Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.
Abrogato dal 14 agosto 1975
Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.
Abrogato dal 14 agosto 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975. 130 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere, mediante l'applicazione di apposita marca, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali un contributo di lire 3000 in qualsiasi procedimento in cui interviene davanti all'autorita' amministrativa, anche in sede disciplinare. Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere altresi' un contributo di lire 3000 per qualsiasi decisione emessa da autorita' amministrativa anche in sede giurisdizionale. Per i procedimenti in materia mineraria e doganale il contributo di cui al comma precedente relativo alle decisioni emesse dall'autorita' amministrativa, anche in sede giurisdizionale, e' di L. 15.000. I contributi previsti dal presente articolo non si applicano nei casi contemplati dalla legge 12 maggio 1968, n. 410, e dai successivi articoli 11 e 12 della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art7 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.