Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1966

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/02/1966 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della

legge 25 febbraio 1963, n. 289, e dell'art. 17 della legge 31 luglio

1956, n. 991 (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6,

sull'istituzione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli

avvocati e procuratori), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1965

dal Presidente del Tribunale di Aosta su istanza di Giansoldati

Silvano, iscritta al n. 47 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nell'intento di proporre opposizione contro l'avviso di pagamento e

contemporaneo precetto, intimatogli dalla cancelleria del Tribunale di

Aosta per il versamento di lire tremila alla Cassa di previdenza ed

assistenza a favore degli avvocati e procuratori, il curatore del

fallimento della società Onice Valdostana, rag. Silvano Giansoldati,

con istanza diretta al Presidente di quel Tribunale, ha chiesto che il

Tribunale ritenesse fondata la questione di legittimità costituzionale

delle norme degli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289,

"avendo la legge posto in essere una situazione di ingiustificato

privilegio per gli avvocati e procuratori". Con ordinanza del 9 marzo

1965, il Presidente del suddetto Tribunale ha sollevato la questione in

riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, osservando, in

particolare, che l'art. 53, prevedendo l'obbligo per tutti di

concorrere nelle spese pubbliche in ragione della capacità

contributiva, viene implicitamente ad escludere che lo Stato possa

imporre un determinato contributo, da pagarsi non all'orario, ma ad una

Cassa da questo nettamente distinta, avente finalità proprie ed

amministrazione autonoma.

La stessa ordinanza rileva che l'art. 17 della legge 31 luglio

1956, n. 991, affidando al dirigente dell'ufficio di cancelleria di

decidere, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, se un atto

sia ricevibile o meno qualora sorgano contestazioni circa l'obbligo di

applicazione delle marche, viola gli artt. 111, 113 ed, in special

modo, l'art. 102 della Costituzione, in quanto viene a consentire ad un

funzionario amministrativo di paralizzare inoppugnabilmente il corso

della giustizia, dichiarando irricevibile un determinato atto.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30

aprile 1965. Non vi è stata costituzione di parti. È intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

dello Stato.

Con l'atto di intervento del 20 maggio 1965, l'Avvocatura deduce

l'inammissibilità della questione e, nel merito, la infondatezza della

medesima. Sotto il primo profilo, sostiene che difetta, nel caso in

esame, il presupposto della pendenza di un giudizio davanti ad un

organo investito di potestà giurisdizionale; e che il Presidente del

Tribunale non ha esaminato se la proposta opposizione fosse rivolta al

Collegio, oppure al Presidente, essendo evidente che egli non aveva il

potere, nella qualità, di sollevare la questione nel caso in cui

dovesse decidere il Collegio. E, qualora la domanda fosse rivolta al

Presidente, avrebbe dovuto esaminare se a lui sia attribuito un potere

decisorio di giurisdizione, o di amministrazione nella qualità di

superiore gerarchico del cancelliere. Considerato in diritto :

L'eccezione di inammissibilità deve essere accolta perché la

questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata nel

corso di un giudizio.

Il principio fondamentale, secondo il quale la questione di

costituzionalità in via incidentale può essere sollevata soltanto nel

corso di un giudizio, è stato affermato dalla legge costituzionale 9

febbraio 1948, n. 1, e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità è ancora

ribadito da due specifici obblighi imposti dallo stesso art. 23 al

giudice a quo: quello di esaminare se il procedimento principale non

possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della

questione di legittimità costituzionale, e quello di sospendere "il

giudizio in corso".

La sussistenza dunque di un procedimento principale condiziona il

promovimento del giudizio di costituzionalità davanti a questa Corte.

Nella fattispecie, non sussiste tale condizione.

Un esposto diretto al Presidente del Tribunale, definito nel

contesto come "ricorso" e contenente la dichiarazione di proporre

opposizione ad un atto ingiuntivo per il pagamento di spese di

giustizia, fra le quali è compreso anche il contributo dovuto alla

Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, non è atto idoneo

ad instaurare un giudizio e dare quindi luogo allo svolgimento di un

procedimento.

Infatti, a termini dell'art. 645 del Codice di procedura civile

richiamato dall'art. 42 delle relative norme di attuazione,

l'opposizione alla ingiunzione di pagamento di spese di giustizia si

propone mediante atto di citazione "davanti all'ufficio giudiziario al

quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto"; decreto che nel

caso in esame è quello che ha reso esecutiva la parcella delle spese

redatta dal cancelliere.

Per di più, il Presidente del Tribunale - al quale era diretto

quell'esposto - non era autorizzato a prendere alcun provvedimento al

riguardo e non era comunque legittimato a sollevare la questione di

legittimità costituzionale per difetto di ogni potere decisorio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e dello art. 17

della legge 31 luglio 1956, n. 991, (modifiche alla legge 8 gennaio

1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa di previdenza e assistenza a

favore degli avvocati e procuratori), questione sollevata con ordinanza

del 9 marzo 1965 del Presidente del Tribunale di Aosta in riferimento

agli artt. 3, 36, 53, 102, 111 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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