((A decorrere dal 1 gennaio 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo di lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' all'atto dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto dell'iscrizione alla Cassa aveva superato il trentacinquesimo anno di eta'. Nel caso di reddito professionale in contestazione, le percentuali, se superiori al minimo dovuto, saranno applicate in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato. Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore, degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di non riscosso come riscosso Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianita' e che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1 gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 50.000. La Cassa e' autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilita' di pensione)).

Testo vigente dal 4 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1963 al 4 gennaio 1970. 41 parole tolte, 175 parole aggiunte.

tolto: L'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il contributo personale obbligatorio annuoaggiunto: A decorrere dal 1 gennaio 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore aggiunto: legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, aggiunto: fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo di lire tolto: 60 000 aggiunto: 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il tolto: quarantesimo aggiunto: trentacinquesimo anno di eta' all'atto tolto: di iscrizione alla Cassa, aggiunto: dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire tolto: 80.000 aggiunto: 120 mila annue a carico dell'iscritto che tolto: a quella data aggiunto: all'atto dell'iscrizione alla Cassa aveva superato il tolto: qurarantesimo aggiunto: trentacinquesimo anno di eta'. Nel caso di reddito professionale in contestazione, tolto: la mistura del 5 per cento, se superiore aggiunto: le percentuali, se superiori al minimo dovuto, tolto: sara' applicata aggiunto: saranno applicate in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessatotolto: "aggiunto: . Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore, degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di non riscosso come riscosso Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianita' e che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1 gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 50.000. La Cassa e' autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilita' di pensione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art6 · fonte del testo

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