

dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio

1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988

n. 449 e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990 n. 15),

e dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271,

promosso con l'ordinanza emessa l'8 marzo 1990 dal Pretore di Bergamo

- Sezione distaccata di Clusone - nel procedimento penale a carico di

Bondioli Flavio, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo ha sollevato, in riferimento

agli artt. 102, 106 e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento

giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (come

modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 e

dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990 n. 15), nonché

dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nella

parte in cui dette norme prevedono che le funzioni del pubblico

ministero, nell'udienza dibattimentale penale, possano essere

delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte si è già più volte pronunciata sul

punto (v. sentt. n. 123 del 1970 e n. 172 del 1987), affermando che

l'art. 102 della Costituzione non vale ad escludere l'ammissibilità

del conferimento a persone estranee all'ordine giudiziario di compiti

attinenti all'amministrazione della giustizia, secondo quanto prevede

l'art. 108, secondo comma, della Costituzione, (cfr. sent. n. 123 del

1970), e che pertanto nessun contrasto può cogliersi tra l'art. 72

dell'Ordinamento giudiziario e la norma costituzionale invocata;

che, anche in riferimento all'art. 106, primo e secondo comma

della Costituzione, la citata decisione ha escluso ogni possibilità

di contrasto perché, non essendo le persone di volta in volta

chiamate a rappresentare il pubblico ministero inquadrate

nell'organizzazione giurisdizionale, né inserite nell'ordine

giudiziario, non possono trovare applicazione le disposizioni

concernenti la nomina per concorso e la possibilità di nomina anche

elettiva di magistrati onorari;

che va del pari escluso ogni contrasto con l'art. 112 della

Costituzione, il quale afferma l'obbligatorietà dell'esercizio

dell'azione penale, ma non anche l'esclusiva spettanza della stessa

al pubblico ministero, né tanto meno offre indicazione alcuna nel

senso che non siano ammissibili casi di giurisdizione senza azione

(v. sentenza n. 123 del 1970, e cfr. anche la sentenza n. 333 del

1990, che ha dichiarato infondata, sotto ulteriori profili, questione

analoga a quella sollevata dal Pretore di Bergamo);

che l'ordinanza di rimessione non prospetta elementi di novità

delle norme censurate (in ordine alle recenti modifiche apportate dal

legislatore) che rendano necessario il riesame dei principi fin qui

espressi;

che pertanto anche la sollevata questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato

con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22

del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 e dall'art. 1 del decreto

legislativo 2 febbraio 1990 n. 15), e dell'art. 162 del decreto

legislativo 28 luglio 1989 n. 271, sollevata, in riferimento agli

artt. 102, 106 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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