Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1994 dal Pretore

di Verbania nel procedimento civile vertente tra Graber Bleicher

Ulrich Hermann ed altra e il Comune di Oggebbio iscritta al n. 319

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del processo di opposizione all'ordinanza

del Sindaco del Comune di Oggebbio con la quale veniva ingiunto ai

coniugi Graber Bleicher Ulrich Hermann e Bleicher Barbel il pagamento

di una sanzione amministrativa, il Pretore di Verbania ha sollevato,

in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,

secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), "nella parte in cui prevede che si applichi in ogni

caso la disposizione penale salvo che quest'ultima sia applicabile

solo in mancanza di altre disposizioni penali";

che nell'ordinanza di rimessione si espone che i coniugi

ricorrenti - per aver eseguito interventi edilizi di ristrutturazione

di un immobile di loro proprietà situato in area sottoposta a

vincolo paesaggistico - erano stati imputati dei reati di cui

all'art. 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e

1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed entrambi condannati in

primo grado, mentre nel giudizio di appello Bleicher Barbel era stata

assolta per non aver commesso il fatto e nei confronti di Graber

Bleicher Ulrich Hermann era stata pronunciata sentenza di non doversi

procedere per estinzione del reato, essendo stata rilasciata

concessione in sanatoria;

che, inoltre, dalla stessa ordinanza si evince che l'ingiunzione

di pagamento a titolo di sanzione amministrativa - in applicazione

degli artt. 13 e 16, comma 4, lettera b), della legge della Regione

Piemonte, 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni

culturali, ambientali e paesistici) - è stata riferita agli stessi

lavori di ristrutturazione oggetto del processo penale;

che il giudice remittente osserva che lo stesso fatto -

costituito dalla ristrutturazione di un immobile in zona vincolata,

ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, senza concessione

edilizia e senza preventiva autorizzazione paesistica - risulta

punito da una disposizione penale (art. 20, lettera c), della legge

n. 47 del 1985) e da una sanzione amministrativa prevista da norma

regionale (artt. 13, primo comma, lettera b), e 16, comma 4, lettera

b), della legge regionale n. 20 del 1989), ricorrendo, di

conseguenza, l'ipotesi di concorso di norme prevista dall'art. 9,

secondo comma, della legge n. 689 del 1981, richiamato anche

dall'art. 16, sesto comma, della legge della Regione Piemonte n. 20

del 1989;

che ad avviso del giudice a quo, poiché la disposizione penale

di cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985 avrebbe natura

sussidiaria rispetto ad altre norme penali che disciplinano la

materia, l'unica disposizione applicabile al caso di specie, ai sensi

dello stesso art. 9 della legge n. 689 del 1981, sarebbe quella

regionale, che prevede la sola sanzione amministrativa;

che, pertanto, secondo la prospettazione del giudice remittente,

la disposizione impugnata consentirebbe alle Regioni di intervenire,

con norme di "carattere primario" suscettibili di modificare o

sostituire disposizioni penali, in contrasto con i principi della

riserva di legge statale in materia penale e di eguaglianza dei

cittadini sull'intero territorio nazionale;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata

inammissibile e, comunque, infondata.

Considerato che l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689, impugnato nel presente giudizio, in deroga alla regola

generale di cui al primo comma dello stesso articolo - che disciplina

il concorso tra norme nelle ipotesi in cui per lo stesso fatto siano

previste sanzioni penali e sanzioni amministrative disposte da leggi

statali stabilendo l'applicabilità della disposizione speciale -

dispone che, in caso di concorso tra norme penali e norme regionali o

delle province autonome di Trento e Bolzano, "si applica in ogni caso

la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo

in mancanza di altre disposizioni penali", e che da quest'ultimo

inciso del secondo comma dell'art. 9 il giudice a quo fa discendere

l'applicabilità, nel caso di specie, della sola sanzione

amministrativa regionale, ritenendo di natura sussidiaria la norma

penale di cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985;

che, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza di rimessione,

il fatto illecito che ha legittimato l'ingiunzione sindacale opposta

nel giudizio a quo risulta sanzionato sia dalla norma penale statale

prevista dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, di

conversione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, che rinvia

quoad poenam all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia

dagli artt. 13 e 16 della legge della Regione Piemonte 3 aprile 1989,

n. 20, che prevedono per il medesimo fatto una sanzione

amministrativa;

che, secondo quanto esposto dal giudice remittente, il giudizio

penale relativo al fatto illecito contestato ai ricorrenti nel

giudizio a quo ha avuto corso sia in primo grado, sia in fase di

appello;

che l'art. 20 della legge n. 47 del 1985, entrato in vigore

successivamente alla disposizione impugnata, nel disciplinare le

sanzioni penali relative ai reati urbanistici ed edilizi, fa

espressamente salva anche l'applicazione delle sanzioni

amministrative previste da altre norme di legge riferite ai medesimi

fatti, disponendo, in deroga al criterio previsto dall'art. 9,

secondo comma, della legge n. 689 del 1981, la concorrenza nella

materia urbanistica ed edilizia della sanzione penale con quella

amministrativa;

che, di conseguenza, la norma impugnata non può trovare

applicazione nel giudizio a quo, in virtù della deroga richiamata di

cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985, che, in riferimento ai

fatti illeciti ivi sanzionati, ha stabilito il principio del concorso

materiale della sanzione penale con quella amministrativa;

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 della Costituzione,

dal Pretore di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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