L'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e' cosi' modificato: "A decorrere dal 1 gennaio 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo di lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' all'atto dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto dell'iscrizione alla Cassa aveva superato il trentacinquesimo anno di eta'. Nel caso di reddito professionale in contestazione, le percentuali, se superiori al minimo dovuto, saranno applicate in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato. Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore, degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di non riscosso come riscosso Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianita' e che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1 gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 50.000. La Cassa e' autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilita' di pensione".

Testo vigente dal 3 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art6 · fonte del testo

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