Articolo soppresso dalla l. 5 luglio 1965, n. 798.
Abrogato dal 1 agosto 1965
Articolo soppresso dalla l. 5 luglio 1965, n. 798.
Abrogato dal 1 agosto 1965
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza ed assistenza forense, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 53 e 98, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Ro…
Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 4 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 53 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 19 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1963 al 1 agosto 1965. 205 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari, e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti. La misura del contributo e' la seguente:
tolto: 1) davanti agli Uffici di conciliazione......... L. 200
tolto: 2) davanti ai pretori.................. L. 400
tolto: 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti d'assise di primo grado e alle Giunte provinciali amministrative. L. 600
tolto: 4) davanti alle Corti d'appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello.... L. 800
tolto: 5) davanti alla Corte Costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale della imposte dirette e indirette. L. 1.000
tolto: 6) davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
tolto: a) se di primo grado................. L. 600
tolto: b) se di secondo grado o unico grado......... L. 800aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art19 · fonte del testo
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