Corte costituzionale

Ordinanza n. 187/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo

comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promossa

con ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dalla Commissione Tributaria di

secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Montironi Emilio

contro Ufficio II.DD. di Senigallia iscritta al n. 15 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ancona,

con ordinanza in data 14 marzo 1990, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge

13 aprile 1977, n. 114, che prevede la responsabilità solidale dei

coniugi nell'ipotesi in cui presentino congiuntamente la

dichiarazione dei redditi;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata si porrebbe

in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione determinando una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai coniugi che,

presentando due dichiarazioni, rispondono ciascuno solo per i debiti

propri; b) con l'art. 53 della Costituzione, perché imporrebbe

obblighi tributari a carico di ognuno dei coniugi prescindendo del

tutto dalla sua effettiva capacità contributiva, dovendo egli

rispondere dei redditi dell'altro, di cui non ha la disponibilità;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o

infondata;

Considerato che con sentenza n. 184 del 1989 e ordinanze nn. 316

del 1987 e 301 del 1988, la questione è stata già dichiarata, sotto

entrambi i profili, manifestamente infondata;

che il giudice a quo non propone argomentazioni nuove tali da

indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, dell'art. 17 legge 13 aprile 1977, n. 114

(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Ancona, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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