Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1965

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/12/1965 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale di norme contenute

negli artt. 2, secondo comma, n. 5, e 3, secondo comma, della legge 5

luglio 1965, n. 798, recante modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6,

e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza ed assistenza

forense, promosso con ordinanza emessa dalla Corte costituzionale l'11

novembre 1965 nel corso del giudizio di legittimità costituzionale

dell'art. 4, secondo comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, iscritta

al n. 208 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 284 del 13 novembre 1965.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze

dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna

per l'Amministrazione finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette

di Ascoli Piceno, con ordinanza del 20 giugno 1963, aveva denunciato,

per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, l'art. 4,

secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186.

L'Amministrazione finanziaria dello Stato si era costituita con

atto del 4 agosto 1964 contestando le affermazioni dell'ordinanza di

rinvio.

2. - La causa è andata in udienza il 10 novembre 1965, ma

successivamente la Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio

per deciderla, con ordinanza 11 novembre 1965 ha sollevato davanti a se

stessa, come pregiudiziale, la questione di costituzionalità degli

artt. 2, secondo comma, n. 5, e 3, secondo comma, della legge 5 luglio

1965, n. 798.

Queste norme impongono la corresponsione di due tipi di contributi,

uno dei quali colpisce anche i difensori che esercitano il proprio

ministero presso la Corte costituzionale (art. 2) e l'altro si

riferisce anche ai provvedimenti della stessa Corte (prima copia) e

grava su chi è tenuto a pagare o ad anticipare le spese del giudizio

(art. 3). Le due disposizioni sono state denunciate da questa Corte per

contrasto con l'assoluta gratuità degli atti del procedimento di

legittimità costituzionale, e cioè con un principio che sarebbe

desumibile dagli artt. 134 e 137 della Costituzione e dalle leggi

costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito

nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nell'art. 3 della

legge 18 marzo 1958, n. 265.

3. - Nelle deduzioni del 23 novembre 1965 l'Amministrazione

finanziaria dello Stato aderisce ai rilievi contenuti nella predetta

ordinanza di questa Corte. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, quello promosso incidentalmente dalla Corte

costituzionale e quello promosso dalla Commissione delle imposte di

Ascoli Piceno, devono essere decisi con due sentenze separate: essi

infatti hanno oggetti diversi, anche se la pregiudizialità dell'uno

rispetto all'altro ne ha reso opportuna la discussione congiunta.

2. - La questione, sollevata incidentalmente dalla Corte

costituzionale e relativa agli artt. 2 e 3 della legge 5 luglio 1965,

n. 798, è fondata.

L'art. 2 impone, fra l'altro, agli avvocati, che esercitano il

proprio ministero presso la Corte costituzionale, un contributo che si

riscuote evidentemente con l'applicazione di marche da parte della

cancelleria; l'art. 3 fa gravare, su chi deve pagare o anticipare le

spese di giudizio, un altro contributo, che si riferisce anche ai

provvedimenti della Corte costituzionale (prima copia) e si riscuote in

modo analogo. Le due disposizioni, come già la legge 25 febbraio 1963,

n. 289, hanno dunque derogato all'assoluta gratuità che caratterizza i

giudizi davanti a questa Corte.

Che tali procedimenti debbano essere del tutto gratuiti è

principio connaturato al sistema della giustizia costituzionale (art.

134 e segg. della Costituzione); nella quale appunto l'interesse, che

si deve tutelare, è quello obiettivo e generale di eliminare

dall'ordinamento gli atti contrari a norme costituzionali. Non si nega

infatti che le parti, comunque esse si vogliano qualificare, siano o

possano essere mosse da interessi propri o personali; ma si vuol dire

che questi interessi, pur essendo presenti, non affiorano nell'arco del

giudizio, tutto spiegato verso la sola attuazione di quel fine

obiettivo. Ne sono conferma le norme che riservano la proposizione del

giudizio di legittimità costituzionale solo all'autorità giudiziaria

(giudizio promosso in via incidentale anche d'ufficio) o a soggetti

muniti di potestà legislativa (giudizio proposto in via principale) e

consentono al Presidente del Consiglio dei Ministri o della Giunta

regionale di intervenirvi.

3. - Dato ciò, il giudizio di legittimità costituzionale, pur

ammettendo la partecipazione di parti private, si svolge al di sopra

dei loro interessi e non consente ostacoli, anche lievi o indiretti, al

proprio svolgimento. Ne deriva che ad esso è naturalmente estraneo

ogni concetto di soccombenza: non vi sono né vincitori né vinti,

rispetto al fine che lo domina, mentre qualunque adempimento

pecuniario, anche esiguo, può costituire una remora a quella ampia

collaborazione che, nei limiti previsti dalla legge, è innegabilmente

utile o perfino necessaria.

Questo spiega come le leggi n. 87 del 1953 (art. 21), n. 265 del

1958 (art. 3) oltreché le Norme integrative approvate dalla Corte

costituzionale (artt. 16 e 30) escludano imposizioni tributarie e

condanne nelle spese. Si tratta di norme che non hanno valore

costituzionale, ma è indubbio che esse svolgono principi già

contenuti nel sistema costituzionale; tale è fra l'altro il

significato del rinvio che alla prima di esse è fatto dalla legge

costituzionale 1953 n. 1, art. 1. Del resto i precetti costituzionali,

cioè gli artt. 134 e segg. della Costituzione e il primo articolo

delle leggi n. 1 del 1948 e n. 1 del 1953, attribuendo a questa Corte

il compito di difesa dell'ordinamento costituzionale, non possono

consentire che siano colpiti da oneri pecuniari, che appesantiscono il

corso del giudizio, proprio coloro che collaborano a tale funzione.

4. - Analoghe considerazioni valgono per i giudizi che risolvono

conflitti di attribuzione e per i giudizi di responsabilità del Capo

dello Stato e dei Ministri: i primi riguardano atti di cui si denuncia

il contrasto con norme costituzionali; i secondi, riguardando soggetti

che sono ai vertici dello Stato, coinvolgono principi, procedimenti e

garanzie di ordine costituzionale.

5. - La legge 25 febbraio 1963, n. 289, negli artt. 3 e 4, aveva

contenuto analogo a quella denunciata: perciò anche di essa, per gli

effetti che possano ancora derivarne, si deve dichiarare la

illegittimità costituzionale in applicazione dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 della legge

5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 3

della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale";

dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 25

febbraio 1963, n. 289, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 4

della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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