Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 75/1965

    Ha colpito questo articolo
    6 dicembre 1965

    Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui agli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale", e 3 della stessa legge, nelle parole "alla Corte costituzionale", riguardanti la previdenza e l'assistenza forense, poiché esigendo certi contributi dai difensori e dalle parti nei giudizi che si svolgono avanti alla Corte costituzionale, hanno derogato all'assoluta gratuità che caratterizza quei giudizi. Avendo analogo oggetto anche gli artt. 3 nelle parole "alla Corte costituzionale", e 4, nelle parole "della Corte costituzionale", della legge abrogata il 25 febbraio 1963, n. 289, si devono dichiarare costituzionalmente illegittimi a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il principio della gratuità dei procedimenti che si svolgono davanti alla Corte costituzionale (desumibile dagli artt. 134 e 137 Cost. e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1928, n. 265) è connaturato al sistema della giustizia costituzionale, nella quale si prescinde dall'interesse personale che muove le parti, comunque esse si vogliono qualificare, per tutelare quello obiettivo e generale avente per scopo la eliminazione dall'ordinamento degli atti contrari a norme e principi costituzionali.

    Art. 2 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 3 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori · Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali

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  • Ordinanza n. 73/1965

    Altra decisione
    12 novembre 1965

    dispone la trattazione davanti alla Corte stessa della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 5, e 3, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense, nella parte in cui vengono menzionati i procedimenti davanti alla Cor…

    Art. 2 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 134 cost. · Art. 137 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 14 agosto 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1970 al 14 agosto 1975. 140 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle sottoindicate autorita' giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione. La misura del contributo e' la seguente:

tolto: 1) davanti agli uffici di conciliazione: lire 500;

tolto: 2) davanti alle preture: lire 1000;

tolto: 3) davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado: lire 2000;

tolto: 4) davanti alle corti di appello, ai tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello: lire 4000;

tolto: 5) davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla commissione centrale delle imposte dirette ed indirette: lire 6000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art2 · fonte del testo

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