L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "L'avvocato o il procuratore al quale l'autorita' giudiziaria conferisca un incarico retribuito e' tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:

  • a)5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;
  • b)10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;
  • c)15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;
  • d)25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire. La percentuale e' calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile. La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa".

Testo vigente dal 27 marzo 1963

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 91/1972

    Questione infondata
    18 maggio 1972

    La prestazione contributiva a favore della Cassa nazionale fra avvocati e procuratori, prevista dall'art. 5 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, che consiste nell'obbligo di versare una somma percentuale sull'importo di una singola retribuzione percepita dai professionisti, ha natura tributaria in virtù della qualificazione pubblicistica dell'Ente al quale la prestazione è devoluta e II dello speciale modo e delle particolari finalità generali e indivisibili del prelievo del reddito, distinte da quelle particolari e divisibili relative al compimento di singoli atti, e si inquadra così nel sistema con gli effetti rientrati propriamente nell'ambito dell'art. 53 della Costituzione.

    Art. 5 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori · Art. 1 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art5 · fonte del testo

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