Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1965 al 12 dicembre 1965. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 5 luglio 1965, n. 798.
Abrogato dal 1 agosto 1965
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1965 al 12 dicembre 1965. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 5 luglio 1965, n. 798.
Abrogato dal 1 agosto 1965
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 3 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale"; dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nelle parole "alla Corte costituz…
Art. 2 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 3 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori · Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali
Un esposto diretto al Presidente del Tribunale, definito nel contesto come "ricorso" e contenente la dichiarazione di proporre opposizione ad un atto ingiuntivo per il pagamento di spese di giustizia, fra le quali è compreso anche il contributo dovuto alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, non è atto idoneo ad instaurare un giudizio e a dare quindi luogo allo svolgimento di un procedimento.
Art. 3 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori · Art. 4 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori · Art. 17 Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965. 218 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari, e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti". La misura del contributo e' la seguente:
tolto: 1) davanti agli Uffici di conciliazione.......... L. 200 2) davanti ai pretori................... L. 400 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti d'assise di primo grado e alle Giunte provinciali amministrative.... L. 600 4) davanti alle Corti d'appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello....... L. 800 5) davanti alla Corte Costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte del conti esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale della imposte dirette e indirette......... L. 1.000 6) davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
tolto: a) se di primo grado................... L. 600 b) se di secondo grado o unico grado........... L. 800aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art3 · fonte del testo
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