Art. 57 — Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio

La durata della semiliberta' sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva e' pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilita' corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semiliberta' sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semiliberta' sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilita' sostitutivo. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 215/1999

    Questione infondata
    3 giugno 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 657, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e 57 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono che il condannato possa chiedere al p.m. che per la determinazione della sanzione sostitutiva da eseguire, quando questa sia la libertà controllata, siano computati i periodi espiati in applicazione dell'obbligo di dimora ai sensi dell'art. 283, comma 4, stesso codice, in quanto - posto che, mentre la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ancorché autorizzata ad assentarsi dal luogo degli arresti "nel corso della giornata" (e, quindi, non per più giorni consecutivi) per cause specifiche e per recarsi in luoghi determinati, non cessa per ciò solo di essere in stato di custodia e, pertanto, in una condizione di "non libertà", la persona sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora è invece "libera" nell'ambito del territorio individuato dalla ordinanza applicativa, anche nell'ipotesi in cui le venga prescritto l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno - risulta palesemente erronea la pretesa assimilazione delle due misure, sicché non può nella specie ravvisarsi alcuna violazione ne' del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, ne' di quello "di umanità della pena" ai sensi dell'art. 27 Cost., non potendosi in alcun modo riconnettere alla misure cautelari caratteristiche e funzioni di tipo sanzionatorio.

    Art. 657 c.p.p. · Art. 57 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 89/1990

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1990

    Questione già dichiarata inammissibile (in quanto implicante valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore) e successivamente manifestamente inammissibile. - S. nn. 148/1984, 292/1985, 350/1985 e O. nn. 106/1986 e 267/1986.

    Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 77 Modifiche al sistema penale · Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 57 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022. 50 parole tolte, 82 parole aggiunte.

aggiunto: La durata della semiliberta' sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva e' pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilita' corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico tolto: la semidetenzione e la liberta' controllataaggiunto: , la semiliberta' sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita aggiunto: ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semiliberta' sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilita' sostitutivo. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentivatolto: . Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui e' concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di liberta' controllata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art57 · fonte del testo

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