Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e

riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e

precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4

e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1971, n. 114, (recte:

13 aprile 1977, n. 114), (Modificazioni alla disciplina dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche), degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 17

febbraio 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Foggia

sul ricorso proposto da Carrassi Francesco contro l'Ufficio Imposte

Dirette di Foggia, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Foggia,

con ordinanza emessa il 17 febbraio 1988 (R.O. n. 305 del 1988) nel

giudizio promosso da Carrassi Francesco contro l'Ufficio Imposte

Dirette di Foggia, diretto ad ottenere la detrazione, nella sua

dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.P.E.F., degli interessi

passivi pagati per l'acquisto della casa di abitazione dalla moglie,

la quale non è obbligata a presentare la dichiarazione perché priva

di altri redditi oltre quello derivante dall'immobile di cui è

cointestataria, e, quindi, non legittimata ad effettuare la

detrazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, e

degli artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977,

n. 114, e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,

nella parte in cui non prevedono la suddetta detrazione, per

violazione degli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, stante

la disparità di trattamento con i redditi derivanti dalla impresa

familiare e tra famiglie in cui è unica la fonte di produzione del

reddito e le famiglie in cui il reddito complessivo è prodotto da

più componenti;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte (sentenza n. 76 del 1983, ordinanza

n. 542 del 1987) ha dichiarato non fondata la stessa questione ora

sollevata;

che non sono dedotti motivi nuovi che possono fondare una

diversa decisione;

che, anzi, lo stesso giudice a quo ha rinviato per la

motivazione dell'ordinanza in esame a quella della precedente

ordinanza di remissione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative del giudizio dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre

1976, n. 751, (Norme per la determinazione e riscossione delle

imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e

altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4 e 5, primo

comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, (Modificazioni

alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) degli

artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella

parte in cui non prevedono che gli oneri per interessi passivi pagati

per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia possono essere

detratti, se imputabili ad altro coniuge che non sia obbligato a

presentare la dichiarazione dei redditi perché privo di altri

redditi oltre quello derivante dall'immobile di cui sia

cointestatario, in riferimento agli art. 3, 29, 30, 31 e 53 della

Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado

di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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