Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1998 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto

comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi

con due ordinanze emesse il 21 otto-bre 1988 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Genova sui ricorsi proposti da Velardi

Ivana contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di

Sampierdarena iscritte ai nn. 549 e 596 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 39,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che nel corso di due giudizi di appello avverso due

decisioni della Commissione tributaria di primo grado di Genova, la

Commissione tributaria di secondo grado di Genova, con ordinanze di

analogo contenuto emesse il 21 ottobre 1988, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto comma, della

legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in relazione agli

artt. 3 e 24 della Costituzione;

che le decisioni impugnate dinanzi alla Commissione rimettente

avevano dichiarato inammissibili per tardività i ricorsi proposti da

una contribuente per l'annullamento di avvisi di accertamento in

rettifica dei suoi redditi notificati solo al marito della

ricorrente;

che, secondo la Commissione rimettente, la norma censurata,

disponendo che nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da

parte di coniugi non legalmente ed effettivamente separati, "gli

accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i

coniugi e notificati al solo marito", sarebbe lesiva del principio di

eguaglianza dei coniugi, per la disparità di trattamento tra il

marito, destinatario della notifica degli atti impositivi, e la

moglie, destinataria della notifica del solo avviso di mora; e

sarebbe altresì lesiva del diritto di difesa della moglie,

coobbligata in solido, in quanto non destinataria della notifica dei

pregressi atti impositivi;

che nel giudizio promosso con ordinanza rubricata al n. 549 del

registro ordinanze del 1997, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della

questione;

Considerato che i giudizi, pendenti tra le stesse parti e

riguardanti la stessa questione devono essere riuniti;

che, in ordine alla questione sollevata, questa Corte ha già

affermato che la dichiarazione congiunta dei redditi rappresenta

l'esercizio di una facoltà dei contribuenti con i conseguenti oneri

e vantaggi ad essa connessi e che, pertanto, la relativa disciplina,

anche procedimentale, risulta riservata all'apprezzamento

discrezionale del legislatore (sentenza n. 184 del 1989 e ordinanza

n. 4 del 1998);

che, pertanto, deve escludersi la illegittimità, sotto il

profilo della violazione dell'art. 3 Cost., della denunciata

disposizione, che, nell'evidente intento di semplificazione e

snellezza del procedimento tributario, prevede la notificazione degli

atti impositivi al marito;

che, in ordine alla asserita violazione dell'art. 24 Cost., non

sussiste alcuna valida ragione per discostarsi dalla interpretazione

adeguatrice della denunciata disposizione prospettata da questa Corte

nella citata sentenza n. 184 del 1989;

che, secondo siffatta interpretazione, deve ritenersi garantita

dal vigente ordinamento alla moglie, coobbligata in solido, la

possibilità di "tutelare i propri diritti (...) entro i termini

decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri confronti,

nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a

legale conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione

finanziaria in via solidale e ciò, eventualmente, anche per

contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge,

proponendo, attraverso l'impugnativa dell'avviso di mora, gravame

avverso l'accertamento operato nei confronti del marito";

che nel presente giudizio non sono dedotti profili

sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre ad un riesame della

questione, che, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto comma,

della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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