E' vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualita' o genuinita' da chiunque rilasciati, nonche' disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualita' o le proprieta' nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose. ((I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000)). Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 290/1985

    Parametro
    13 novembre 1985

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 comma terzo, e 8 legge 13 novembre 1960 n. 1407, sollevata dal pretore di Lecce, con ord. 29 dicembre 1977, in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI…

    Art. 5 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva · Art. 8 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva · Art. 3 cost. · Art. 13 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1962 al 12 aprile 1963. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… stesse o vantando particolari azioni medicamentose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire tolto: 50 aggiunto: 200.000 a lire tolto: 500 aggiunto: 5.000.000. Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art13 · fonte del testo

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