Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Principio di specialita'
[2](articolo 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
[3]1. Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni di cui agli articoli da 74 a 85 e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. 2. Permane, in ogni caso, la responsabilita' per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 12, comma 1, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e resta ferma la responsabilita' degli enti e societa' prevista dall'articolo 98, comma 3.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
