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L'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari, e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti". La misura del contributo e' la seguente:

  • 1)davanti agli Uffici di conciliazione.......... L. 200 2) davanti ai pretori................... L. 400 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti d'assise di primo grado e alle Giunte provinciali amministrative.... L. 600 4) davanti alle Corti d'appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello....... L. 800 5) davanti alla Corte Costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte del conti esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale della imposte dirette e indirette......... L. 1.000 6) davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
  • a)se di primo grado................... L. 600 b) se di secondo grado o unico grado........... L. 800

Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 75/1965

    Ha colpito questo articolo
    6 dicembre 1965

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 3 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale"; dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nelle parole "alla Corte costituz…

    Art. 2 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 3 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori · Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali

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  • Sentenza n. 13/1966

    Questione inammissibile
    12 febbraio 1966

    Un esposto diretto al Presidente del Tribunale, definito nel contesto come "ricorso" e contenente la dichiarazione di proporre opposizione ad un atto ingiuntivo per il pagamento di spese di giustizia, fra le quali è compreso anche il contributo dovuto alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, non è atto idoneo ad instaurare un giudizio e a dare quindi luogo allo svolgimento di un procedimento.

    Art. 3 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori · Art. 4 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori · Art. 17 Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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