Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con

ordinanze emesse rispettivamente il 27 giugno 1984 dal Tribunale di

Cuneo, il 28 settembre 1984 dal Tribunale di Agrigento, il 27

dicembre 1984, il 24 e 18 gennaio, il 5 marzo, il 26 febbraio, il 2

marzo, il 4 aprile, il 15 marzo e il 6 e 9 maggio 1985, dal giudice

istruttore del Tribunale di Agrigento (n. 15 ordd.), iscritte ai nn.

983 e 1296 del registro ordinanze 1984, ai nn. 126, 251, 252, 280,

281, 282, 283, 324, 325, 452, 453, 454, 455, 621 e 622 del registro

ordinanze 1985, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 19-bis, 107-bis, 161-bis, 202-bis, 208-bis, 220-bis,

214-bis, 244-bis, 285-bis, 297-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore

Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con sedici identiche ordinanze, il giudice istruttore ed il

Tribunale di Agrigento hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui dispone, in

relazione alle ipotesi di "furto di selvaggina ad opera di

cacciatori", l'applicazione della sola sanzione amministrativa se il

fatto è commesso con violazione della legge statale 27 dicembre

1977, n. 968 e l'applicazione della sanzione penale per il reato di

furto - artt. 624, 625 n. 7, c.p. - se il fatto è commesso con

violazione della legge regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 37.

Osservano i giudici a quibus che, avendo l'art. 1 della legge n.

968 del 1977 inquadrato la fauna selvatica nel patrimonio

indisponibile dello Stato, risponde ormai di furto chi si impossessi

di selvaggina. L'art. 8 della stessa legge, poi, considera "esercizio

di caccia" non solo "ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di

selvaggina" ma anche il "vagare o il soffermarsi con i mezzi

destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o

di attesa della medesima per abbatterla o catturarla", e vieta infine

"ogni altro modo di abbattimento o di cattura". Questa disposizione,

quindi, fornisce i criteri per valutare se ci si trova in presenza di

un tentativo illegittimo di caccia, e pertanto di un tentativo di

furto, il quale poi trova sanzione nell'art. 31, lett. c) ed e),

della legge stessa, che appunto

punisce "chi esercita la caccia in periodi non consentiti" e "con

mezzi non consentiti...". La legge, invero, punisce sia

l'impossessamento illegale della selvaggina e sia il tentativo di

caccia illegale, rimanendo indifferente il fatto che l'esercizio

illegale della caccia abbia o meno conseguito un risultato utile per

il soggetto costituito dall'abbattimento o dalla cattura

dell'animale.

Per quanto riguarda però la Sicilia, si applica invece la legge

reg. 30 marzo 1981, n. 37, tranne che per le ipotesi da essa non

espressamente contemplate, per le quali, giusta il rinvio di cui

all'art. 58, si applicano le norme della legge statale n. 968 del

1977 purché non in contrasto con quelle della legge regionale.

Ora, proseguono i giudici a quibus, l'art. 48 della legge

regionale punisce esclusivamente l'esercizio illegale della caccia

che si sia risolto nella cattura della selvaggina, e cioè i casi di

esercizio illegale consumato. Né (tranne l'ipotesi eccezionale di

cui all'art. 26 relativa alla caccia con mezzi non consentiti dalla

legge statale) esiste altra norma regionale che sanzioni le ipotesi,

per così dire, di tentativo, quali l'esercizio illegale della caccia

senza cattura o uccisione di selvaggina. Di conseguenza, stante il

rinvio ex art. 58 della legge regionale, nell'ipotesi di mero

esercizio illegale della caccia senza cattura o uccisione di

selvaggina, privo di sanzione amministrativa nell'ambito della legge

regionale (come nel caso di chi compia atti diretti all'abbattimento

di selvaggina in periodo non consentito), deve applicarsi l'art. 31

della legge statale, che appunto ricomprende invece anche tale

fattispecie.

Non v'è dubbio peraltro, proseguono le ordinanze di rimessione,

che questo tipo di esercizio della caccia, secondo la definizione

datane dall'art. 8 della legge n. 968 del 1977, integra

necessariamente, ove avvenga con modalità illegittime, la

fattispecie del tentativo di furto aggravato di selvaggina. Deve

quindi trovare applicazione l'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n.

689, il quale stabilisce che "quando uno stesso fatto è punito da

una disposizione penale e da una disposizione che prevede una

sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che

prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione

speciale", mentre "quando uno stesso fatto è punito da una

disposizione penale e da una disposizione regionale... che prevede

una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione

penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di

altre disposizioni penali". Senonché l'applicazione di questi

criteri all'ipotesi di tentato furto aggravato di selvaggina (ma i

rilievi valgono anche per l'ipotesi di furto consumato) produce la

conseguenza che, allorché una stessa condotta di caccia, valutabile

penalmente sotto la fattispecie degli artt. 56, 624 c.p. e loro

coordinati, è sanzionata amministrativamente soltanto dalla legge n.

968 del 1977, che costituisce lex specialis rispetto a quella penale,

dovrà applicarsi unicamente la legge n. 968 del 1977, con esclusione

delle norme penali, mentre allorché la stessa condotta è sanzionata

amministrativamente da una legge regionale, che si sostituisca alla

medesima legge statale, quest'ultima resterà inoperante, dovendosi

applicare gli artt. 56, 624 c.p. e coordinati.

Nel territorio della regione siciliana, quindi, poiché la legge

reg. n. 37 del 1981 punisce soltanto un caso di caccia cui non

consegue l'uccisione o la cattura della selvaggina, e precisamente

l'esercizio di caccia con mezzi non consentiti, si avrà che nel caso

di un cacciatore sorpreso in atteggiamento di caccia con mezzi

consentiti, ma al di fuori del periodo stabilito, oppure che cerchi

di catturare esemplari appartenenti a specie particolarmente

protette, trattandosi di condotta non sanzionata dall'art. 48 della

legge regionale, giusta l'art. 58 della legge stessa dovrà

applicarsi l'art. 31 della legge statale n. 968 del 1977, il quale,

stante il disposto dell'art. 9 della legge 689 del 1981, viene

appunto a prevalere sulla norma penale. Per contro, nella stessa

regione, nel caso di un cacciatore sorpreso in chiaro atteggiamento

di caccia esercitata con mezzi non consentiti, dovranno applicarsi le

norme penali di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 c.p., e ciò

perché tale ipotesi di tentativo è sanzionata amministrativamente

dall'art. 26 della legge reg. 37 del 1981, la quale, per il principio

di cui al capoverso dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, deve

soccombere di fronte alla norma penale.

Nel caso di specie, concludono i giudici a quibus, gli imputati

devono rispondere di tentativo di furto aggravato per aver tentato di

impossessarsi di selvaggina in periodo non consentito e con mezzi non

autorizzati. Dovrebbero quindi applicarsi contemporaneamente le norme

della legge n. 968 del 1977 e quelle della legge penale, con

irrogazione della sanzione amministrativa per la prima modalità e di

quella penale per la seconda. E ciò per fattispecie sostanzialmente

uguali che, se pure sono suscettibili di diverso apprezzamento sul

piano della sanzione amministrativa, non possono tollerare un

trattamento profondamente diverso quale quello che deriverebbe

dall'applicabilità o meno della norma penale. Sorge pertanto il

dubbio di un contrasto dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981 col

principio di eguaglianza.

2. - È intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità delle questioni

perché l'interpretazione dell'impugnato art. 9 legge n. 689 del 1981

adottata dai giudici a quibus è priva di adeguata e corretta

dimostrazione e perché manca ogni valutazione sulla configurabilità

del ritenuto rapporto di specialità e sull'applicabilità del detto

art. 9.

Nel merito l'Avvocatura osserva che è erronea la tesi dei giudici

a quibus circa la prevalenza, in caso di furto venatorio, dell'art. 9

legge n. 689 del 1981 sulla norma penale e di questa su quella

regionale. Infatti, se pure l'apprensione di selvaggina cacciata sine

titulo o comunque irregolarmente integra gli estremi del furto

venatorio, o

del suo tentativo, essa tuttavia non pone in essere un rapporto di

specialità con le ipotesi sanzionatorie di cui alla legge sulla

caccia. Queste ultime, infatti, tutelano un diverso oggetto

giuridico, in quanto, mentre il furto protegge la proprietà dello

Stato, esse proteggono il corretto esercizio della caccia. Non si

tratta, pertanto, di uno stesso illecito con due diversi tipi di

sanzioni, bensì di due autonome ipotesi delittuose con relative

sanzioni, che non interferiscono col richiamato art. 9.

Diversa è poi l'ipotesi di cui al secondo comma del detto art. 9,

che si verifica quando uno stesso fatto sia sanzionato

amministrativamente da una legge regionale e sia altresì punito da

una disposizione penale. La prevalenza data alla disposizione statale

rispetto a quella regionale si spiega qui col fatto che la legge ha

inteso precludere al legislatore regionale, privo di poteri in

materia penale, di incidere sulla legislazione penale, ponendo in

essere nell'ambito regionale un sistema di depenalizzazione basato

sulla previsione di illeciti amministrativi, costruiti con elementi

specializzanti rispetto alle varie fattispecie penali.

Ora, conclude l'Avvocatura, l'interpretazione più corretta del

secondo comma dell'art. 9 legge n. 689 del 1981 si sostanzia nel

ritenere che vada attribuita la prevalenza alla disposizione penale

speciale che è la sola da applicarsi anche se sussista una

disposizione speciale regionale.

3. - Altra questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.9, comma primo, della legge 24

novembre 1981, n. 689, è stata sollevata dal Tribunale di Cuneo con

ordinanza del 27 giugno 1984.

Osserva il Tribunale che, nella specie, il fatto addebitato

all'imputato non può essere inquadrato nell'art. 8 legge n. 968 del

1977, in quanto l'azione non è riconducibile al concetto di

esercizio della caccia, sia pure nella più lata accezione, perché

non diretta all'abbattimento o alla cattura dell'animale e perché

manca del tutto l'impiego di mezzi atti a realizzare in modo idoneo

tale abbattimento o cattura. Correttamente, quindi, all'imputato è

stato ascritto il reato di furto, ed allo stesso non sarebbe in ogni

caso applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9, primo

comma, legge n. 689 del 1981.

Di conseguenza - continua il giudice a quo - la situazione

dell'imputato si presenta diversa e deteriore rispetto a quella di

chi ha esercitato illegittimamente la caccia. E non v'è alcuna

giustificazione di tale diversità, in quanto in ambedue i casi si

verifica l'apprensione o l'abbattimento della selvaggina con dolo

specifico. Si determina pertanto, in violazione dell'art. 3 Cost.,

una ingiustificata discriminazione di due situazioni identiche sul

piano della rilevanza giuridico-penale.

4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

inammissibile, e in via subordinata infondata.

Osserva invero l'Avvocatura dello Stato, che non v'è relazione o

rapporto tra l'impugnato art. 9 legge n. 689 del 1981 e gli artt. 624

e 625 c.p., la cui violazione è stata contestata all'imputato.

Pertanto, l'inapplicabilità alla specie del detto art. 9 dipende non

già da questa norma, ma piuttosto dall'inesistenza di una norma

speciale che, analogamente a quanto viene disposto in materia di

caccia (art. 8 legge n. 968 del 1977), preveda l'applicazione della

sanzione amministrativa anche per il tipo di contestazione ricorrente

nella specie. Mancano peraltro le condizioni perché si renda

applicabile il principio di specialità postulato dalla norma

impugnata, cosicché in nessun modo è possibile colmare tale lacuna

normativa mediante una pronunzia della Corte riguardante

esclusivamente l'art. 9 citato. Da ciò deriva l'inammissibilità

della questione non suscettibile di avere alcun rilievo per la

decisione dell'imputazione.

Peraltro - continua l'Avvocatura - la questione è anche infondata

nel merito in quanto, secondo la giurisprudenza della Cassazione,

nella specie vi è concorso formale del reato di furto e di esercizio

illegittimo della caccia, quest'ultimo integrante gli estremi di una

violazione amministrativa e non anche l'esclusione del reato di furto

per specialità dell'illecito amministrativo. Invero, costituendo gli

animali oggetto della caccia patrimonio indisponibile dello Stato ai

sensi della legge n. 968 del 1977, il loro impossessamento a seguito

di attività esercitata in violazione delle norme sulla caccia

costituisce reato contro il patrimonio, e segnatamente l'ipotesi di

furto. Ad ogni modo, la differenza della disciplina sanzionatoria

rientra notoriamente nell'ambito della discrezionalità legislativa. Considerato in diritto

1. - Tutte le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe

trattano questioni identiche od analoghe e possono, pertanto, esser

decise con unica sentenza.

L'ordinanza di rimessione n. 1296/84 emessa dal Tribunale di

Agrigento il 28 settembre 1984 e tutte le ordinanze del giudice

istruttore presso lo stesso Tribunale n. 126/85 del 27 dicembre 1984;

nn. 251/85 e 252/85 del 24 gennaio 1985; n. 280/85 del 18 gennaio

1985; nn. 282/85, 283/85 e 453/85 del 26 febbraio 1985; n. 452/85 del

2 marzo 1985; nn. 281/85, 324/85 e 325/85 del 5 marzo 1985; n. 455/85

del 15 marzo 1985; n. 454/85 del 4 aprile 1985; n. 621/85 del 6

maggio 1985; e n. 622/85 del 9 maggio 1985; trattano un'unica

questione; mentre la questione sollevata con ordinanza n. 983/84 del

Tribunale di Cuneo è, sebbene analoga, diversa.

2. - Le ordinanze del Tribunale e del giudice istruttore di

Agrigento, come precisato in narrativa, sollevano questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui

dispone, in relazione alle ipotesi di "furto di selvaggina ad opera

di cacciatori", l'applicazione della sola sanzione amministrativa se

il fatto è commesso in violazione della legge statale 27 dicembre

1977, n. 968, e l'applicazione della sanzione penale (artt. 624, 625,

n. 7, C.P.) se il fatto è commesso in violazione della legge

regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 37.

Va anzitutto respinta l'eccezione d'inammissibilità della

questione ora precisata, eccezione sollevata dall'Avvocatura Generale

dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Va notato

che dalle ordinanze in esame risultano ben chiariti gli elementi di

fatto dai quali le ordinanze stesse sono state determinate, le norme

giuridiche che, secondo i giudici a quibus, si applicherebbero alla

specie sottoposta al loro esame (artt. 31 della legge statale n. 968

del 1977 e 624 C.P.) nonché il parametro di riferimento (art. 3

Cost.) in base al quale è stata chiesta la dichiarazione

d'incostituzionalità dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n.

689.

Certo, nelle ordinanze di rimessione, manca la dimostrazione del

rapporto di specialità che, secondo le stesse ordinanze,

intercorrerebbe tra la fattispecie tipica di cui all'art. 624 C.P. ed

alcune delle ipotesi previste e sanzionate dall'art. 31 della legge

n. 968 del 1977 e che renderebbe applicabile, nella specie,

l'impugnato art. 9 della legge n. 689 del 1981.

Senonché, sarà appunto l'indagine di merito che, dapprima

dimostrando che, anche quando si ritenesse applicabile, al caso in

esame, il primo comma dell'art. 9 ora citato, certamente non si

potrebbe ritenere applicabile il secondo comma dello stesso articolo

e che, di poi, svelando la relazione d'"interferenza" (e non di

"specialità") che intercorre tra le norme di cui agli artt. 624 C.P.

e 31 della legge n. 968 del 1977, escluderà che sia invocabile, nel

procedimento a quo, il primo comma dell'impugnato articolo: non è

metodo logicamente condividibile, tuttavia, anticipare i risultati

dell'indagine di merito e, sulla base dei medesimi, dichiarare

inammissibile la proposta questione di legittimità costituzionale.

3. - La richiesta dichiarazione d'illegittimità costituzionale di

cui alle indicate ordinanze del Tribunale e del Giudice istruttore di

Agrigento non può, nel merito, essere accolta. Non è, invero,

condividibile né l'interpretazione che della correlazione tra i

primi due commi dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981 danno i

giudici a quibus né il "rapporto" di specialità che gli stessi

giudici ravvisano tra la fattispecie tipica di cui all'art. 624 C.P.

ed alcune delle ipotesi previste dall'art. 31 della legge n. 968 del

1977.

Le ordinanze in esame non sottopongono ad analisi i primi due

commi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ritengono

che, anche quando la disposizione penale generale sia stata, in

relazione ad un determinato fatto, posta "fuori gioco", in virtù

della prevalenza, per "specialità", d'una disposizione (statale)

prevedente sanzioni amministrative, ugualmente detta disposizione

penale debba prevalere, ai sensi del secondo comma dell'articolo in

esame, sulla disposizione regionale relativa allo stesso fatto. Le

ordinanze, invero, come s'è già notato, parlano d'un unico fatto

che, se commesso in violazione della legge statale, comporterebbe la

sanzione amministrativa mentre, se commesso in violazione della legge

regionale sostitutiva di quella statale, comporterebbe la sanzione

penale.

Anche dando un attimo per ammesso che, come ritenuto dai giudici a

quibus, la legge statale n. 968 del 1977 costituisca, almeno per

alcune fattispecie ivi amministrativamente sanzionate, lex specialis

rispetto alla fattispecie tipica di furto ex art. 624 C.P. dall'art.

9 della legge n. 689 del 1981 comunque non deriverebbero gli effetti

paventati dagli stessi giudici: e, cioè, l'applicabilità della sola

sanzione amministrativa ad una condotta di caccia prevista e

sanzionata dalla preindicata legge statale del 1977 (che prevarrebbe,

per "specialità", sull'art. 624 C.P.) e l'applicazione della

sanzione penale, in virtù del secondo comma dell'art. 9 della legge

n. 689 del 1981, ad una stessa condotta sanzionata

amministrativamente da una legge regionale "che venga a sostituirsi

alla legge statale n. 968 del 1977".

A parte i rapporti, ai quali s'accennerà tra breve, tra la legge

statale ora citata e la legge regionale siciliana 30 marzo 1981 n.

37, vero è che il primo comma dell'art. 9 della legge n. 689 del

1981, nel sancire l'applicabilità della disposizione speciale

"quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da

una disposizione che prevede una sanzione amministrativa", si rifà

ai ben noti principii che disciplinano la risoluzione del concorso

apparente di norme. Quel che di particolare il predetto comma

inserisce nel sistema è l'estensione dei sopraindicati principii

(che, almeno di regola, erano riferiti al solo concorso apparente di

norme e di leggi penali) anche al concorso apparente tra disposizioni

penali e disposizioni prevedenti sanzioni amministrative o tra

disposizioni amministrative. Si ritenga, pertanto, il concorso

apparente di norme appartenere alla teoria dell'interpretazione o

dell'applicazione delle norme, certo è che, una volta constatata la

convergenza su di uno stesso fatto di più disposizioni, delle quali

una sola è "effettivamente" applicabile, a causa delle relazioni

intercorrenti tra le disposizioni stesse (ad es. rapporto di

"specialità" ex art. 15 C.P.) ed una volta risolto il conflitto con

la "scelta" d'una sola delle disposizioni confliggenti, la

disposizione o le disposizioni "escluse" dalla prevalenza della legge

effettivamente applicabile non son più "valide", per la disciplina

del fatto concreto; sono "definitivamente" messe "fuori gioco", in

relazione a quest'ultimo, appunto dalla legge effettivamente "valida"

nella specie.

Discende che, ove si fosse dell'avviso, come lo sono i giudici a

quibus, che il fatto contestato agli imputati nei procedimenti nei

quali sono state emesse le ordinanze di rimessione, sia previsto

dall'art. 624 C.P. (o dagli artt. 56 e 624 C.P.) ed insieme dall'art.

31 della legge n. 968 del 1977; ed ove si concludesse, ritenendo

quest'ultima disposizione, nelle ipotesi di esercizio di caccia con

mezzi non consentiti od in tempi non consentiti, "speciale" nei

confronti della fattispecie tipica di furto ex 624 C.P., per

l'effettiva applicabilità al fatto contestato del solo art. 31 della

legge n. 968 del 1977, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della

legge n. 689 del 1981; la disposizione "esclusa", e cioè l'art. 624

C.P. (o gli articoli 56 e 624 C.P.) non essendo più "valida" in

relazione al caso in esame, appunto per la prevalenza della

disposizione amministrativa "speciale" effettivamente applicabile,

non potrebbe esser "invocata", ai fini previsti dal secondo comma

dell'art. 9 della più volte citata legge del 1981, in relazione allo

stesso fatto per il quale, ai sensi del primo comma, se ne fosse

decisa l'esclusione.

L'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 9 della legge n.

689 del 1981 (uno stesso fatto punito da una disposizione penale e da

una disposizione regionale prevedente sanzioni amministrative)

potrebbe verificarsi soltanto quando, per lo stesso fatto, ai sensi

del primo comma dell'art. 9, si fosse decisa, in base al principio di

"specialità", l'effettiva applicabilità della legge penale; non

quando questa legge sia stata esclusa da una disposizione statale

"speciale" prevedente sanzioni amministrative. In quest'ultima

situazione resterebbero, se mai, "valide", per lo stesso fatto,

disposizioni amministrative statali e disposizioni amministrative

regionali, per la risoluzione del concorso fra le quali non sarebbe

più applicabile il secondo comma dell'articolo in discussione.

È, pertanto, malamente invocato, dalle ordinanze di rimessione,

il secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 689 del 1981: anche

se s'applicasse il primo comma, il secondo comma di quest'ultimo

articolo certamente non s'applicherebbe al caso in esame, appunto

perché dalle stesse ordinanze si assume che il concorso apparente

tra alcune disposizioni ex art. 31 della legge n. 968 del 1977 e la

disposizione ex art. 624 C.P. si sia risolto, ai sensi del primo

comma del citato art. 9, a favore dell'art. 31 della legge n. 968 del

1977.

I commi primo e secondo dell'art. 9 qui in esame sono certamente

autonomi e possono essere indubbiamente applicati, il primo comma ad

un determinato fatto (con la prevalenza della disposizione

"speciale", penale od amministrativa) ed il secondo comma ad altro,

diverso fatto (con la prevalenza, in ogni caso, della disposizione

penale). Ma, allorché si afferma che la legge regionale siciliana n.

37 del 1981, prevedente sanzioni amministrative, si sia "sostituita

alla legge statale n. 968 del 1977" (e non può esser dubbio che la

"sostituzione" si riferisca allo stesso fatto, previsto dalle due

leggi; diversamente non s'intenderebbe il riferimento all'art. 3

Cost.) non si può invocare il primo comma dell'art. 9 della legge n.

689 del 1981 (dichiarando la prevalenza della legge statale

amministrativa "speciale" sulla legge penale) e contemporaneamente

invocare il secondo comma dell'art. 9, al fine di sancire la

prevalenza della legge penale, ormai non più valida per il fatto in

esame.

Insomma: o i fatti previsti dalle due leggi, statale e regionale,

irroganti sanzioni amministrative, sono diversi e non ci si può

meravigliare se per uno si applichi, per il principio di specialità,

la legge amministrativa statale, ai sensi del primo comma dell'art. 9

della legge n. 689 del 1981, e per il secondo la legge penale, ai

sensi del primo capoverso dello stesso art. 9; ma, in tale ipotesi,

data la diversità dei fatti, non è invocabile l'art. 3 Cost.;

oppure il fatto è lo stesso, come si assume dai giudici a quibus

allorché sostengono che il "furto di selvaggina ad opera di

cacciatori" sarebbe sanzionato amministrativamente se commesso in

violazione della legge statale n. 968 del 1977 e con la pena se

commesso in violazione della legge regionale siciliana n. 37 del

1981; ma, in quest'ultimo caso, ove si sottolineasse l'applicazione,

in ogni altra parte d'Italia, in base al primo comma dell'art. 9

della legge in esame, della legge amministrativa statale n. 968 del

1977, dovrebbe concludersi che, non potendo la legge penale esser

"invocata" ai fini del capoverso dello stesso art. 9, e dovendosi

applicare, nel territorio della Regione siciliana, la legge

amministrativa siciliana n. 37 del 1981, non sarebbe più violato

l'art. 3 Cost.: una sanzione amministrativa sarebbe, infatti,

prevista per il "furto di selvaggina ad opera di cacciatori" ovunque

il fatto si verificasse; anche se, nel territorio della Regione

siciliana, la sanzione amministrativa si facesse discendere da una

legge regionale e non da una legge statale.

La verità è che, ove si ritenga esclusa la legge penale, a

seguito della prevalenza della legge "speciale" amministrativa

statale del 1977, prevalenza determinata, secondo i giudici

rimettenti, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge n. 689

del 1981, tenuto conto della potestà legislativa "esclusiva" della

Regione Sicilia in materia di caccia, sulla quale si tornerà fra

breve (cfr. art. 14 dello Statuto speciale della stessa Regione),

nell'ambito del territorio siciliano sarebbe effettivamente

applicabile la sola legge regionale n. 37 del 1981. E sarebbe

soltanto in virtù del "rinvio recettizio", di cui all'art. 58 della

stessa legge regionale, che potrebbero, nel predetto territorio,

anche applicarsi alcune delle norme della legge amministrativa

statale n. 968 del 1977.

In conclusione su questo aspetto della questione: anche se talune

ipotesi previste dall'art. 31 della legge da ultimo citata fossero

davvero "speciali", in relazione all'art. 624 C.P. (od agli artt. 56

e 624 C.P.) l'esatta interpretazione dei primi due commi dell'art. 9

della legge n. 689 del 1981 condurrebbe ad escludere che

dall'applicazione, alla specie in esame, dello stesso articolo

discenda la violazione dell'art. 3 Cost.

4. - Ma le ipotesi di cui alle ordinanze di rimessione, previste e

sanzionate amministrativamente dall'art. 31 della legge n. 968 del

1977, non sono "speciali" nei confronti della fattispecie tipica ex

art. 624 C.P.: e pertanto non è invocabile, nel caso in esame,

neppure il primo comma dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981.

Va, anzitutto, chiarito che l'esercizio dell'attività venatoria

deve, perché possa porsi un rapporto problematico con la norma sul

furto, almeno oltrepassare la fase degli atti meramente preparatori

del delitto ora indicato: deve, cioè, tale attività almeno

integrare gli estremi del tentativo (ex art. 56, primo e secondo

comma, C.P.) di furto. E non sembra, ad es., che l'ipotesi di cui al

terzo comma dello stesso art. 8 della legge n. 968 del 1977 ("È

considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi

con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della

selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla")

costituisca, per sé, già tentativo di furto.

Quest'ultima questione, non attiene ai casi concreti di cui alle

ordinanze in discussione: va, comunque, sottolineato che, al fine di

stabilire se il soggetto che esercita la caccia in violazione delle

regole sanzionate amministrativamente dalla legge n. 968 del 1977

debba essere anche punito ai sensi dell'art. 624 C.P. (o degli artt.

56 e 624 ed assimilati C.P.) vanno confrontate le astratte, tipiche

fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un

fatto naturalisticamente unico. Ed il confronto, nel caso in

discussione, va operato tra l'ipotesi tipica d'esercizio di caccia

(s'intende, illecito, amministrativamente sanzionato, dall'art. 31

della legge quadro sulla caccia del 1977) delineata dal secondo comma

dell'art. 8 della stessa legge ("Costituisce esercizio di caccia ogni

atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante

l'impiego dei mezzi...") e la fattispecie tipica di cui all'art. 624

C.P. Le predette fattispecie, confrontate a vicenda, mostrano, oltre

ad un nucleo comune attinente alla condotta, elementi particolari,

speciali appunto, a ciascuna: mentre alla struttura della fattispecie

di furto è del tutto estraneo l'elemento della violazione delle

regole sulla caccia (stabilite dalla legge quadro in esame) presente

invece nella fattispecie di esercizio abusivo della caccia, alla

struttura di quest'ultima fattispecie è estraneo l'impossessamento

(secondo la Corte di Cassazione) od il "fine di lucro" (secondo

autorevole dottrina): in ogni caso, costituisca elemento estraneo

all'ipotesi d'esercizio di caccia, sanzionato amministrativamente,

l'impossessamento oppure il fine di lucro, certo è che dalla

struttura della fattispecie tipica d'esercizio di caccia è estraneo

un elemento che è invece presente nella fattispecie di furto. Le

stesse ipotesi hanno, cioè, nucleo (comportamentale)

fondamentalmente comune ma l'una contiene anche un elemento

strutturale che manca all'altra e viceversa: la relazione che corre

tra le medesime è, pertanto, di "specialità bilaterale".

Va sottolineato ancora che l'elemento "violazione delle regole

sulla caccia", che manca allo schema tipico del furto non "specifica"

alcun elemento "generico" di quest'ultimo: è, dunque, elemento che

lo schema dell'esercizio abusivo della caccia "aggiunge" agli

elementi tipici del furto; così come l'impossessamento (od il dolo

specifico), che manca allo schema tipico (atto diretto

all'abbattimento o cattura della selvaggina...) dell'esercizio

abusivo della caccia, non "specifica" alcun elemento "generico" di

quest'ultimo schema: è, pertanto, elemento strutturale che lo schema

del furto "aggiunge", a sua volta, agli elementi costitutivi

dell'esercizio abusivo della caccia. Quest'ultima norma è, dunque,

"speciale" "per aggiunta" (e non "per specificazione") nei confronti

del furto; e quest'ultimo, a sua volta, è "speciale" "per aggiunta"

(e non "per specificazione") rispetto all'esercizio abusivo della

caccia. La specialità bilaterale, bilateralmente "per aggiunta", è

il classico, scolastico modello dell'"interferenza", e cioè del

concorso effettivo di reati, che esclude l'assorbimento ex art. 15

C.P. Quale delle due norme dovrebbe, pertanto, prevalere sull'altra?

Non quella del furto, giacché è estranea alla sanzione comminata

dell'art. 624 C.P. l'elemento della violazione delle norme sulla

caccia (ove prevalesse la norma sul furto, non verrebbero tutelati

gli interessi, garantiti attraverso le limitazioni poste

all'esercizio della caccia dalla legge n. 968 del 1977: questa mira,

appunto, ad impedire che si turbi un determinato equilibrio

ambientale ecc.); né potrebbe prevalere la norma che incrimina

l'esercizio abusivo della caccia giacché, nella previsione delle

sanzioni amministrative comminate dall'art. 31 della legge da ultimo

citata, non si tien conto dell'interesse garantito attraverso

l'incriminazione del furto: questo tende, appunto, ad impedire il

conseguimento d'un indebito vantaggio patrimoniale attraverso la

sottrazione della cosa altrui. L'esclusione di ogni assorbimento, con

la conseguente, effettiva, applicazione di entrambe le norme (e delle

relative sanzioni, penale ed amministrativa, stabilite

rispettivamente dall'art. 624 C.P. ed assimilati e dall'art. 31 della

legge n. 968 del 1977) è la conclusione certa che discende dalle

precedenti precisazioni.

Il primo comma dell'art. 9 della legge impugnata, che prevede

l'applicabilità di un'unica norma "soltanto" nell'ipotesi di

"specialità" tra le disposizioni ivi indicate, non può, in

conseguenza, essere invocato nella specie in esame. D'altra parte, il

precitato primo comma dell'art. 9, appunto nel sancire l'assorbimento

soltanto nel caso di "specialità" d'una delle norme rispetto ad

altre, impone d'adottare la soluzione opposta, e cioè la

contemporanea applicazione di entrambe le norme sopra analiticamente

confrontate.

5. - Da quanto innanzi precisato discende che è l'errore

interpretativo dei giudici a quibus, in ordine alle relazioni

correnti tra le ipotesi d'esercizio abusivo della caccia e di furto

(si sottolinea ancora una volta che gli stessi giudici partono dal

presupposto che la prima ipotesi sia "speciale" nei confronti del

furto mentre si è chiarito che si tratta d'"interferenza", e,

precisamente, di "specialità bilaterale, bilateralmente per

aggiunta" e che questa relazione dà ingresso al concorso effettivo,

formale, di illeciti) ad inesattamente richiamare il primo comma

dell'art. 9 della legge 689 del 1981: corretto il primo errore

interpretativo, risulta del tutto esclusa, nella specie,

l'applicabilità del predetto primo comma. In ogni caso, dunque

(sempre che, s'intende, si realizzino in concreto almeno gli estremi

del tentativo di furto) al "furto di selvaggina ad opera di

cacciatori" (così s'esprimono i giudici a quibus) si applica la

legge penale statale, sia che tale furto sia commesso in territori

diversi da quello della Regione Sicilia sia che venga realizzato nel

territorio della stessa Regione.

In conseguenza, non esistendo, nella specie, i presupposti per

l'applicabilità del secondo comma dell'art. 9 della legge impugnata

(non v'è, infatti, da risolvere alcun conflitto tra legge penale e

legge regionale siciliana, applicandosi la prima, sempre che se ne

realizzino in fatto i presupposti, e la seconda, come sarà precisato

tra breve, nel territorio della Regione Sicilia, in aggiunta alla

prima) non risulta neppure applicabile, al caso prospettato dalle

ordinanze di rimessione, il predetto secondo comma. D'altra parte,

come si è innanzi chiarito, se anche si ritenesse d'applicare il

primo comma dell'art. 9 della legge impugnata (nel senso di ritenere

prevalente, in quanto "speciale", la legge statale che sanziona

amministrativamente l'esercizio abusivo della caccia, come

arbitrariamente assunto dai giudici a quibus) rimarrebbe ugualmente

esclusa l'applicabilità del precitato secondo comma.

Poiché l'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è

in nessun caso applicabile alla specie in esame (e non è, dunque, lo

stesso articolo che produce le disparità di trattamento, ex art. 3

Cost., indicate dalle ordinanze agrigentine di rimessione) non può

qui dichiararsi l'illegittimità costituzionale dello stesso

articolo.

6. - Va ancora osservato che non è questa la sede per dibattere

sull'interpretazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1977 n. 968:

a giudizio di questa Corte, l'articolo ora citato, ponendo fine al

regime di res nullius della fauna selvatica e dichiarando

quest'ultima "patrimonio indisponibile dello Stato" consente,

appunto, di ritenere applicabili all'esercizio abusivo della caccia

non soltanto le sanzioni amministrative di cui all'art. 31 della

stessa legge ma anche, verificandosene in fatto i presupposti, la

sanzione penale di cui all'art. 624 C.P. ed assimilati. Questa Corte

non ignora che vi sono ancora resistenze, soprattutto in dottrina (in

sede d'interpretazione del predetto art. 1) sulla configurabilità

del furto nel fatto d'esercizio abusivo della caccia: le opinioni

contrarie ad intravvedere in quest'ultimo anche la realizzazione

dell'ipotesi di furto sono state, tuttavia, decisamente contrastate

dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione le cui conclusioni

vanno ormai imponendosi anche in dottrina.

7. - Va sottolineato che dalle conclusioni innanzi raggiunte non

possono derivare altre, diverse disparità di trattamento ex art. 3

Cost. Poiché l'art. 31 della legge quadro statale sulla caccia

commina diverse sanzioni amministrative per le differenti ipotesi di

esercizio abusivo della caccia (esercizio della caccia senza licenza,

senza polizza d'assicurazione, in periodi non consentiti od in zone

in cui sussiste il divieto di caccia, con mezzi non consentiti ecc.)

si potrebbe obiettare che far rispondere di furto tante volte quante

sono le corrispondenti ipotesi di esercizio abusivo della caccia

sarebbe iniquo; e, in ogni caso, grave disparità di trattamento si

verificherebbe tra chi realizzi una sola delle ipotesi predette (e

che risponderebbe di un solo furto) e chi invece ne realizzi diverse

(che risponderebbe di tanti furti quanti sono gli illeciti

amministrativi realizzati).

Senonché, in proposito, va fugato ogni dubbio. È ben vero che la

legge n. 968 del 1977 è una "legge mista cumulativa" e che,

pertanto, si risponde con tante sanzioni amministrative quante sono

le ipotesi, previste dall'art. 31 della predetta legge, realizzate in

concreto; ma è anche vero che la fattispecie di furto è "a forma

libera", e cioè la condotta può esser realizzata nei modi più

diversi. Comunque si concreti l'impossessamento (con la relativa

sottrazione della cosa altrui si risponderà d'un solo furto, a meno

che, s'intende, non si superi quel limite di contenuto che, secondo

la teoria del concorso di reati, conduce a "moltiplicare" i reati

stessi. Si risponderà, pertanto, d'un solo furto anche se, per la

violazione di più d'una delle ipotesi di cui all'art. 31 della legge

n. 968 del 1977, si risponde anche con diverse sanzioni

amministrative.

Un'ultima precisazione. Nelle ordinanze di rimessione si sostiene

che la legge regionale siciliana del 30 marzo 1981, n. 37, si sarebbe

sostituita alla legge statale n. 968 del 1977 soltanto in alcune

delle ipotesi d'illecito amministrativo ivi previste; ed è da ciò

che si desume l'assunta disparità di trattamento tra chi, violando,

con un determinato fatto d'esercizio abusivo della caccia, una delle

ipotesi previste dalla legge statale del 1977, subirebbe la sanzione

amministrativa ivi prevista, mentre (per quelle ipotesi per le quali

alla legge statale si è sostituita la legge regionale siciliana)

chi, con lo stesso fatto, violasse la legge regionale siciliana

subirebbe la sanzione penale (data l'assunta prevalenza della legge

penale su quella regionale, ex art. 9, secondo comma, della legge n.

689 del 1981).

In questo caso, i giudici a quibus errano nello stabilire le

relazioni tra la legge quadro statale sulla caccia del 1977 e la

legge regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 37. In base all'art. 14

dello Statuto speciale della Regione Sicilia, la stessa Regione ha

potestà legislativa "esclusiva" in materia di caccia. Esercitata

tale potestà attraverso la citata legge regionale del 30 marzo 1981

n. 37, quest'ultima sostituisce in toto (e non soltanto per alcune

ipotesi d'illecito) la legge statale n. 968 del 1977. Ed infatti, con

l'art. 58 della precitata legge regionale, viene operato un "rinvio

recettizio" alla legge statale sulla caccia del 1977, per le ipotesi

non espressamente regolate dalla legge regionale; le disposizioni

della legge statale (peraltro non contrastanti con la predetta legge

regionale) vengono, pertanto, e per effetto del richiamo recettizio

di quest'ultima (e non per "virtù propria") ad integrare le norme

regionali, costituendo, insieme a queste, un unico corpo legislativo.

Precisata con esattezza la relazione tra la legge statale n. 968

del 1977 e la legge regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 37, non è

dato intravvedere disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., tra le

violazioni amministrative, in materia di caccia, commesse nel

territorio della Regione Sicilia e quelle commesse fuori dello stesso

territorio. Premesso che, nel caso di esercizio abusivo della caccia,

verificandosene, in fatto, i presupposti, si risponde sempre, in quel

territorio come in ogni parte d'Italia, anche di furto (o di

tentativo di furto) per le violazioni amministrative derivanti dal

fatto d'abusivo esercizio della caccia, nel territorio siciliano si

risponderà per le ipotesi e con le sanzioni previste dalla citata

legge regionale (anche se il "rinvio recettizio", ex art. 58 della

stessa delibera, conducesse, di fatto, ad applicare alcune delle

norme della legge amministrativa statale) mentre, in ogni altra parte

d'Italia, si risponderà ai sensi della legge statale n. 968 del

1977, sempre con sanzioni di natura amministrativa.

8. - L'ordinanza emessa il 27 giugno 1984 n. 983 dal Tribunale di

Cuneo propone una questione diversa, benché analoga, da quella

prospettata con le ordinanze del Tribunale di Agrigento e del giudice

istruttore presso lo stesso Tribunale. Partendo da un'imputazione di

furto, ai danni dello Stato, d'un aquilotto reale esposto, per

necessità, alla pubblica fede; dopo aver notato che non poteva

essere addebitato all'imputato, nel procedimento a quo, l'esercizio

abusivo della caccia, non essendo la condotta dello stesso imputato

diretta all'abbattimento o cattura dell'animale selvatico e mancando,

in essa, ogni impiego di mezzi atti a realizzare in modo adeguato

l'abbattimento o la cattura, e dopo aver aggiunto che, pertanto, non

poteva, in ogni caso, esser applicato il principio di specialità ex

primo comma dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981; il giudice a quo

rileva che la situazione in cui si trovava il predetto imputato era

ingiustificatamente diversa e deteriore rispetto a quella di colui al

quale fosse stato addebitato l'esercizio abusivo della caccia, pur

essendo le due situazioni, sul piano materiale e psicologico,

sostanzialmente identiche. Anche il Tribunale di Cuneo assume la

violazione dell'art. 3 Cost. e conclude per la dichiarazione

d'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 9 della

legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. - Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità della

proposta questione. L'Avvocatura Generale dello Stato, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri, sostiene che la norma

sospettata d'incostituzionalità non ha alcun rilievo per la

decisione sull'imputazione che costituisce oggetto del processo

pendente innanzi al Tribunale di Cuneo, mancando i presupposti

perché si renda applicabile, nella specie, il principio di

specialità ex art. 9, primo comma, della legge n. 689 del 1981.

La verità è che il Tribunale di Cuneo cade nello stesso errore,

di merito, nel quale, come si è innanzi sottolineato, sono caduti i

giudici di Agrigento: e cioè quello di ritenere che, nell'ipotesi in

cui sia contestato l'esercizio abusivo della caccia, ex artt. 8 e 31

della legge n. 968 del 1977, sarebbe applicabile la sola sanzione

amministrativa, ai sensi e per effetto del primo comma dell'art. 9

della legge n. 689 del 1981, data la prevalenza, per "specialità",

di alcune delle norme di cui all'art. 31 della legge n. 968 del 1977

sulla norma di cui all'art. 624 C.P. Si tratta, tuttavia, di errore

attinente al merito della proposta questione: data una determinata

interpretazione della relazione intercorrente tra il fatto tipico di

furto (che si assume come "generale" ed il fatto tipico di abusivo

esercizio della caccia (che si assume come "speciale", e quindi

assorbente, rispetto al primo) viene invocato il primo comma

dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981 e se ne chiede la

dichiarazione d'illegittimità; a parere del giudice a quo, sarebbe,

infatti, tale norma a produrre, dando essa rilevanza al principio di

specialità anche nei rapporti tra illecito penale ed illecito

amministrativo, la denunciata disparità di trattamento tra colui al

quale venga addebitato, per un determinato fatto concreto, il solo

illecito penale (e che risponderebbe, pertanto, con la sanzione

penale) e colui al quale, venendo addebitati sia l'illecito penale

sia l'illecito amministrativo, per un fatto sostanzialmente e

formalmente simile al primo risponderebbe, per l'applicazione del

principio di specialità, con la sola sanzione amministrativa. Il

ragionamento è, senz'altro, erroneo, come si è innanzi dimostrato

nell'esame del merito della questione proposta dai giudici di

Agrigento, giacché il fatto tipico d'esercizio abusivo della caccia

non è "speciale", ex art. 15 C.P., rispetto al fatto tipico di

furto: tale errore interpretativo non può, comunque, essere assunto

a motivo determinante l'inammissibilità della proposta questione. Si

rinvia qui a quanto innanzi precisato in sede d'ammissibilità delle

ordinanze dei giudici agrigentini: e soprattutto al rilievo che non

è dato far valere i risultati dell'indagine di merito quale motivo

determinante l'inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale.

10. - Nel merito, non v'è molto da aggiungere a quanto s'è

notato innanzi: va qui ancora una volta ribadito che la relazione tra

il fatto tipico di furto e quello, ugualmente tipico, d'abusivo

esercizio della caccia è di specialità bilaterale, bilateralmente

per aggiunta; è, cioè, relazione d'interferenza, escludente

l'assorbimento ex art. 15 C.P., e comportante il concorso formale,

effettivo di illeciti. Si è già notato che la giurisprudenza della

Corte di Cassazione è, ormai, totalmente nel senso del concorso

effettivo della pena, ove, s'intende, ne ricorrano i presupposti di

fatto, ex art. 624 C.P. e delle sanzioni amministrative ex art. 31

della legge n. 968 del 1977.

Gli effetti "perversi" paventati dal giudice a quo, almeno nella

specie, non possono prodursi. L'imputato, al quale, nel procedimento

pendente dinanzi al Tribunale di Cuneo, sarebbe stato correttamente

(così si afferma nell'ordinanza di rimessione) addebitato il delitto

di furto, una volta dichiarato colpevole, risponderebbe con la sola

pena del furto; così come l'imputato, al quale correttamente

venissero addebitati la violazione dell'art. 624 C.P. ed insieme

alcuna delle violazioni di cui all'art. 31 della legge n. 968 del

1977, una volta dichiarato colpevole, risponderebbe con la pena ex

art. 624 C.P. ed insieme con la sanzione amministrativa ex art. 31

della citata legge 968 del 1977.

Né si può ritenere che, così concludendo, ingiustificatamente

deteriore, rispetto all'imputato del procedimento di Cuneo, sarebbe

la posizione di colui al quale venisse addebitata anche la violazione

della legge sulla caccia. È razionale, invero, che l'imputato di

Cuneo, una volta condannato per il delitto di furto, non avendo leso

i beni tutelati con la legge n. 968 del 1977 (equilibrio ambientale

ecc.) non subisca alcuna sanzione amministrativa; mentre è del pari

razionale che chi abbia leso i beni tutelati dalla predetta legge ed

abbia insieme realizzato o tentato di realizzare un ingiustificato

arricchimento mediante l'impossessamento e sottrazione (tentativo

d'impossessamento e sottrazione della cosa altrui) subisca sia la

sanzione amministrativa sia la sanzione penale.

D'altra parte, quand'anche venisse dichiarata l'illegittimità

costituzionale del primo comma dell'art. 9 della legge n. 689 del

1981 (e cioè si negasse l'assorbimento, nel rapporto tra

disposizioni penali ed amministrative, della norma generale nella

"speciale") mentre si dovrebbe condannare un soggetto per un fatto

illecito naturalisticamente unico, sul quale convergano norme

generali e speciali, con tutte le sanzioni previste da queste ultime,

nessun vantaggio ne ricaverebbe l'imputato nel procedimento di cui

all'ordinanza del Tribunale di Cuneo. Lo stesso imputato, legittima

od illegittima che sia la norma di cui al primo comma dell'art. 9

della legge quadro sulla caccia, risponderebbe, ove condannato, con

la pena del furto, essendogli stata correttamente contestata, in

imputazione, la violazione della norma di cui all'art. 624 C.P.

Né questa Corte ha poteri manipolativi di tal natura da operare,

in sostituzione della norma dichiarata illegittima, una "scelta" (che

ovviamente spetta al solo legislatore) idonea a far addebitare

all'imputato di Cuneo una violazione comportante l'applicabilità

d'una sanzione amministrativa.

Poiché, nell'ipotesi prospettata dal Tribunale di Cuneo, mancando

un rapporto di "specialità" tra il delitto di furto e gli illeciti

amministrativi di cui all'art. 31 della legge n. 968 del 1977, è del

tutto esclusa l'applicabilità del primo comma dell'art. 9 della

legge n. 689 del 1981, non si ritiene d'impostare e tanto meno di

risolvere (in quanto non rilevante) la questione relativa alle

conseguenze che deriverebbero ove, invece, esistendo una relazione di

specialità ed applicandosi il primo comma dell'art. 9 qui in

discussione, si verificasse l'assorbimento d'una legge penale da

parte d'una legge amministrativa; occorrerebbe, in tal caso,

stabilire se possano verificarsi disparità di trattamento, ex art. 3

Cost., analoghe a quella prospettata dall'ordinanza di rimessione del

Tribunale di Cuneo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 proposte, in

riferimento all'art. 3 Cost., dalle ordinanze del Tribunale di

Agrigento n. 1296/84; del giudice istruttore presso lo stesso

Tribunale nn. 126/85; 251/85; 252/85; 280/85; 282/85; 283/85; 453/85;

452/85; 281/85; 324/85; 325/85; 455/85; 454/85; 621/85; 622/85; e del

Tribunale di Cuneo n. 983/84.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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