Dopo l'ultimo comma dell'art. 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi: "Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici. I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione. Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine. In questo caso l'atto e' ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione".2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno -2 luglio 1966, n. 82(in G.U. 1a s.s 9/7/1966, n. 168)ha dichiarato "l'illeggittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952,n. 6,sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) limitatamente agli atti previsti dagli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954".

Testo vigente dal 10 luglio 1966

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 82/1966

    Ha colpito questo articolo
    2 luglio 1966

    La norma contenuta nell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, che fa obbligo ai cancellieri e ai segretari di non ricevere gli atti sprovvisti della marca relativa al contributo per la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, viola il diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione. E ciò perché la marca suindicata va applicata sugli atti indispensabili per l'esercizio dell'azione, di guisa che, in mancanza di essi, non potendo il giudizio essere iniziato o proseguito, rimane paralizzato l'inizio oppure viene troncato immediatamente il corso di esso allorquando la presentazione dell'atto è prescritta entro termini di decadenza, come in tutti i casi di impugnazione.

    Art. 17 Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 13/1966

    Questione inammissibile
    12 febbraio 1966

    Un esposto diretto al Presidente del Tribunale, definito nel contesto come "ricorso" e contenente la dichiarazione di proporre opposizione ad un atto ingiuntivo per il pagamento di spese di giustizia, fra le quali è compreso anche il contributo dovuto alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, non è atto idoneo ad instaurare un giudizio e a dare quindi luogo allo svolgimento di un procedimento.

    Art. 3 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori · Art. 4 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori · Art. 17 Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1956 al 10 luglio 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno -2 luglio 1966, n. 82(in G.U. 1a s.s 9/7/1966, n. 168)ha dichiarato "l'illeggittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952,n. 6,sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) limitatamente agli atti previsti dagli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;991~art17 · fonte del testo

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