Corte costituzionale

Ordinanza n. 409/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1991 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria) promosso con

ordinanza emessa il 16 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Treviso sui ricorsi riuniti proposti da Monico

Giovanni contro Ufficio I.V.A. di Treviso iscritta al n. 320 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 16 novembre 1990 la Commissione

tributaria di primo grado di Treviso ha sollevato questione di

legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 10 d.l. 10

luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, (Norme

per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e

sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria) nella parte in cui esclude - limitatamente ai

reati previsti dalla legge medesima - l'applicazione del principio di

specialità tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, posto in

generale dall'art. 9, 1 comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689

(Modifiche al sistema penale), per sospetta violazione del principio

di eguaglianza (art. 3, comma 1, Cost.) in relazione sia ad illeciti

tributari diversi da quelli sanzionati dalla medesima legge n. 516

cit., sia in generale ad altre ipotesi di illeciti amministrativi

concorrenti con illeciti penali;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha

sostenuto pregiudizialmente l'inammissibilità in rito della

questione di costituzionalità per difetto di rilevanza, atteso che

il contribuente non si sarebbe doluto della applicazione dell'art. 10

censurato, né risulta che alcuno degli illeciti a lui addebitati

abbia un rilievo penale;

che nel merito l'Avvocatura sostiene che comunque l'esclusione

del principio di specialità costituisce espressione di

discrezionalità del legislatore;

Considerato che vanno disattese le eccezioni pregiudiziali

dell'Avvocatura per essere rilevante la questione di

costituzionalità giacché risulta dall'ordinanza di rimessione - la

cui prospettazione in punto di fatto non è censurabile da questa

Corte - che, rispettivamente, il contribuente ha sollevato

l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 10 cit. e che lo

stesso è stato denunziato per i reati di cui agli articoli 1, 1

comma, 3, 2 comma e 4, n. 7, della legge n. 512 cit. e cioè - almeno

in parte - per gli stessi fatti per i quali sono state irrogate le

pene pecuniarie, oggetto della controversia tributaria de qua;

che altresì la questione è rilevante ancorché nell'ordinanza

di rimessione non sia indicato quale tipo di sanzione sarebbe

applicabile ove fosse operante il principio di specialità di cui

all'art. 9 cit.; infatti la norma impugnata (art. 10 cit.)

rappresenta uno sbarramento, non superabile se non con la invocata

dichiarazione di incostituzionalità, per il giudice a quo che di

tale principio di specialità intende far applicazione, mentre è

ininfluente il possibile esito di tale giudizio giacché comunque diverse sarebbero le ragioni del decidere rispetto alla pronuncia che -

nella permanente vigenza dell'art. 10 - delibasse la legittimità

delle pene pecuniarie irrogate al contribuente (cfr. sent. n. 97 del

1987);

che nel merito la questione si appalesa manifestamente infondata

sotto entrambi i profili prospettati dal giudice a quo;

che, infatti, il principio del cumulo delle pene pecuniarie e

delle sanzioni penali - quale posto dalla norma censurata -

rappresenta, sì, una disciplina differenziata rispetto all'opposto

principio della specialità operante in generale per le sanzioni

amministrative irrogabili per fatti che integrerebbero anche gli

estremi di un reato, ma è nient'affatto irragionevole, né lesivo

del principio di eguaglianza, attesa l'assoluta diversità degli

illeciti ai quali le due disposizioni si riferiscono e la

peculiarità delle violazioni finanziarie, per le quali

legittimamente il legislatore - nell'esercizio della sua

discrezionalità - può modulare la reazione dell'ordinamento

giuridico al comportamento illecito del contribuente con una duplice

sanzione, pecuniaria e penale;

che a non diversa valutazione conduce il rilievo del giudice a

quo sulla residuale applicabilità (dal medesimo de plano ritenuta)

del principio di specialità alle violazioni finanziarie diverse da

quelle contemplate dalla legge n. 516 del 1982, atteso che - ove

anche ciò fosse (ma è tutt'altro che certo in presenza di

giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, nonché di dottrina

per nulla univoche sia su tale specifica questione, sia in termini

più ampi sull'applicabilità, o meno, alle violazioni finanziarie

dei principi generali posti dalla legge n. 689 del 1981 cit.) - la

non irragionevolezza dell'opzione normativa risiederebbe comunque

nella considerazione che la legge n. 516 cit. attiene a tributi

evidentemente e non ingiustificatamente dal legislatore considerati

fondamentali nel quadro della globale politica finanziaria da lui

complessivamente disegnata con discrezionale modulazione della

potestà impositiva, sicché per tali tributi sarebbe giustificata

una scelta di maggior rigore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in

legge 7 agosto 1982 n.516, (Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria) sollevata, in

relazione all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo

grado di Treviso con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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