Art. 9 — Principio di specialit

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Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralita' di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 341/1995

    Questione inammissibile
    20 luglio 1995

    L'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel disciplinare le sanzioni penali relative ai reati urbanistici ed edilizi, fa espressamente salva anche l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge riferite ai medesimi fatti, disponendo la concorrenza nella materia urbanistica ed edilizia, della sanzione penale con quella amministrativa. È perciò da escludere che riguardo al reato di intervento edilizio in zona vincolata senza concessione edilizia e autorizzazione paesistica - oggetto del giudizio 'a quò (di opposizione a ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa - sia applicabile la norma generale dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, impugnata in quanto prevede che, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che commina una sanzione amministrativa, nei casi in cui la disposizione penale ha carattere sussidiario, può essere irrogata solo la sanzione amministrativa (nel caso di specie quella prevista dagli artt. 13 e 16 della legge della Regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20). (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 Cost.). red.: A.M. M. rev.: S.P.

    Art. 9 Modifiche al sistema penale · Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 285/1987

    Questione infondata
    23 luglio 1987

    In assenza di profili o motivi nuovi, rispetto a quelli gia` esaminati in precedente sentenza di rigetto di identica questione, va dichiarata la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimita` costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - denunciato nella parte in cui dispone, senza alcuna giustificazione, per il furto di selvaggina ad opera di cacciatori, o l'applicazione della sola sanzione amministrativa o della sanzione penale, a seconda che sia violata la legge statale n. 968/1977 o la legge regionale siciliana n. 37/1981). - S. n. 97/1987.

    Art. 9 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 97/1987

    Questione infondata
    3 aprile 1987

    La prevalenza (ex art. 9, comma primo, L.n. 689 del 1981) della 'lex specialis' amministrativa statale rispetto alla norma penale esclude definitivamente l'applicabilita` di quest'ultima, di talche`, ove il medesimo fatto sia amministrativamente sanzionato anche da una legge regionale, non puo` verificarsi il concorso apparente tra norma penale e norma amministrativa, sia essa di fonte statale ovvero regionale. Peraltro, la relazione intercorrente fra le ipotesi di esercizio abusivo della caccia - amministrativamente sanzionate dall'art. 31, L. n. 968 del 1977 e dalla L. reg. Sic. n. 37 del 1971 - e la fattispecie di furto di selvaggina ('ex' art. 624 cod.pen.), non e` di specialita`, ma di "interferenza"; onde, nel caso, non si verifica concorso apparente, ma concorso effettivo di illeciti, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa e di quella penale in via cumulativa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, per alcune condotte di caccia valutabili penalmente come furto di selvaggina, detrminerebbe l'applicazione di una mera sanzione amministrativa o, invece, di una sanzione penale, a seconda che il fatto sia commesso in violazione della legge n. 968 del 1977 ovvero della legge reg. Sic. n. 37 del 1981).

    Art. 9 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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